L'articolo 1, comma 43, della legge
finanziaria 2007 ha introdotto l'articolo 25-ter nel Dpr 29 settembre
1973, n. 600, in cui si dispone che "Il condominio quale
sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta
del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta
dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti
per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi,
anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio
di impresa".
Il comma 2 della nuova disposizione prevede, inoltre, che la ritenuta
del 4 per cento debba essere operata anche su corrispettivi pagati
dal condominio che, per il percipiente, costituiscono redditi
diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir,
in quanto conseguiti nell'esercizio di attività commerciali
non abituali.
L'introduzione della norma suggerisce
una prima riflessione: l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto
è generalizzato, qualora si corrispondano redditi di lavoro
dipendente (articolo 23 del Dpr n. 600 del 1973) e di lavoro autonomo
(articolo 25 dello stesso), mentre è estremamente circoscritto
nell'ambito del reddito d'impresa. In quest'ultima ipotesi, infatti,
la ritenuta, di regola, non trova applicazione, salvo isolate
fattispecie, quali il pagamento di provvigioni dovute in dipendenza
di rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza
di commercio e procacciamento di affari (articolo 25-bis) ovvero
l'erogazione di contributi non diretti all'acquisto di beni strumentali
(articolo 28, comma 2).
L'articolo 25-ter delinea, quindi, un'ulteriore fattispecie in
cui, pur vertendosi in tema di reddito d'impresa, si applica la
ritenuta d'acconto.
Va, tuttavia, sottolineato che l'ambito
di operatività della predetta ritenuta è piuttosto
limitato, essendo circoscritto - dal punto di vista del soggetto
obbligato a operarla - esclusivamente al condominio e - sotto
il profilo oggettivo - a una specifica tipologia di contratti
(appalto d'opera e servizi).
Va da sé che in tutti gli altri casi in cui i sostituti
d'imposta (che non siano condomini) corrispondono corrispettivi
a fronte di contratti d'appalto, in ossequio alle regole ordinarie,
non deve essere operata alcuna ritenuta d'acconto.
L'ambito di applicazione e le modalità attuative della
norma in oggetto sono state chiarite dall'Agenzia delle entrate
con la circolare n.
7/E del 7 febbraio 2007.
Soggetti obbligati
La ritenuta d'acconto del 4 per cento contemplata dall'articolo
25-ter deve essere effettuata dal condominio, già annoverato
tra i sostituti d'imposta (articolo 23, comma 1, del Dpr n. 600
del 1973), a seguito della modifica normativa intervenuta con
la legge n. 449 del 1997.
La circolare n. 7/E del 2007 chiarisce subito che - ai fini dell'obbligo
di operare la ritenuta in esame - la veste giuridica dell'amministrazione
del condominio non rileva, potendo essere assunta indifferentemente
da persona fisica, società di persone o di capitali.
In merito all'individuazione delle caratteristiche
del condominio quale sostituto d'imposta, la nota di prassi rinvia
ai chiarimenti già forniti con la circolare del ministero
delle Finanze n. 204 del 6 novembre 2000.
Il soggetto obbligato a effettuare la ritenuta d'acconto va, pertanto,
individuato nel "condominio in quanto tale", anche se
"il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre
in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto
di imposta sia l'amministratore, laddove nominato per obbligo
(condominio con più di quattro condomini) o nell'esercizio
di una facoltà (condominio con non più di quattro
condomini)".
In quest'ultimo caso (condominio con meno di quattro condomini
che non si avvale della facoltà di nominare l'amministratore)
"le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque
dei condomini".
Elementi innovativi della circolare n.
7 in esame si rinvengono nei riferimenti al "supercondominio"
e al "condominio parziale", istituti di creazione giurisprudenziale,
annoverati tra i soggetti tenuti ad applicare la nuova ritenuta
del 4 per cento, a condizione che attuino "una gestione autonoma
delle parti interessate tale da richiedere adempimenti nettamente
separati da quelli assolti dal condominio generale"; essi
"rilevano come distinti sostituti d'imposta" (dovranno,
in tali casi, richiedere un proprio codice fiscale).
La menzionata circolare n. 7 chiarisce che il supercondominio
"si configura nell'ambito di un complesso immobiliare composto
da più edifici (ciascuno dei quali è di norma costituito
in condominio), caratterizzato dalla presenza di cose, servizi
ed aree comuni cui siano applicabili le norme sul condominio (cfr.
Cass. civ. sez. II, 18 aprile 2005, n. 8066)".
Sotto il profilo strettamente civilistico
deve osservarsi che al supercondominio non si applica tout court
la disciplina dettata in materia di condominio. Quest'ultima opera,
ad esempio, con riferimento a talune parti comuni di cui all'articolo
1117 cc (portinerie, reti viarie interne), mentre restano soggette
alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture
che siano dotate di una propria autonomia (ad esempio, attrezzature
sportive, spazi d'intrattenimento, eccetera).
Ciò rileva in quanto, proprio con riferimento alla comunione,
vale a dire alle ipotesi in cui una pluralità di soggetti
è indistintamente proprietaria di tutto l'immobile (ad
esempio, comunione ereditaria), la citata circolare n. 204 del
2000 aveva già escluso l'applicazione delle norme in tema
di condominio quale sostituto d'imposta.
Il "condominio parziale", invece,
si configura nei casi di "gestione separata di un bene che,
per obiettive caratteristiche funzionali, è destinato al
servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio
in condominio (cfr. Cass. Civ., sez. II, 18 aprile 2005, n. 8066;
Cass. Civ., sez. II, 28 aprile 2004, n. 8136)".
Alle predette condizioni, pertanto, sia il supercondominio sia
il condominio parziale acquistano la qualità di sostituti
d'imposta, e sono tenuti a operare la ritenuta di cui trattasi.
Contratti interessati
La ritenuta prevista dall'articolo 25-ter si applica sui corrispettivi
dovuti per "prestazioni relative a contratti di appalto di
opere o servizi", anche se esercitate occasionalmente (articolo
67, comma 1, lett. i), del Tuir).
La circolare interpreta in senso estensivo il riferimento ai contratti
d'appalto, ricomprendendovi "le prestazioni convenute nei
contratti d'opera in generale", poiché si tratta,
in ogni caso, di "contratti che comportano l'assunzione,
nei confronti del committente, di un'obbligazione avente ad oggetto
la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o servizio,
nonché l'assunzione diretta, da parte del prestatore d'opera,
del rischio connesso con l'attività, svolta senza vincolo
di subordinazione nei confronti del committente".
Il contratto d'appalto (articolo 1665
e ss del Codice civile) e il contratto d'opera (articolo 2222
e ss del cc) presentano, infatti, caratteristiche comuni: sia
l'appaltatore che il prestatore d'opera assumono, nei confronti
del committente, un'obbligazione avente a oggetto la realizzazione,
dietro corrispettivo, di un'opera o servizio, con diretta assunzione
del rischio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente.
I predetti contratti, tuttavia, differiscono tra loro con riguardo
alla struttura organizzativa che, nell'appalto, è tendenzialmente
articolata, mentre nel contratto d'opera è incentrata sull'attività
lavorativa del prestatore, secondo lo schema organizzativo della
piccola impresa (cfr circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006).
La circolare
n. 7/E del 7 febbraio 2007, valorizzando gli elementi comuni
tra le due fattispecie, le assimila, ai fini dell'applicazione
della norma in esame, assoggettando alla nuova ritenuta i compensi
corrisposti sia in dipendenza di contratti d'appalto, sia di contratti
d'opera.
L'orientamento, pertanto, rende più agevole l'applicazione
della ritenuta, esimendo i soggetti obbligati a effettuarla dall'onere
di distinguere tra due tipologie contrattuali spesso molto simili.
Ma v'è di più: l'estensione dell'obbligo di ritenuta
anche ai contratti d'opera risulta coerente con lo spirito della
disposizione in commento, che prevede l'assoggettamento alla ritenuta
anche per i corrispettivi erogati a fronte di prestazioni occasionali.
In effetti, sembra difficilmente prospettabile
l'eventualità che un appaltatore esegua la sua attività
in maniera occasionale; il prestatore d'opera, al contrario, potrebbe,
in concreto, operare anche in maniera non abituale, assunto che
nell'esecuzione dell'opera rileva prevalentemente il lavoro personale
rispetto all'organizzazione dei mezzi.
Ciò premesso, le prestazioni rese
al condominio da assoggettare alla nuova ritenuta sono, a titolo
esemplificativo, le seguenti:
manutenzione o ristrutturazione dell'edificio
condominiale
manutenzione degli impianti elettrici o idraulici (tra cui caldaie,
ascensori, eccetera)
pulizia dell'edificio
manutenzione di piscine, giardini e altre parti comuni dell'edificio.
Sono, per contro, esclusi dall'applicazione della ritenuta in
commento le prestazioni eseguite in base a contratti diversi da
quelli di opera, quali ad esempio:
contratti di somministrazione di energia
elettrica, acqua, gas e simili
contratti di assicurazione
contratti di trasporto
contratti di deposito
forniture di beni con posa in opera, a condizione che la medesima
posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla cessione
del bene (cfr circolare n. 37/E del 2006)
prestazioni d'opera riconducibili ad attività di lavoro
autonomo, anche occasionale (l'articolo 25-ter, infatti, fa riferimento
a prestazioni svolte nell'esercizio di impresa o di attività
commerciale non abituale), cui si applica, secondo le regole generali,
la ritenuta del 20 per cento sui redditi di lavoro autonomo, anche
occasionali (articolo 25 del Dpr n. 600 del 1973).
Con riferimento ai soggetti che rendono le prestazioni al condominio,
la circolare evidenzia, inoltre, che:
se la prestazione è resa da soggetti
non residenti e rilevanti nel territorio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 23 del Tuir, la ritenuta prevista dall'articolo
25-ter deve essere operata nei confronti delle stabili organizzazioni
dei soggetti non residenti medesimi
se la prestazione è resa da persone fisiche che si avvalgono
del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali
(articolo 13 della legge n. 388 del 2000) o del regime fiscale
agevolato delle attività marginali (articolo 14 della legge
n. 388 del 2000), la ritenuta non deve essere applicata.
A quest'ultimo proposito, si osserva che l'amministratore di condominio,
all'atto del pagamento dei corrispettivi a tali soggetti, non
deve operare la ritenuta, a condizione di aver acquisito, dai
predetti soggetti che si avvalgono di regimi fiscali agevolati,
un'apposita dichiarazione da cui risulti che i corrispettivi percepiti
costituiranno reddito soggetto a imposta sostitutiva.
Contratto di servizio energia
Il contratto di servizio energia regolamenta l'erogazione di beni
e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli
edifici, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale
dell'energia, di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, provvedendo,
comunque, al miglioramento del processo di trasformazione dell'energia
(articolo 1, comma 1, lettera p), del Dpr n. 412 del 1993).
Nel contratto in esame, quindi, si rinvengono
elementi riconducibili sia al contratto di somministrazione (erogazione
di energia in via continuata), sia aspetti tipici del contratto
d'appalto (esercizio e manutenzione degli impianti): esso, pertanto,
costituiscono "figura complessa" (cfr risoluzione del
ministero delle Finanze n. 273 del 23 novembre 1998), di cui non
si rinviene, neppure in giurisprudenza, un'espressa qualificazione
giuridica.
Ciò premesso, la circolare 7/2007
ritiene che il contratto in esame "non è assimilabile
al contratto di somministrazione, avendo esso un contenuto più
ampio, così da ricomprendere, ad esempio, anche l'esercizio
e la manutenzione degli impianti".
La conseguenza è l'assoggettamento alla ritenuta del 4
per cento sul corrispettivo pagato dal condominio, in dipendenza
di contratti di servizio energia.
Decorrenza dell'obbligo di ritenuta e
relativa applicazione
Il nuovo articolo 25-ter del Dpr 600/1973 è entrato in
vigore il 1° gennaio 2007.
L'obbligo di operare la ritenuta in oggetto è ancorato
"all'atto del pagamento": devono, pertanto, essere assoggettati
a ritenuta i corrispettivi, per prestazioni relative a contratti
d'appalto di opere o servizi, pagati dal condominio a far data
dal 1° gennaio 2007.
L'obbligo di effettuare la ritenuta, inoltre, prescinde dai seguenti
elementi:
la sussistenza o meno dell'obbligo di
emissione della fattura (si pensi alle prestazioni occasionali)
la data di effettuazione delle prestazioni stesse (che potrebbe
essere anche antecedente al 1° gennaio 2007)
la data di emissione della fattura (che potrebbe essere anche
antecedente al 1° gennaio 2007)
l'indicazione in fattura della ritenuta medesima
l'importo del pagamento effettuato (non esiste una "soglia
minima")
l'imputazione del pagamento ad acconto o a saldo.
Versamento delle ritenute
In relazione al versamento della ritenuta, la circolare 7/2007
prevede l'applicazione della disciplina dettata in tema di riscossione,
per ragioni di "coerenza sistematica" (il legislatore,
infatti, non ha integrato le disposizioni in materia di riscossione),
nel presupposto che la ritenuta in esame sia assimilabile alle
ritenute di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 (contemplate,
appunto, dalle norme sulla riscossione).
Pertanto, devono ritenersi applicabili
alle ritenute effettuate ai sensi dell'articolo 25-ter del Dpr
600/1973 le disposizioni in materia di:
versamento diretto di cui all'articolo
3, primo comma, n. 1) del DPR n. 602 del 1973
versamento unitario e compensazione previsti, dall'articolo 17
del d.lgs. n. 241 del 1997, anche per le ritenute alla fonte riscosse
mediante versamento diretto
versamento entro il giorno sedici del mese successivo a quello
in cui è stata operata la ritenuta, ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 8, primo comma, n. 1) del DPR n. 602 del
1973, e dell'articolo 18 del d.lgs. n. 241 del 1997.
La risoluzione
n. 19/E del 5 febbraio 2007 ha istituito due nuovi codici
tributo per consentire l'effettuazione del versamento:
1019, per i percipienti soggetti passivi
dell'Irpef
1020, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.
Obblighi dichiarativi e di certificazione
L'amministratore di condominio in carica pro-tempore ha l'obbligo
di effettuare e versare la ritenuta, di rilasciare la certificazione
unica, attestante l'ammontare delle somme e valori corrisposti,
la relativa causale e l'ammontare delle ritenute operate (cfr
articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del Dpr 322/1998), e di indicare
i dati relativi alle ritenute operate nella dichiarazione dei
sostituti di imposta del condominio (articolo 4 del Dpr 322/1998).
Coordinamento con l'obbligo di comunicazione
dei dati dei fornitori
L'obbligo di effettuare la ritenuta del 4 per cento non esime
il condominio (o meglio, l'amministratore in carica al 31 dicembre)
dall'obbligo di comunicare annualmente all'Anagrafe tributaria
l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori (articolo 7 del Dpr 29 settembre
1973, n. 605), compilando il quadro AC del modello Unico-PF.
La circolare evidenzia comunque che l'articolo
1, comma 2, del citato decreto del direttore generale del dipartimento
delle Entrate dell'11 novembre 1998 (con cui si è data
attuazione al citato articolo 7 del Dpr 605/1973) dispone che
"Non devono essere comunicati:
i dati relativi alle forniture di acqua,
energia elettrica e gas
i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato
il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte
con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera
b) del comma precedente qualora l'importo complessivo degli acquisti
effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila".
Per effetto della citata lettera b., i corrispettivi dei servizi
assoggettati alla ritenuta del 4 per cento non devono essere comunicati
all'Anagrafe tributaria, ma vanno indicati nella dichiarazione
dei sostituti di imposta (modello 770).