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Manovra d'estate 2006

Prime applicazioni del "decreto Bersani"

novità

La pronuncia è relativa all'identificazione dei terreni edificabili

Commissione tributaria regionale del Lazio

L'articolo 36, comma 2, del Dl n. 223/2006 ("decreto Bersani"), è intervenuto sulla nozione di area edificabile, oggetto in passato di dubbi interpretativi, precisando che "ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'imposta di registro e dell'Ici "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

La sentenza n. 238 del 3 ottobre 2006 della Ctr Lazio suscita, a tal riguardo, un notevole interesse, in quanto costituisce la prima applicazione nel processo tributario dell'articolo citato.
Infatti, l'iter logico-giuridico adottato da tale pronuncia si è così sviluppato: "L'appello del contribuente è infondato e deve essere respinto. Invero da ultimo il dl. n. 223/06 (Decreto Bersani) ha inteso chiarire il punto, stante l'oscillazione della giurisprudenza, con una norma interpretativa che ha specificato che il terreno è edificabile anche se il piano regolatore non è stato ancora approvato. Si tratta di una norma interpretativa che ci consente di comprendere la ratio del legislatore in relazione alla casistica riconducibile alla fattispecie in oggetto".

Riflessioni
L'articolo 36 del Dl n. 223/2006 interviene su un tema che ha provocato un contrasto interpretativo del giudice di legittimità, poi sfociato (sezione tributaria della Cassazione, ordinanze n. 10062/2005 e n. 3504/2006) con la richiesta al primo presidente di rimettere alle Sezioni unite il compito di dirimere la questione relativa all'individuazione dell'esatto momento dal quale i terreni, ai fini impositivi, devono essere qualificati come aree fabbricabili.
Esso assume la valenza giuridica di ius superveniens, avente carattere interpretativo rispetto alla norme precedenti (ad esempio, articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 504/1992), con efficacia, perciò, retroattiva sui rapporti d'imposta non ancora definiti.

Da ricordare, a tal proposito, che il giudice di legittimità, sezione quinta civile, con la sentenza n. 4616 del 3/03/2005, ha precisato le condizioni di ammissibilità della legge di interpretazione autentica:

la legge di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e di conseguenza è applicabile ai rapporti d'imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti
il giudicato si pone come limite suscettibile d'impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma d'interpretazione autentica al caso concreto
è ammissibile, ai sensi dell'articolo 11 delle preleggi, e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), quella legge di interpretazione autentica che presuppone il contenuto non inequivoco della norma interpretata e la riconducibilità dell'esegesi prescelta dal legislatore a una delle alternative prima ammissibili
il dettato della norma interpretativa deve ridurre univocamente e non eccedere la portata precettiva teorica della disposizione precedente.
NOTE:
1) Angelo Buscema, "Efficacia retroattiva per la legge di interpretazione autentica", in FISCOoggi del 12 aprile 2005.


 


 

 


Fonte: FiscoOggi
Angelo Buscema