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Manovra d'estate 2006

Intorno agli immobili, tanto movimento

novità

Il loro valore normale fulcro del potenziamento dei poteri accertativi
dell’Amministrazione, in materia di imposte sui redditi, Iva e registro

 

Circolare 28/E del 4 agosto 2006

L’accertamento ai fini delle imposte dirette
Il decreto convertito in legge apporta una significativa innovazione alla disciplina dell’“accertamento analitico-induttivo”, dettata dal secondo periodo della lettera d) dell’articolo 39 del Dpr 600/73, in base al quale l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate può derivare da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti come, ad esempio, le risultanze desumibili dagli studi di settore, ai sensi dell’articolo 62-sexies, Dl 331/1993.

L’articolo 35, comma 3, prevede infatti che nel primo comma dell'articolo 39, Dpr 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo il secondo periodo citato, venga aggiunta l’ulteriore previsione secondo cui per le cessioni aventi a oggetto beni immobili, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, s’intende integrata la prova dell'esistenza di attività non dichiarate anche quando l’infedeltà dei relativi ricavi sia desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli uffici finanziari, pertanto, come si legge nella circolare 28/E del 4 agosto 2006, “possono rettificare direttamente il reddito d'impresa tenendo conto del “valore normale” dei beni immobili ceduti quando questo risulti superiore al corrispettivo dichiarato, senza dover preventivamente dimostrare, ad esempio, l'incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 39”.

L’accertamento ai fini Iva
Una analoga disposizione è stata prevista dal nuovo provvedimento (comma 2 dell’articolo 35) in materia di controlli e accertamenti ai fini Iva, con riferimento ai trasferimenti immobiliari soggetti al tributo.
E’ stato, infatti, integrato il terzo comma dell’articolo 54 del Dpr n. 633 del 1972, in base al quale, ora, per le cessioni aventi a oggetto immobili e relative pertinenze, la prova dell’infedeltà della dichiarazione annuale si intende raggiunta da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche se l’esistenza di operazioni imponibili per un ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni riguardanti le operazioni che legittimano la detrazione, sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 14 del Dpr n. 633 (analogo al citato articolo 9 del Tuir).

La disposizione in esame, inoltre, va coordinata con la novità, apportata in sede di conversione del decreto, contenuta nel comma 23-bis dell’articolo 35, in forza della quale, in caso di trasferimenti immobiliari soggetti a Iva, finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il valore normale dei beni trasferiti - alla luce della nuova norma, di cui al terzo comma dell’articolo 54, Dpr n. 633 appena illustrata - non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.

Sempre in materia di accertamento ai fini Iva dei trasferimenti immobiliari, ulteriori poteri sono conferiti all’Amministrazione finanziaria, in forza dell’articolo 35, comma 4, del Dl 223/2006, che abroga l’articolo 15 del Dl 41/1995, il quale impediva all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica del corrispettivo dichiarato delle cessioni di fabbricati classificati nei gruppi catastali A, B e C, laddove lo stesso risultasse superiore al valore catastale degli immobili medesimi (sempre che da altro atto o documento rinvenuto dall’Amministrazione finanziaria non risultasse un importo maggiore rispetto a quello dichiarato).
Il valore catastale, quindi, non rappresenterà più uno scudo che mette al riparo da rettifiche il contribuente.

L’accertamento ai fini dell’imposta di registro
Lo spirito della norma da ultimo citata in materia di Iva è stato trasfuso dalla manovra-bis anche nell’ambito della disciplina dell’accertamento ai fini delle imposte indirette.
La legge di conversione del decreto 223, infatti, ha introdotto nell’articolo 35 del provvedimento originario, un nuovo comma 23-ter. In forza di tale disposizione, viene integrato il testo dell’articolo 52 del Testo unico sull'imposta di registro (Dpr 26 aprile 1986, n. 131), aggiungendo il comma 5-bis. La nuova norma prevede che le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5 (in forza dei quali l’Amministrazione non può procedere a rettifica in relazione agli atti in cui venga dichiarato un corrispettivo non inferiore al valore catastale dei beni trasferiti) non si applicano in riferimento alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, diverse cioè dalle compravendite fra privati che non agiscono con partita Iva e che hanno a oggetto fabbricati abitativi.
Al di fuori dell’ipotesi ora esposta, pertanto, l’Amministrazione, ai fini dell’accertamento per l’imposta di registro, potrà rettificare i relativi valori indicati negli atti registrati, anche se questi dovessero essere non inferiori a quelli catastali, vedendo così notevolmente ampliati i relativi poteri di accertamento.

 


Fonte: FiscoOggi
Nicola Fasano