Con l'approvazione della Finanziaria
per il 2005 (legge n. 311/2004) è stata data attuazione al secondo
modulo di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(commi da 349 a 352 dell'articolo 1). Nuove aliquote e scaglioni
di reddito, trasformazione delle detrazioni per familiari a carico
in deduzioni dal reddito, ed estensione della clausola di salvaguardia:
in questi tre punti si possono sintetizzare le principali caratteristiche
che dal 1° gennaio 2005 contraddistinguono il sistema di tassazione
delle persone fisiche.
Non è stata modificata la deduzione introdotta nel 2003 allo scopo
di assicurare la progressività dell'imposizione (c.d. no tax
area), che riduce il reddito da assoggettare a tassazione e
che esenta dall'imposta se si possiede un reddito fino a un certo
ammontare.
L'importo della deduzione teorica rimane confermato, quindi, in:
- 3.000 euro per tutti i contribuenti,
a prescindere dal tipo di reddito prodotto
- 7.500 euro per i lavoratori dipendenti
- 7.000 per i pensionati
- 4.500 per i lavoratori autonomi.
Come è noto, questi importi
diminuiscono al crescere del reddito e si azzerano a 26mila euro.
Restano invariate anche le detrazioni d'imposta (spese mediche,
interessi su mutui, eccetera) e le deduzioni (contributi previdenziali,
assegni al coniuge, eccetera) per oneri sostenuti.
E' stato invece soppresso l'articolo 14 del Tuir: dal 2005 non ci
saranno più, pertanto, quelle particolari detrazioni che erano state
introdotte con il primo modulo della riforma fiscale ed erano concesse
in relazione alla tipologia di reddito posseduta (lavoro dipendente,
pensione, lavoro autonomo e impresa) e solo se il reddito complessivo
era compreso in determinate fasce.
Per lavoratori dipendenti e pensionati gli effetti delle nuove disposizioni
(nuove aliquote e deduzioni) saranno già visibili a partire dalle
buste paga e dalla rata di pensione di gennaio. Gli altri contribuenti
avranno modo di verificarli con la dichiarazione dei redditi che
presenteranno nel 2006 per il periodo d'imposta 2005.
Le nuove aliquote e le deduzioni per i familiari a carico
Tra le novità più rilevanti della riforma c'è quella che riguarda
le aliquote e gli scaglioni di reddito. Diventano solo tre le aliquote:
23%, 33% e 39%, mentre sulla parte di reddito eccedente i 100mila
euro si pagherà, oltre al 39 per cento dell'imposta sul reddito,
un contributo di solidarietà pari al 4 per cento.
Lo schema per il calcolo dell'imposta del
2005

Tale contributo, come chiarito nella circolare n. 2/E del 3 gennaio,
va gestito come segue:
- "il contributo concorre insieme
all'IRPEF all'importo sul quale possono essere fatte valere
eventuali detrazioni d'imposta;
- l'importo del contributo deve essere
considerato nell'imposta italiana che costituisce il limite
entro cui può essere attribuito il credito d'imposta per le
imposte pagate all'estero;
- il contributo rileva ai fini della
determinazione dell'aliquota media da applicare al TFR e alle
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di capitale;
- il contributo concorre alla definizione
dell'aliquota media nel calcolo della tassazione separata;
- l'importo del contributo deve essere
tenuto in considerazione nella determinazione della misura degli
acconti d'imposta;
- il sostituto d'imposta deve operare
le ritenute tenendo conto del contributo".
Per valutare il risparmio
d'imposta ottenibile con le nuove aliquote, occorre però considerare
il carico familiare. Infatti, mentre in precedenza per un familiare
a carico erano previste, in base al livello di reddito conseguito,
detrazioni d'imposta fisse, dal 2005 per i contribuenti che con
il proprio reddito provvedono al mantenimento del coniuge, dei figli
o di altri familiari, ci saranno invece nuove deduzioni, il cui
importo è decrescente man mano che il reddito aumenta.
Queste le deduzioni "base" (o teoriche) previste:
- 3.200 per il coniuge
- 2.900 per ogni
figlio e per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del
codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Detto importo aumenta fino a:
- 3.450 per ogni figlio di età inferiore
a tre anni
- 3.200 per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e
il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente
e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato
- 3.700 per il figlio portatore
di handicap.
Le deduzioni per i figli
possono, come sempre, essere liberamente ripartite tra i genitori,
onde fruire del massimo vantaggio fiscale.
Le deduzioni per carichi familiari

E' stata introdotta, inoltre, una nuova deduzione specifica di 1.820
euro per le spese sostenute dal contribuente per gli addetti (badanti)
alla propria assistenza personale, o di quella delle persone presenti
in famiglia, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana.
Come calcolare le nuove deduzioni
Sia le deduzioni per familiari a carico che quelli per gli addetti
all'assistenza delle persone non autosufficienti, diminuiscono con
l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi alla soglia di 78mila
euro di reddito.
Per fare un esempio, un lavoratore dipendente con moglie e figlio
a carico ha diritto a una deduzione di 6.100 euro (3.200 + 2.900);
questa deduzione è però solo teorica, poiché l'ammontare effettivo
spettante varia in funzione del reddito e sarà sempre minore man
mano che si avvicina a 84.100 euro (cioè 78.000 + 3.200 + 2.900),
livello al quale si azzera.
Per determinare l'importo effettivamente spettante, è necessario,
allora, eseguire un calcolo, utilizzando una formula del tutto analoga
a quella prevista per la "no tax area".
E precisamente:
- a 78.000 euro si aggiungono gli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10 del Tuir e la stessa deduzione
teorica prevista per i familiari a carico e per gli addetti
all'assistenza
- quindi, si sottrae il reddito complessivo
- si divide il risultato ottenuto per
78.000.

Il risultato di tale calcolo indicherà, anzitutto, se spetta la
deduzione e, nel caso in cui compete, la misura in cui può essere
riconosciuta. Si possono verificare i seguenti tre casi:
- se il risultato che si ottiene è maggiore
o uguale ad 1 la deduzione spetta per intero
- se è pari a zero o negativo la deduzione
non spetta
- se è compreso tra 0 e 1, la deduzione
spetta parzialmente e si calcola moltiplicando il coefficiente
ottenuto, tenendo conto dei primi quattro decimali e applicando
la regola del troncamento, per la deduzione base. Ad esempio,
un lavoratore dipendente con coniuge a carico che ottiene un
coefficiente di 0,4327268 usufruirà di una deduzione pari a
1.384,64 euro, derivante dal prodotto 3.200 x 0,4327).

Il calcolo dell'imposta dovuta
In base al nuovo sistema, per la determinazione del reddito imponibile
occorrerà sottrarre tre diversi tipi di deduzioni dal reddito complessivo:
- la prima tipologia è rappresentata
dagli oneri deducibili, cioè tutte le somme già indicate nell'articolo
10 del Tuir (tra cui, i contributi previdenziali, gli assegni
periodi al coniuge, eccetera)
- la seconda categoria è costituita
dalle deduzioni per il tipo di reddito prodotto: la "no tax
area", che dà diritto, come già detto, a una deduzione decrescente
al crescere del reddito
- la terza e nuova categoria è quella
comprendente le deduzioni per i carichi familiari e per le spese
di assistenza personale, come sopra determinate.

Una volta determinato il reddito imponibile, per arrivare all'imposta
netta dovuta, basta applicare a tale reddito le nuove aliquote e
sottrarre dal risultato le detrazioni spettanti per spese e per
alcuni crediti di imposta (ad esempio, per il riacquisto della prima
casa o per le nuove assunzioni) secondo le regole comunque già in
uso nel 2004.
La clausola di salvaguardia
Nel caso in cui il nuovo regime di tassazione dovesse risultare
più sfavorevole rispetto al passato, il comma 352 della Finanziaria
contempla la possibilità di applicare una duplice clausola di salvaguardia.
Nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2005 (Unico 2006) sarà
possibile, infatti, liquidare l'imposta dovuta applicando, se più
favorevoli, le regole in vigore fino al 31 dicembre 2002 o quelle
in vigore nel 2004 (introdotte a partire dal periodo d'imposta 2003).
In sostanza, è attribuita ai contribuenti la facoltà di adottare
la situazione più conveniente dopo aver confrontato i risultati
del nuovo sistema di imposizione con quelli conseguenti all'applicazione
dei precedenti metodi di determinazione dell'imposta.
Il motivo per cui la clausola di salvaguardia è stata estesa alle
regole del 2004 risiede nel fatto che, come vedremo dopo, in alcune
situazioni (ad esempio, per i contribuenti che si collocano in determinate
fasce di reddito e che hanno un certo numero di persone a carico)
l'applicazione dei regimi di tassazione previsti per gli anni 2002
e 2005 avrebbero comportato il versamento di una maggiore imposta
rispetto a quella che risulterebbe dovuta potendo far ricorso alle
regole in vigore nel 2004.
Un esempio:
consideriamo un contribuente che nel 2005 ha un reddito complessivo
di 80mila euro e che ha moglie e quattro figli a carico.
Per le regole viste in precedenza, la deduzione per familiari a
carico per l'anno 2005 sarà: (78.000 + 14.800 - 80.000) : 78.000
= 0,1641 x 14.800 = 2.429.
Per gli anni 2002 e 2004 erano invece previste detrazioni d'imposta
per un totale di 2.488 euro (422 per il coniuge e 2.066 per i figli).
Per il reddito prodotto non spettano le deduzioni della "no tax
area".
Calcoliamo, quindi, l'imposta per
ciascuno degli anni 2002, 2004 e 2005.

Come si può notare, per il contribuente del nostro esempio, la determinazione
dell'imposta con la normativa in vigore nel 2004 (o meglio, nel
periodo 1° gennaio 2003 / 31 dicembre 2004) risulta quella più favorevole
(con un risparmio di 76 euro rispetto al 2002 e di 419 euro rispetto
al 2005). Pertanto, nella dichiarazione dei redditi che presenterà
nel 2006, egli sceglierà il regime di tassazione vigente nel 2004.
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