Applicazione del Dl n. 223/2006
In base al decreto legge Visco-Bersani
(articolo 37, comma 19, Dl 223/2006), a partire da1 1° novembre
dovevano entrare in vigore le nuove modalità per la richiesta
di attribuzione di partita Iva. Essendo, però, il provvedimento
attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate ancora in fase
di elaborazione (anche per le verifiche delle implicazioni in
tema di rispetto della privacy) restano operativi gli attuali
adempimenti.
Le disposizioni previste dal Dl n. 223/2006
entreranno quindi in vigore soltanto dopo l'emanazione del citato
provvedimento direttoriale. Le partite Iva richieste a partire
da tale data saranno soggette a controlli sistematici da parte
dell’Amministrazione finanziaria, con l’esecuzione
di riscontri automatizzati e accessi in loco, finalizzati a scoprire
e prevenire eventuali richieste di attribuzione strumentali rispetto
a finalità fraudolente.
A prevederlo è l’articolo
37, comma 18 e seguenti del Dl n. 223/2006 che, in sede di conversione,
aveva già procrastinato l’applicazione della nuova
procedura al 1° novembre (in origine era previsto il termine
di inizio del 1° settembre).
La ratio della norma, che ha come obiettivo il riscontro dell’effettivo
esercizio dell’attività dichiarata, è facilmente
intuibile, ravvisandosi nel potenziamento della strategia di contrasto
e repressione delle frodi fiscali, sempre più caratterizzate
da tempi di esecuzione ridotti e da una elevata mobilità
sul territorio degli operatori “sospetti”.
La nuova procedura che gli uffici dovranno
seguire per il rilascio della partita Iva, peraltro, non costituisce
per gli stessi una novità assoluta, nel senso che, già
da qualche tempo, in fase di programmazione e selezione dei soggetti
da controllare, l’Amministrazione finanziaria si avvale,
fra gli altri strumenti, anche di una particolare applicazione
informatica denominata Analisi del rischio della partita IVA che,
come si evince agevolmente dal nome stesso, esegue, in modo automatizzato,
controlli su una serie di informazioni di diversa natura relative
alla posizione dei soggetti che, in veste di titolare o rappresentante
legale, attivano una partita Iva.
Grazie all’attribuzione di uno
specifico punteggio a ciascuna informazione, si determina un valore
complessivo di pericolosità (risk score) in grado di far
emergere le partite Iva “a rischio”, in modo da facilitare
gli uffici nell’individuazione dei contribuenti rispetto
ai quali intraprendere eventuali ulteriori fasi istruttorie, quali
l’accesso presso la sede o il monitoraggio delle operazioni,
prima dell’accesso.
Tale sistema permette, in ossequio al principio di efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa, di ridurre i tempi
di risposta dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei
fenomeni di frode, minimizzando il lasso temporale che intercorre
tra l’apertura della partita Iva e l’eventuale verifica
dell’esistenza del soggetto, ottenendo una semplificazione
e un miglioramento della forbice costi/benefici nelle modalità
e nella tempistica del contrasto preventivo, così da evitare
una eccessiva dispendiosità dell’attività
istruttoria preliminare.
La novità introdotta dal decreto
n. 223/2006, pertanto, per quel che riguarda i riscontri automatizzati,
più che l’aspetto sostanziale, investe l’aspetto
temporale, nel senso che questo tipo di controllo, oltre che essere
eseguito a posteriori, verrà effettuato anche preventivamente,
prima del rilascio della partita Iva.
A mero titolo esemplificativo, fattori
di rischio (con un relativo punteggio che peraltro viene ponderato
dal software in relazione anche alla localizzazione dell’attività,
oltre che alla tipologia della stessa) sono costituiti dalla corrispondenza
tra sede e abitazione del titolare o rappresentante legale, dall’età
di quest’ultimo inferiore a 20 anni e superiore a 70, dalla
presenza di eventuali altre partite Iva attribuite e cessate,
in qualità di titolare/rappresentante legale, negli ultimi
5 anni.
La novità più consistente quindi, introdotta dal
decreto riguarda soprattutto la possibilità per gli uffici
di eseguire accessi nel luogo di esercizio dell’attività,
avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 51 del Dpr n.
633 del 1972, osservando le modalità di cui al seguente
articolo 52.
La normativa
Secondo quanto disposto dall’articolo 35, Dpr n. 633, del
1972, i “soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa,
arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono
una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta
giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero
ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della
medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di
nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate”.
La dichiarazione di inizio attività
può essere presentata:
direttamente presso uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate, in duplice esemplare, esibendo
un documento di riconoscimento
a mezzo posta mediante raccomandata, in unico esemplare, con allegata
copia del documento di riconoscimento
in via telematica: autonomamente avvalendosi del servizio internet
ovvero tramite un intermediario abilitato utilizzando il servizio
Entratel
all’ufficio del Registro imprese della Camera di commercio
dai soggetti tenuti all’iscrizione in questo Registro, e
da parte di coloro i quali sono tenuti alla denuncia al Rea (Repertorio
delle notizie economiche e amministrative).
Il citato articolo 35 dispone inoltre che ai soggetti che intraprendono
l'esercizio di un'impresa, arte o professione, a seguito della
presentazione della dichiarazione di inizio attività, “l'ufficio
attribuisce (…) un numero di partita I.V.A. che resterà
invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale
fino al momento della cessazione dell'attività e che deve
essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale
sito web e in ogni altro documento ove richiesto”. La partita
Iva identifica il contribuente esercente attività di impresa,
arte o professione in tutti i rapporti con l’Erario.
L’articolo 37, comma 18, del decreto
ha introdotto nell’articolo 35 del Dpr n. 633 del 1972 i
commi 15-bis e 15-ter, disciplinanti gli adempimenti degli uffici
da espletarsi a seguito dell’attribuzione della partita
Iva. In particolare, il comma 15-bis prevede che “l'attribuzione
del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri
automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio
connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale
effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività,
avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto”.
In base al comma 15-ter, invece, con
apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate saranno stabilite:
le specifiche informazioni da richiedere
all'atto della dichiarazione di inizio di attività
le tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero
di partita Iva determina la possibilità di effettuare gli
acquisti intracomunitari, di cui all’articolo 38 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, a condizione che sia rilasciata polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni
dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume
d’affari presunto e comunque non inferiore a 50mila euro.
Con l’adozione del provvedimento da parte del direttore
dell’Agenzia delle entrate, pertanto, verrà completato,
e reso operativo, il quadro delineato dal decreto 223/2006, poiché
nello stesso, da un lato, verranno valorizzati quegli elementi
più significativi e “sintomatici” ai fini del
riscontro di situazioni sospette e, dall’altro, saranno
individuate le tipologie di contribuenti che svolgono attività
particolarmente “a rischio” che dovranno stipulare
apposita fideiussione per poter effettuare acquisti intracomunitari,
al fine di contrastare le rilevanti frodi (“carosello”)
che si rilevano in ambito comunitario soprattutto in determinati
settori.
L’attività di controllo
sarà effettuata, comunque, anche nei confronti di contribuenti
che abbiano richiesto e/o ottenuto un numero di partita Iva in
data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova disciplina.
Il comma 20 del citato articolo 35, infatti, prevede che l'Agenzia
delle entrate e la Guardia di finanza programmeranno specifici
controlli nei confronti di contribuenti ai quali sia già
stato attribuito il numero di partita Iva, implementando, pertanto,
l’attività investigativa basata sulle risultanze,
tra l’altro, dell’apposito software già in
uso di cui si è detto.