Circolare 28/E del 4 agosto 2006
L’accertamento ai fini
delle imposte dirette
Il decreto convertito in legge apporta una significativa innovazione
alla disciplina dell’“accertamento analitico-induttivo”,
dettata dal secondo periodo della lettera d) dell’articolo
39 del Dpr 600/73, in base al quale l'esistenza di attività
non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate
può derivare da presunzioni semplici, purché gravi,
precise e concordanti come, ad esempio, le risultanze desumibili
dagli studi di settore, ai sensi dell’articolo 62-sexies,
Dl 331/1993.
L’articolo 35, comma 3, prevede
infatti che nel primo comma dell'articolo 39, Dpr 29 settembre
1973, n. 600, alla lettera d), dopo il secondo periodo citato,
venga aggiunta l’ulteriore previsione secondo cui per le
cessioni aventi a oggetto beni immobili, ovvero la costituzione
o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi
beni, s’intende integrata la prova dell'esistenza di attività
non dichiarate anche quando l’infedeltà dei relativi
ricavi sia desunta sulla base del valore normale dei predetti
beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, di cui al
Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli uffici finanziari, pertanto, come
si legge nella circolare 28/E
del 4 agosto 2006, “possono rettificare direttamente
il reddito d'impresa tenendo conto del “valore normale”
dei beni immobili ceduti quando questo risulti superiore al corrispettivo
dichiarato, senza dover preventivamente dimostrare, ad esempio,
l'incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati
in dichiarazione ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili
ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 39”.
L’accertamento ai fini
Iva
Una analoga disposizione è stata prevista dal nuovo provvedimento
(comma 2 dell’articolo 35) in materia di controlli e accertamenti
ai fini Iva, con riferimento ai trasferimenti immobiliari soggetti
al tributo.
E’ stato, infatti, integrato il terzo comma dell’articolo
54 del Dpr n. 633 del 1972, in base al quale, ora, per le cessioni
aventi a oggetto immobili e relative pertinenze, la prova dell’infedeltà
della dichiarazione annuale si intende raggiunta da parte dell’Amministrazione
finanziaria, anche se l’esistenza di operazioni imponibili
per un ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione,
o l’inesattezza delle indicazioni riguardanti le operazioni
che legittimano la detrazione, sono desunte sulla base del valore
normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo
14 del Dpr n. 633 (analogo al citato articolo 9 del Tuir).
La disposizione in esame, inoltre, va
coordinata con la novità, apportata in sede di conversione
del decreto, contenuta nel comma 23-bis dell’articolo 35,
in forza della quale, in caso di trasferimenti immobiliari soggetti
a Iva, finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari,
il valore normale dei beni trasferiti - alla luce della nuova
norma, di cui al terzo comma dell’articolo 54, Dpr n. 633
appena illustrata - non può essere inferiore all’ammontare
del mutuo o del finanziamento erogato.
Sempre in materia di accertamento ai
fini Iva dei trasferimenti immobiliari, ulteriori poteri sono
conferiti all’Amministrazione finanziaria, in forza dell’articolo
35, comma 4, del Dl 223/2006, che abroga l’articolo 15 del
Dl 41/1995, il quale impediva all'Amministrazione finanziaria
di procedere alla rettifica del corrispettivo dichiarato delle
cessioni di fabbricati classificati nei gruppi catastali A, B
e C, laddove lo stesso risultasse superiore al valore catastale
degli immobili medesimi (sempre che da altro atto o documento
rinvenuto dall’Amministrazione finanziaria non risultasse
un importo maggiore rispetto a quello dichiarato).
Il valore catastale, quindi, non rappresenterà più
uno scudo che mette al riparo da rettifiche il contribuente.
L’accertamento ai fini
dell’imposta di registro
Lo spirito della norma da ultimo citata in materia di Iva è
stato trasfuso dalla manovra-bis anche nell’ambito della
disciplina dell’accertamento ai fini delle imposte indirette.
La legge di conversione del decreto 223, infatti, ha introdotto
nell’articolo 35 del provvedimento originario, un nuovo
comma 23-ter. In forza di tale disposizione, viene integrato il
testo dell’articolo 52 del Testo unico sull'imposta di registro
(Dpr 26 aprile 1986, n. 131), aggiungendo il comma 5-bis. La nuova
norma prevede che le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5 (in
forza dei quali l’Amministrazione non può procedere
a rettifica in relazione agli atti in cui venga dichiarato un
corrispettivo non inferiore al valore catastale dei beni trasferiti)
non si applicano in riferimento alle cessioni di immobili e relative
pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma
497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
diverse cioè dalle compravendite fra privati che non agiscono
con partita Iva e che hanno a oggetto fabbricati abitativi.
Al di fuori dell’ipotesi ora esposta, pertanto, l’Amministrazione,
ai fini dell’accertamento per l’imposta di registro,
potrà rettificare i relativi valori indicati negli atti
registrati, anche se questi dovessero essere non inferiori a quelli
catastali, vedendo così notevolmente ampliati i relativi
poteri di accertamento.