Commissione tributaria regionale del
Lazio
L'articolo 36, comma 2, del Dl n. 223/2006
("decreto Bersani"), è intervenuto sulla nozione
di area edificabile, oggetto in passato di dubbi interpretativi,
precisando che "ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva
e dell'imposta di registro e dell'Ici "un'area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio
in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione
di strumenti attuativi del medesimo".
La sentenza n. 238 del 3 ottobre 2006
della Ctr Lazio suscita, a tal riguardo, un notevole interesse,
in quanto costituisce la prima applicazione nel processo tributario
dell'articolo citato.
Infatti, l'iter logico-giuridico adottato da tale pronuncia si
è così sviluppato: "L'appello del contribuente
è infondato e deve essere respinto. Invero da ultimo il
dl. n. 223/06 (Decreto Bersani) ha inteso chiarire il punto, stante
l'oscillazione della giurisprudenza, con una norma interpretativa
che ha specificato che il terreno è edificabile anche se
il piano regolatore non è stato ancora approvato. Si tratta
di una norma interpretativa che ci consente di comprendere la
ratio del legislatore in relazione alla casistica riconducibile
alla fattispecie in oggetto".
Riflessioni
L'articolo 36 del Dl n. 223/2006 interviene su un tema che ha
provocato un contrasto interpretativo del giudice di legittimità,
poi sfociato (sezione tributaria della Cassazione, ordinanze n.
10062/2005 e n. 3504/2006) con la richiesta al primo presidente
di rimettere alle Sezioni unite il compito di dirimere la questione
relativa all'individuazione dell'esatto momento dal quale i terreni,
ai fini impositivi, devono essere qualificati come aree fabbricabili.
Esso assume la valenza giuridica di ius superveniens, avente carattere
interpretativo rispetto alla norme precedenti (ad esempio, articolo
2, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 504/1992), con efficacia,
perciò, retroattiva sui rapporti d'imposta non ancora definiti.
Da ricordare, a tal proposito, che il
giudice di legittimità, sezione quinta civile, con la sentenza
n. 4616 del 3/03/2005, ha precisato le condizioni di ammissibilità
della legge di interpretazione autentica:
la legge di interpretazione autentica
ha efficacia retroattiva e di conseguenza è applicabile
ai rapporti d'imposta sorti prima della sua entrata in vigore
e non ancora definiti
il giudicato si pone come limite suscettibile d'impedire il dispiegamento
di efficacia della nuova norma d'interpretazione autentica al
caso concreto
è ammissibile, ai sensi dell'articolo 11 delle preleggi,
e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente),
quella legge di interpretazione autentica che presuppone il contenuto
non inequivoco della norma interpretata e la riconducibilità
dell'esegesi prescelta dal legislatore a una delle alternative
prima ammissibili
il dettato della norma interpretativa deve ridurre univocamente
e non eccedere la portata precettiva teorica della disposizione
precedente.
NOTE:
1) Angelo Buscema, "Efficacia retroattiva per la legge di
interpretazione autentica", in FISCOoggi del 12 aprile 2005.