Piani urbanistici particolareggiati
Con la legge di conversione del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, il legislatore ha reintrodotto, per
la sola edilizia residenziale convenzionata pubblica, il regime
fiscale agevolativo per il trasferimento di immobili che rientrino
in piani urbanistici particolareggiati.
Il Dl n. 223 del 2006 aveva abrogato
il comma 3 dell’articolo 33, legge 23 dicembre 2000, n.
388, che disponeva l’applicazione dell’imposta di
registro nella misura dell’1 per cento (nonché delle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) per i trasferimenti
di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.
La norma abrogata parificava le condizioni di acquisto fra il
costruttore che comprava il terreno da un soggetto passivo Iva
e quello che l’acquistava da un soggetto privato.
In assenza di tale disposizione, il primo può recuperare
l’imposta (Iva) attraverso la detrazione, mentre per il
secondo l’imposta di registro pagata diventa un costo che
finisce, ineluttabilmente, per essere ribaltato sugli acquirenti.
L’abrogazione della disposizione
agevolativa è stata determinata dalla constatazione (come
risulta dalla “Relazione al D.L. 223/2006 sulle liberalizzazioni”)
che il combinato disposto dell’articolo 76 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (con il quale era stato chiarito che l’agevolazione
doveva intendersi riferita anche ai casi in cui l’acquirente
non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nel piano
urbanistico particolareggiato), con il comma 3, articolo 33, della
legge n. 388 del 2000, aveva dato vita a una disciplina che, stravolgendo
la ratio dell’originaria norma, aveva esteso l’applicazione
dell’imposta di registro con l’aliquota dell’1
per cento e delle imposte ipocatastali in misura fissa alla generalità
dei trasferimenti di immobili ricompresi in piani urbanistici
particolareggiati.
Con la legge di conversione, l’agevolazione
resta in vigore, come anticipato, esclusivamente in quei casi
in cui ricorrano un insieme di presupposti.
In particolare, deve trattarsi di trasferimenti di immobili, compresi
in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione
dei programmi in cui esclusiva o prevalente sia l’edilizia
residenziale convenzionata pubblica, e per la cui realizzazione
sia stato stipulato un accordo con le Amministrazioni comunali
per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.
Per edilizia residenziale pubblica convenzionata
deve intendersi quella finalizzata alla costruzione di case da
cedere, in proprietà o in locazione, ad acquirenti o conduttori
che rientrino nelle cosiddette fasce protette, a un prezzo inferiore
a quello di mercato.
La “convenzione” che deve essere stipulata fra il
Comune e il costruttore, che è condizione indispensabile
per ottenere il permesso di costruzione o per presentare la Dia,
deve indicare:
requisiti soggettivi che devono essere
posseduti dai possibili acquirenti o conduttori
la tipologia e le caratteristiche delle costruzioni
le condizioni economiche dei contratti di cessione e di locazione.
La reintroduzione dell’agevolazione vuole avere, oltre all’evidente
contenuto di natura sociale volto a risolvere (o almeno arginare)
l’emergenza abitativa, una funzione di stimolo, nei confronti
dei costruttori, a impegnarsi nell’edificazione di abitazioni
destinate a una fascia della popolazione, piuttosto vasta, che
non è in grado di accedere a un mercato immobiliare che
impone prezzi sempre più elevati.
Il riferimento legislativo alla “prevalenza”,
che nell’area oggetto della convenzione deve essere riservata
all’edilizia residenziale pubblica, fa intendere chiaramente
che, con la misura in esame, si è voluto incentivare, attraverso
la possibilità di realizzare più alti margini di
profitto nella parte di area ceduta dai Comuni e non destinata
all’edilizia residenziale pubblica convenzionata, l’impegno
dei soggetti privati.