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Finanziaria 2005

Cambia la tassazione del reddito delle persone fisiche

Aliquote e scaglioni diversi, nuove deduzioni per carichi familiari ed estensione della clausola di salvaguardia, gli elementi fondamentali della riforma
 

Con l'approvazione della Finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) è stata data attuazione al secondo modulo di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (commi da 349 a 352 dell'articolo 1). Nuove aliquote e scaglioni di reddito, trasformazione delle detrazioni per familiari a carico in deduzioni dal reddito, ed estensione della clausola di salvaguardia: in questi tre punti si possono sintetizzare le principali caratteristiche che dal 1° gennaio 2005 contraddistinguono il sistema di tassazione delle persone fisiche.

Non è stata modificata la deduzione introdotta nel 2003 allo scopo di assicurare la progressività dell'imposizione (c.d. no tax area), che riduce il reddito da assoggettare a tassazione e che esenta dall'imposta se si possiede un reddito fino a un certo ammontare.
L'importo della deduzione teorica rimane confermato, quindi, in:
  • 3.000 euro per tutti i contribuenti, a prescindere dal tipo di reddito prodotto
  • 7.500 euro per i lavoratori dipendenti
  • 7.000 per i pensionati
  • 4.500 per i lavoratori autonomi.

Come è noto, questi importi diminuiscono al crescere del reddito e si azzerano a 26mila euro.

Restano invariate anche le detrazioni d'imposta (spese mediche, interessi su mutui, eccetera) e le deduzioni (contributi previdenziali, assegni al coniuge, eccetera) per oneri sostenuti.
E' stato invece soppresso l'articolo 14 del Tuir: dal 2005 non ci saranno più, pertanto, quelle particolari detrazioni che erano state introdotte con il primo modulo della riforma fiscale ed erano concesse in relazione alla tipologia di reddito posseduta (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e impresa) e solo se il reddito complessivo era compreso in determinate fasce.

Per lavoratori dipendenti e pensionati gli effetti delle nuove disposizioni (nuove aliquote e deduzioni) saranno già visibili a partire dalle buste paga e dalla rata di pensione di gennaio. Gli altri contribuenti avranno modo di verificarli con la dichiarazione dei redditi che presenteranno nel 2006 per il periodo d'imposta 2005.

Le nuove aliquote e le deduzioni per i familiari a carico
Tra le novità più rilevanti della riforma c'è quella che riguarda le aliquote e gli scaglioni di reddito. Diventano solo tre le aliquote: 23%, 33% e 39%, mentre sulla parte di reddito eccedente i 100mila euro si pagherà, oltre al 39 per cento dell'imposta sul reddito, un contributo di solidarietà pari al 4 per cento.

Lo schema per il calcolo dell'imposta del 2005


Tale contributo, come chiarito nella circolare n. 2/E del 3 gennaio, va gestito come segue:

  • "il contributo concorre insieme all'IRPEF all'importo sul quale possono essere fatte valere eventuali detrazioni d'imposta;
  • l'importo del contributo deve essere considerato nell'imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
  • il contributo rileva ai fini della determinazione dell'aliquota media da applicare al TFR e alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale;
  • il contributo concorre alla definizione dell'aliquota media nel calcolo della tassazione separata;
  • l'importo del contributo deve essere tenuto in considerazione nella determinazione della misura degli acconti d'imposta;
  • il sostituto d'imposta deve operare le ritenute tenendo conto del contributo".

Per valutare il risparmio d'imposta ottenibile con le nuove aliquote, occorre però considerare il carico familiare. Infatti, mentre in precedenza per un familiare a carico erano previste, in base al livello di reddito conseguito, detrazioni d'imposta fisse, dal 2005 per i contribuenti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento del coniuge, dei figli o di altri familiari, ci saranno invece nuove deduzioni, il cui importo è decrescente man mano che il reddito aumenta.

Queste le deduzioni "base" (o teoriche) previste:

  • 3.200 per il coniuge
  • 2.900 per ogni figlio e per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Detto importo aumenta fino a:
    • 3.450 per ogni figlio di età inferiore a tre anni
    • 3.200 per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
    • 3.700 per il figlio portatore di handicap.

Le deduzioni per i figli possono, come sempre, essere liberamente ripartite tra i genitori, onde fruire del massimo vantaggio fiscale.

Le deduzioni per carichi familiari


E' stata introdotta, inoltre, una nuova deduzione specifica di 1.820 euro per le spese sostenute dal contribuente per gli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella delle persone presenti in famiglia, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Come calcolare le nuove deduzioni
Sia le deduzioni per familiari a carico che quelli per gli addetti all'assistenza delle persone non autosufficienti, diminuiscono con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi alla soglia di 78mila euro di reddito.
Per fare un esempio, un lavoratore dipendente con moglie e figlio a carico ha diritto a una deduzione di 6.100 euro (3.200 + 2.900); questa deduzione è però solo teorica, poiché l'ammontare effettivo spettante varia in funzione del reddito e sarà sempre minore man mano che si avvicina a 84.100 euro (cioè 78.000 + 3.200 + 2.900), livello al quale si azzera.

Per determinare l'importo effettivamente spettante, è necessario, allora, eseguire un calcolo, utilizzando una formula del tutto analoga a quella prevista per la "no tax area".
E precisamente:

  • a 78.000 euro si aggiungono gli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del Tuir e la stessa deduzione teorica prevista per i familiari a carico e per gli addetti all'assistenza
  • quindi, si sottrae il reddito complessivo
  • si divide il risultato ottenuto per 78.000.



Il risultato di tale calcolo indicherà, anzitutto, se spetta la deduzione e, nel caso in cui compete, la misura in cui può essere riconosciuta. Si possono verificare i seguenti tre casi:

  • se il risultato che si ottiene è maggiore o uguale ad 1 la deduzione spetta per intero
  • se è pari a zero o negativo la deduzione non spetta
  • se è compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e si calcola moltiplicando il coefficiente ottenuto, tenendo conto dei primi quattro decimali e applicando la regola del troncamento, per la deduzione base. Ad esempio, un lavoratore dipendente con coniuge a carico che ottiene un coefficiente di 0,4327268 usufruirà di una deduzione pari a 1.384,64 euro, derivante dal prodotto 3.200 x 0,4327).



Il calcolo dell'imposta dovuta
In base al nuovo sistema, per la determinazione del reddito imponibile occorrerà sottrarre tre diversi tipi di deduzioni dal reddito complessivo:

  1. la prima tipologia è rappresentata dagli oneri deducibili, cioè tutte le somme già indicate nell'articolo 10 del Tuir (tra cui, i contributi previdenziali, gli assegni periodi al coniuge, eccetera)
  2. la seconda categoria è costituita dalle deduzioni per il tipo di reddito prodotto: la "no tax area", che dà diritto, come già detto, a una deduzione decrescente al crescere del reddito
  3. la terza e nuova categoria è quella comprendente le deduzioni per i carichi familiari e per le spese di assistenza personale, come sopra determinate.



Una volta determinato il reddito imponibile, per arrivare all'imposta netta dovuta, basta applicare a tale reddito le nuove aliquote e sottrarre dal risultato le detrazioni spettanti per spese e per alcuni crediti di imposta (ad esempio, per il riacquisto della prima casa o per le nuove assunzioni) secondo le regole comunque già in uso nel 2004.

La clausola di salvaguardia
Nel caso in cui il nuovo regime di tassazione dovesse risultare più sfavorevole rispetto al passato, il comma 352 della Finanziaria contempla la possibilità di applicare una duplice clausola di salvaguardia. Nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2005 (Unico 2006) sarà possibile, infatti, liquidare l'imposta dovuta applicando, se più favorevoli, le regole in vigore fino al 31 dicembre 2002 o quelle in vigore nel 2004 (introdotte a partire dal periodo d'imposta 2003).
In sostanza, è attribuita ai contribuenti la facoltà di adottare la situazione più conveniente dopo aver confrontato i risultati del nuovo sistema di imposizione con quelli conseguenti all'applicazione dei precedenti metodi di determinazione dell'imposta.

Il motivo per cui la clausola di salvaguardia è stata estesa alle regole del 2004 risiede nel fatto che, come vedremo dopo, in alcune situazioni (ad esempio, per i contribuenti che si collocano in determinate fasce di reddito e che hanno un certo numero di persone a carico) l'applicazione dei regimi di tassazione previsti per gli anni 2002 e 2005 avrebbero comportato il versamento di una maggiore imposta rispetto a quella che risulterebbe dovuta potendo far ricorso alle regole in vigore nel 2004.

Un esempio:
consideriamo un contribuente che nel 2005 ha un reddito complessivo di 80mila euro e che ha moglie e quattro figli a carico.
Per le regole viste in precedenza, la deduzione per familiari a carico per l'anno 2005 sarà: (78.000 + 14.800 - 80.000) : 78.000 = 0,1641 x 14.800 = 2.429.
Per gli anni 2002 e 2004 erano invece previste detrazioni d'imposta per un totale di 2.488 euro (422 per il coniuge e 2.066 per i figli). Per il reddito prodotto non spettano le deduzioni della "no tax area".
Calcoliamo, quindi, l'imposta per ciascuno degli anni 2002, 2004 e 2005.


Come si può notare, per il contribuente del nostro esempio, la determinazione dell'imposta con la normativa in vigore nel 2004 (o meglio, nel periodo 1° gennaio 2003 / 31 dicembre 2004) risulta quella più favorevole (con un risparmio di 76 euro rispetto al 2002 e di 419 euro rispetto al 2005). Pertanto, nella dichiarazione dei redditi che presenterà nel 2006, egli sceglierà il regime di tassazione vigente nel 2004.

 
Paolo Calderone