Adempimenti
2007
La "manovra d'estate",
decreto legge n. 223/2006, ha introdotto diverse novità
in materia di imposta comunale sugli immobili.
In primo luogo, è stato eliminato l'obbligo di presentazione
della comunicazione Ici prevista dal comma 1, lettera I), n. 1,
dell'articolo 59, del decreto legislativo n. 446/1997, che, nel
processo di riordino della disciplina dei tributi locali, aveva
già portato alla soppressione della dichiarazione Ici,
prevista dal comma 4, dell'articolo 10, del Dlgs n. 504/1992.
Il citato articolo 59, infatti,
aveva stabilito la "soppressione dell'obbligo di presentazione
della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della
comunicazione da parte del contribuente al comune competente,
entro un termine stabilito dal comune stesso, degli acquisti,
cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con
la sola individuazione dell'unità immobiliare".
Come chiarito dalla circolare 28/2006
dell'Agenzia delle entrate, la finalità di tale disposizione
è di eliminare, in tema di dichiarazione dei dati relativi
ai propri immobili, la duplicazione degli adempimenti posti a
carico dei contribuenti, che, di fatto, nei casi in cui acquistino
immobili, sono già soggetti al sistema di pubblicità
immobiliare. E' da rimarcare, comunque, che l'obbligo della presentazione
della comunicazione rimane in vigore sino alla data di effettiva
operatività del sistema di circolazione e fruizione dei
dati catastali (cosiddetto "catasto online"). L'obbligo,
inoltre, non viene meno nel caso in cui i contribuenti abbiano
diritto all'esenzione dell'imposta ovvero a una riduzione nel
pagamento della stessa.
I contribuenti, ai sensi dell'articolo
37, comma 55, del decreto legge n. 223/2006, potranno liquidare
l'imposta comunale sugli immobili direttamente in sede di dichiarazione
dei redditi. Di fatto, sarà possibile evidenziare il proprio
debito Ici nel modello Unico (o 730), in cui verrà inserita
una apposita sezione Ici.
In particolare, le società e gli enti, per il periodo di
imposta in corso al 31/12/2007, in sede di dichiarazione, dovranno
riportare tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta
(periodo di possesso, detrazioni, agevolazioni). Per contro, dal
2008, i contribuenti diversi da società o enti dovranno
specificare, per ciascun fabbricato, l'indirizzo, l'identificativo
dell'immobile, costituito dal codice catastale del Comune, dal
foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché
l'importo dell'Ici pagata l'anno precedente.
Tutti i contribuenti, inoltre,
a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, avranno
l'obbligo di evidenziare l'importo dell'Ici dovuta per l'anno
precedente in relazione a ciascun immobile posseduto. L'Agenzia
delle entrate, a tal riguardo, in sede di liquidazione automatica
delle dichiarazioni, dovrà verificare l'effettivo versamento
dell'Ici, comunicandone l'eventuale esito ai Comuni competenti.
Ulteriori novità sono previste
in merito ai termini e alle modalità di versamento dell'imposta.
Fino all'anno d'imposta 2006, i versamenti Ici sono stati effettuati
in due rate: la prima, entro il 30 giugno, di importo pari al
50 per cento dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, la seconda, da
pagarsi tra il 1° e il 20 dicembre, di importo pari al saldo
dovuto per l'intero anno.
Il legislatore è intervenuto a modificare tali termini
dall'anno di imposta 2007, anticipando la scadenza della prima
rata al 16 giugno e della seconda al 16 dicembre; la ratio di
tale modifica è da ricercarsi nell'esigenza di allineare
le date di versamento dell'Ici a quelle delle altre imposte.
Per uniformare ulteriormente il
processo di versamento dell'Ici, il Dl n. 223/2006 ha introdotto
la possibilità di utilizzare la delega di pagamento F24,
compilando la sezione "Ici ed altri tributi locali".
Per la verità, tale possibilità era già prevista
per i soli contribuenti proprietari di immobili ubicati in quei
Comuni che avevano stipulato apposita convenzione con l'Agenzia
delle entrate, per il pagamento del tributo mediante il modello
F24.
In sostanza, tutti i contribuenti, a partire dal 1° maggio
2007, indipendentemente dall'ubicazione degli immobili di proprietà,
potranno utilizzare il classico bollettino postale ovvero il modello
di pagamento F24. Solo in questo secondo caso, però, sarà
loro consentito compensare il debito Ici con eventuali eccedenze
di imposte (Irpef, Ires, Irap) risultanti dalla dichiarazione
dei redditi.