Adempimenti 2007
Il decreto legge n. 223/2006, ha modificato
i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazione
dei redditi, previste nel regolamento di cui al Dpr 22 luglio
1998, n. 322.
La prima novità introdotta dalla “manovra bis”
riguarda il termine di approvazione dei modelli da utilizzare
per la compilazione e l’invio delle dichiarazione dei redditi,
che è stato anticipato al 31 gennaio dell’anno di
utilizzo dei medesimi.
Il comma 10, lettera b), dell’articolo
37, Dl n. 223/2006, modificando l’articolo 2 del Dpr n.
322/1998, ha stabilito che le persone fisiche e le società
o le associazioni di cui all’articolo 6 del Dpr n. 600/1973
(si tratta delle società semplici, in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate) presentino le dichiarazioni
tra il primo maggio e il 30 giugno in forma cartacea, ovvero entro
il 31 luglio in via telematica (il termine stabilito dal Dpr n.
322/1998 ante riforma era fissato tra il primo maggio e il 31
luglio per la presentazione in forma cartacea, entro il 31 ottobre
per la presentazione telematica).
La stessa disposizione ha previsto, per i soggetti Ires, l’obbligo
di presentazione delle dichiarazioni dei redditi esclusivamente
in via telematica, e non più anche in forma cartacea, entro
l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura
del periodo di imposta. Di fatto, viene meno la distinzione temporale
basata sulla modalità di presentazione, che prevedeva la
possibilità di presentazione in forma cartacea entro l’ultimo
giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo di
imposta.
A far data dal primo maggio del prossimo
anno, il legislatore ha previsto, accanto ai soggetti Ires, l’obbligo
di invio telematico delle dichiarazioni anche per tutti i contribuenti
tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva, indipendentemente
dal volume di affari prodotto, e per i soggetti tenuti a presentare
i modelli per la dichiarazione dei dati relativi all’applicazione
dei parametri.
E’ stato confermato, invece, l’obbligo di invio telematico
delle dichiarazioni dei sostituti di imposta che, in ogni caso,
sia che si tratti del modello 770 semplificato sia del modello
770 ordinario, devono essere presentate in via autonoma senza
la possibilità di inserimento nella dichiarazione unificata.
Le modifiche apportate dalla “manovra
bis” ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi concernono anche le ipotesi in cui i contribuenti versino
in situazioni particolari, quali fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e operazioni straordinarie.
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
il nuovo comma 4 dell’articolo 5, Dpr n. 322/1998, prevede
che il curatore e il commissario liquidatore dovranno presentare
in via telematica la dichiarazione dei redditi iniziale e quella
finale.
La dichiarazione iniziale, che si riferisce al periodo di imposta
che intercorre tra l’inizio dell’esercizio e l’avvio
della procedura concorsuale, dovrà essere presentata entro
la fine del settimo mese successivo alla data di nomina del curatore
o del commissario liquidatore.
La dichiarazione finale, invece, che si riferisce al periodo di
imposta che intercorre tra l’inizio e la chiusura della
procedura concorsuale, dovrà essere inviata entro la fine
del settimo mese successivo alla data di chiusura della procedura
stessa.
Per quanto concerne i termini di presentazione
della dichiarazione Iva dell’anno precedente l’inizio
della procedura concorsuale, in particolare, si dovrà tenere
conto della data di nomina del curatore e del commissario liquidatore.
Nel caso in cui, alla data di nomina, non siano scaduti i termini
di presentazione della dichiarazione annuale Iva, la stessa dovrà
essere presentata entro il termine ordinario, stabilito per il
31 luglio. Nel caso contrario, invece, la dichiarazione Iva dovrà
essere presentata entro quattro mesi dalla nomina.
Per quanto riguarda il termine di presentazione della dichiarazione
Iva per l’anno nel corso del quale è stata aperta
la procedura concorsuale, il curatore e il commissario liquidatore
dovranno rispettare la scadenza ordinaria.
Il Dl n. 223/2006 ha modificato anche
l’articolo 5-bis del Dpr n. 322/1998, che disciplina gli
adempimenti dichiarativi nei casi di trasformazione, fusione e
scissione societaria.
Come chiarito dalla circolare 28/E del 4/8/2006, nell’ipotesi
di trasformazione eterogenea, cioè di trasformazione di
una società non soggetta a Ires in società soggetta
a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo
di imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio
compresa tra l’inizio del periodo di imposta e la data in
cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata, esclusivamente
in via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese
successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione. In precedenza,
anche in tali ipotesi, il termine di presentazione era fissato
entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a tale
data in caso di presentazione cartacea, ovvero entro l’ultimo
giorno del decimo mese successivo in caso di presentazione telematica.
Nell’ipotesi di trasformazione omogenea vengono confermate
le scadenze originarie, in quanto non si determina la divisione
dell’esercizio in due periodi di imposta, come accade invece
nel caso di trasformazione eterogenea.
Nel caso di fusione di più società,
la società risultante dalla fusione (lo stesso termine
di presentazione delle dichiarazioni è stato previsto dal
legislatore nel caso di fusione per incorporazione) ha l’obbligo
di presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione
per il periodo ante fusione entro l’ultimo giorno del settimo
mese successivo a tale data, e non più del decimo mese
successivo, come previsto dalla normativa precedente. La medesima
scadenza è stata inoltre prevista in caso di scissione.
Tutte le novità introdotte dalla “manovra bis”
si applicano a decorrere dal primo maggio 2007 e, pertanto, a
partire dalle dichiarazioni per le quali i termini di presentazione,
stabiliti con le nuove norme, scadono dopo tale data.