Finanziaria 2005
Indennizzo per i commercianti che cessano l'attività
Il beneficio è esteso agli anni 2005-2007. La
domanda va presentata entro il 31 gennaio 2008
Il comma 272, dell'articolo unico, della Finanziaria 2005 riapre per gli
anni 2005, 2006 e 2007 i termini per la concessione dell'indennizzo per
la cessazione dell'attività commerciale, in favore dei piccoli
esercenti che riconsegnano la licenza commerciale.
Il beneficio era stato già previsto dall'articolo 2, comma 43,
della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, per gli anni 1996, 1997 e 1998,
ed esteso dall'articolo 72, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, anche al periodo 2002, 2003 e 2004.
Lo strumento che ha provveduto ad attuare e regolamentare l'indennizzo
è il Dlgs n. 207 del 28 marzo 1996.
Per ottenere il beneficio è necessario presentare apposita domanda
entro il 31 gennaio 2008.
La norma introdotta
In forza del comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 "l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità
ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso
fra il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva
di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS,
è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre
2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo
28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al
primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008".
Il provvedimento prorogato
Il Dlgs n. 207/1996, emanato in attuazione del collegato alla Finanziaria
1996, tuttora valido in forza dell'espresso richiamo operato dalla norma
appena approvata, ha concesso un indennizzo, pari al trattamento pensionistico
minimo (420 euro circa), nei casi di definitiva cessazione di attività
commerciali, a favore dei commercianti al minuto e loro coadiutori.
La norma è diretta alle attività commerciali al minuto in
sede fissa, anche unita ad attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande e alle attività commerciali su aree pubbliche.
Le condizioni per accedere al provvedimento agevolativo
sono le seguenti:
età superiore a 62 anni per gli uomini, ovvero
superiore a 57 per le donne(1)
iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno
cinque anni nella Gestione pensionistica Inps relativa ai soggetti esercenti
attività commerciali
chiusura definitiva dell'attività
riconsegna della licenza per l'esercizio dell'attività commerciale
e di quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande (per coloro che hanno avviato l'attività commerciale
con la legge di riforma di cui al Dlgs 114/1998, comunicazione al Comune
- mod. Com 1- di cessazione dell'attività)
cancellazione del titolare dell'attività dal registro degli esercenti
il commercio (si ricorda che l'articolo 149 della legge 388/2000 - Finanziaria
2001 - ha previsto che l'indennizzo può essere concesso anche nel
caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio
sia stata effettuata in un momento successivo alla presentazione della
richiesta di indennizzo, sempre che la cancellazione avvenga prima della
concessione dell'indennizzo stesso) e dal registro delle imprese presso
la Camera di commercio.
L'importo dell'indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il
beneficiario compie 65 anni di età se uomo, 60 se donna.
Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini pensionistici.
L'indennizzo non è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi
attività di lavoro autonomo o subordinato, e sulla base delle istruzioni
allora fornite dall'Inps - circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 - "il
decreto legislativo non prevede l'incompatibilità dell'indennizzo
con i trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dagli interessati.
Pertanto la titolarità di un trattamento pensionistico non preclude
di per sé la possibilità di beneficiare dell'indennizzo,
in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste".
L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa,
dipendente o autonoma, e pertanto il beneficiario è tenuto a comunicare
all'Inps la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento.
Si rileva che l'articolo 5 del citato Dlgs 207/1996 ha
previsto, oltre all'istituzione di un apposito fondo degli interventi
per la razionalizzazione della rete commerciale, anche l'obbligo di versare,
a carico degli iscritti alla Gestione Inps degli esercenti attività
commerciali, una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento
per alimentare il fondo per la corresponsione dell'indennità, così
che per l'anno 2005 l'aliquota è del 17,39 per cento. L'applicazione
di tale norma, per effetto di quanto adesso disposto dalla Finanziaria
2005, è prorogata al 31 dicembre 2009.
La "rottamazione delle licenze"
Per completezza d'analisi si evidenzia che la riforma della disciplina
relativa al commercio prevista dall'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59, attuata attraverso il Dlgs 114/1998, ha previsto, all'articolo
25, comma 7, un indennizzo per i piccoli commercianti - titolari di esercizi
al di sotto di 300 mq. di superficie e autorizzati ai sensi della legge
426/191, iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica dell'Inps
- che cessano l'attività, senza possibilità di vendere la
licenza.
La regolamentazione per usufruire del beneficio sono state inizialmente
fissate dal decreto ministeriale 23 giugno 1999, n. 252, dell'allora ministro
dell'Industria, cui hanno fatto seguito i decreti ministeriali 4 agosto
1999 e 7 ottobre 1999 che hanno provveduto a indicare ulteriori modalità
e criteri.
1. Si rileva che l'articolo 1, commi 6-9, della legge
23 agosto 2004, n. 243, ha riformato la previdenza, modificando, a decorrere
dal 2008, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità
e vecchiaia, ancorandolo al sistema contributivo.
Gianfranco Antico
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