
Legge n. 266/2005, commi 337 - 340
Cinque per mille a volontariato e ricerca
Si parte con la sperimentazione
In sede di dichiarazione dei redditi, sarà
possibile destinare una quota del gettito Irpef a finalità sociali
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per l'anno 2006), prevede,
a titolo iniziale e sperimentale, un meccanismo attraverso il quale
viene offerta la possibilità ai contribuenti di dare un apporto
alla ricerca e al volontariato, destinando a questi settori il 5 per
mille dell'imposizione fiscale personale.
Tale previsione normativa, regolata dai commi da 337 a 340 e inserita
nell'ambito delle misure relative al "sostegno alle famiglie, alla
solidarietà, alla ricerca e sviluppo", ripropone, seppur
con qualche differenza, i medesimi principi ispiratori dettati dalla
legge n. 222 del 1985 a riguardo dell'8 per mille destinato allo Stato
e ad alcune confessioni religiose, consentendo di assegnare una quota
del gettito Irpef (il 5 per mille appunto) alle seguenti finalità:
sostegno al volontariato, finanziamento della ricerca scientifica, sanitaria
e dell'università, attività sociali svolte dal Comune
di residenza del contribuente.
In concreto, a partire dall'anno 2006, verrà destinato, a titolo
di 5 per mille del gettito Irpef, l'ammontare derivante dalle scelte
delle persone fisiche, quantificabile, secondo la stima effettuata dalla
relazione tecnica al disegno di legge della Finanziaria, in un importo
massimo di circa 660 milioni di euro (il 5 per mille di circa 131,9
miliardi di euro, stima del gettito Irpef per il 2006), qualora tutti
i contribuenti decidessero di destinare parte dell'imposizione fiscale
alle finalità oggetto della norma.
In realtà, secondo la stessa relazione tecnica, il nuovo meccanismo
potrebbe portare ai settori del volontariato e della ricerca circa 270
milioni di euro, considerando, come percentuale di adesione al provvedimento
normativo, quella relativa alle scelte effettuate dai contribuenti con
riferimento all'8 per mille (il 41 per cento).
Tale inedito meccanismo di contribuzione è stato esteso anche
al periodo d'imposta 2005, in virtù di quanto previsto dal comma
2 del decreto legge n. 273, pubblicato il 30 dicembre 2005 (in attesa
di conversione, da attuarsi entro il 28 febbraio prossimo).
Come anticipato, le attività oggetto della normativa attengono
al sostegno del volontariato, della ricerca scientifica, sanitaria e
universitaria e delle attività sociali svolte dal Comune di residenza
del contribuente.
Per sostegno del volontariato si intende il sussidio a quelle attività
di utilità sociale esercitate da organizzazioni non lucrative
annoverate all'articolo 10 del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, da associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali
di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e da associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui al predetto articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997.
Con il rinvio a quest'ultimo articolo, il legislatore ha voluto altresì
comprendere nel novero degli enti beneficiari della quota di gettito
Irpef anche:
le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di
cui alla legge n. 266 del 1991
le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e i consorzi
costituiti esclusivamente fra esse
le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge n. 49 del 1987
le Onlus parziarie, ovvero le associazioni di promozione sociale di
cui alla legge n. 287 del 1991 e gli enti ecclesiastici che svolgono
attività ricomprese fra quelle di cui all'articolo 10, comma
1, lettera a), del Dlgs 460/97.
Per quanto concerne le associazioni di promozione sociale, si ricorda
che tale dizione è applicabile per due distinte figure giuridiche
iscritte in altrettanti differenti registri: quelle di cui alla legge
n. 287 del 1991 e quelle di cui alla legge n. 383 del 2000.
Le prime sono enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali
sono riconosciute dal ministero dell'Interno. Questi soggetti rientrano
fra le cosiddette Onlus parziarie, per cui la norma in analisi si considera
applicabile solo qualora l'ente abbia provveduto all'iscrizione all'anagrafe
Onlus.
Con riferimento alle associazioni di promozione sociale di cui alla
legge n. 383 del 2000, si deve tenere in considerazione che l'articolo
7 della citata legge distingue fra enti di rilievo nazionale ed enti
di rilievo locale. Il registro nazionale, tenuto dal ministero del Welfare,
iscrive:
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge stessa, che svolgono
attività in almeno cinque regioni e in almeno venti province
del territorio nazionale e operanti da almeno un anno
i livelli di organizzazione territoriale e i circoli affiliati delle
associazioni medesime, in possesso dei requisiti di legge e sulla base
di una certificazione del presidente dell'associazione nazionale "attestante
l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima
e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge"
(cfr. decreto ministeriale 471/2001).
Le associazioni di promozione sociale che non svolgono attività
in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale,
possono iscriversi nei registri tenuti dalle Regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, qualora istituiti, sulla base delle
rispettive norme attuative.
E' proprio nell'espresso richiamo alla legge n. 383 del 2000 che il
legislatore ha voluto comprendere negli enti destinatari del 5 per mille
non solo quelle associazioni di promozione sociale regolate all'articolo
10 del Dlgs n. 460 del 1997, ma anche quelle iscritte nel registro nazionale
tenuto dal ministero del Welfare, comprendendo in tale accezione anche
i livelli di organizzazione periferici e i circoli a esse affiliate.
Inoltre, oggetto di attenzione da parte della norma, sono le fondazioni
e associazioni riconosciute che operano nei settori richiamati dall'articolo
10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997, ovvero:
assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria
beneficenza
formazione e istruzione
sport dilettantistico
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico
e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al Dpr 30 settembre 1963, n. 1409
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del
Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22
promozione della cultura e dell'arte
tutela dei diritti civili
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente
da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca
e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nell'attuazione della previsione normativa, si rileva la presenza di
un rigorismo formale nell'individuazione dei soggetti beneficiari del
5 per mille. Ciò è motivato dal fatto che la disciplina
stessa, in quanto tesa a tutelare e favorire l'esercizio delle predette
attività, ha come finalità anche quella di una forma di
tutela e di sicurezza per i contribuenti, i quali potranno in tal modo
scegliere di destinare parte dell'imposizione fiscale personale solo
a enti di provata formazione etica, sociale e scientifica, iscritte
nei registri tenuti presso il ministero dell'Interno o del Welfare,
piuttosto che presso l'anagrafe Onlus e in possesso dei requisiti prescritti
dalle norme che ne regolano l'istituzione e l'esistenza.
Nell'esaminare analogie e differenze tra i meccanismi del 5 e dell'8
per mille, occorre in primis evidenziare che anche con la nuova fattispecie
normativa, al pari di quanto previsto dalla legge n. 222 del 1985, il
contribuente, attraverso l'effettuazione della scelta, non destina materialmente
una parte della sua Irpef alle attività oggetto della norma,
bensì decide sulla ripartizione del gettito complessivo.
Dal confronto emerge comunque una sostanziale differenza.
Con il meccanismo dell'8 per mille, infatti, a seconda della scelta
effettuata, la quota dell'ammontare derivante dal prelievo fiscale viene
distribuita tra sette alternative: lo Stato, la Chiesa cattolica e altre
cinque confessioni religiose: la partecipazione o l'indifferenza del
contribuente verso le sette opzioni incide esclusivamente sulla destinazione
dei fondi, non riverberandosi sull'ammontare degli stessi che è
di natura predefinita. Pertanto, nel caso in cui il soggetto Irpef non
effettui alcuna scelta tra le possibili opzioni, i fondi non espressamente
destinati vengono indirizzati verso tutte le predette alternative, proporzionalmente
alle preferenze accordate dai contribuenti per ciascuna di esse.
Con il 5 per mille, al contrario, secondo quanto stabilito dal comma
339 dell'articolo unico della legge finanziaria ("le somme corrispondenti
(...) sono determinate sulla base (...) delle scelte espresse dai contribuenti"),
il contribuente, con la propria scelta, decide se destinare o meno la
quota di gettito ai settori del volontariato e della ricerca. In questo
caso, dunque, l'indifferenza del soggetto Irpef alla destinazione della
quota di imposizione fiscale si riflette direttamente non solo sulla
distribuzione del gettito stesso, ma anche sul suo ammontare, esprimendo
di riflesso la preferenza affinché detti fondi vengano utilizzati
dallo Stato per altre finalità.
Per la sua concreta applicazione, la norma fa espresso rinvio a un
decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei
ministri (su proposta dei ministri dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca e della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia
e delle Finanze), il quale avrà il compito di stabilire le modalità
di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità
dell'assegnazione della quota di gettito Irpef.
Carlo Scutti
oneri