22/12/2006 - Sì della
Camera con voto di fiducia, alla legge Finanziaria per il 2007,
approvata venerdì scorso dal Senato. La legge è composta
da un unico articolo di 1.365 commi, riscritto dal maximendamento
presentato dal Governo. Ricapitoliamo le novità di interesse
per il settore dell’edilizia:
PROFESSIONISTI E IMPRESE
Compensi professionali (comma 69)
Rinviata l’entrata in vigore
del divieto per i professionisti di riscuotere i compensi in contanti.
Sono prorogate di un anno le soglie temporali previste dalla legge
Bersani (legge 248/2006 art. 35, comma 12). Un successivo decreto
ministeriale stabilirà i casi in cui i cittadini sono considerati
oggettivamente “impediti” nell’effettuare pagamenti
con la moneta elettronica.
Studi professionali (comma 334)
Prevista la possibilità per
i professionisti di dedurre le quote di ammortamento degli immobili
e i relativi canoni di locazione finanziaria.
Studi di settore (comma 13)
Modificata la disciplina degli studi
di settore, con revisione ogni tre anni anziché quattro
ed estensione dell’applicazione degli studi di settore a
soggetti che ne erano esclusi.
Siiq (comma
119)
Saranno introdotte nella legislazione italiana le “Società
per investimento immobiliare quotate” (Siiq), società
simili ad un fondo aperto d’investimento immobiliare, specializzate
nel settore degli affitti, soggette ad un’imposta sostitutiva
del 20% al posto dell'Ires e dell'Irap. Per la quota di utili
che deriva dall'affitto per uso abitazione l'aliquota scende al
15 cento.
Mediatori immobiliari (comma 46)
Obbligo solidale, per i mediatori
immobiliari, di registrare tutte le scritture private stipulate
nell’ambito della propria attività. In caso di cessione
di un immobile, le parti devono dichiarare se si sono avvalsi
di un mediatore.
Condominio (comma 43)
Il condominio, quale sostituto di
imposta, opera una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta
sul reddito dovuta dal percipiente, sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.
EDILIZIA SOSTENIBILE
Ristrutturazioni edilizie (comma 103)
Sono prorogate per il 2007 le agevolazioni
fiscali per la ristrutturazione degli edifici: detrazione Irpef
del 36%, fino ad un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare
e aliquota Iva del 10%.
Ricordiamo che queste agevolazioni sono attive anche nel periodo
che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, per effetto del
decreto Bersani). Le agevolazioni sono fruibili a condizione che
il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
Riqualificazione energetica degli edifici
(comma 344)
Prevista la detrazione dall’Irpef
del 55% delle spese per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici; per l’installazione di coperture, pavimenti
e infissi e di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaia a condensazione, e di adeguamento della
rete di distribuzione.
Nuova edilizia ad alta efficienza (comma
351)
Un contributo pari al 55% degli
extra-costi sostenuti spetterà a chi farà interventi
su nuove costruzioni, di volumetria superiore a 10.000 mc, iniziati
entro il 31 dicembre 2007 e terminati entro i tre anni successivi,
a ridotto fabbisogno di energia, che conseguono un valore limite
di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di
superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50%
rispetto ai valori indicati dal Dlgs 192/2005 (allegato C, numero
1), tabella 1), nonché di fabbisogno di energia per il
condizionamento estivo e l’illuminazione.
Pannelli fotovoltaici (comma 350)
Nel regolamento edilizio comunale,
ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista
l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2
kW per ciascuna unità abitativa.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Catasto ai Comuni (comma 195)
decorrere dal 1o novembre 2007,
i Comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o
attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro
attribuite dal Dlgs 31 marzo 112/1998. É esclusa la possibilità
di esercitare tali funzioni affidandole a società private,
pubbliche o miste pubblico-private.
Demanio marittimo (comma 251)
Rideterminazione dei canoni annui
per concessioni demaniali marittime rilasciate con finalità
turistico ricreative, sulla base di criteri relativi alla valenza
turistica.
Zone franche urbane (comma 340)
Istituite zone franche urbane in
aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno,
con particolare riguardo al centro storico di Napoli, al fine
di favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi
di recupero urbano. Un apposito fondo con una dotazione di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 cofinanzierà
programmi regionali di intervento nelle predette aree.
FISCALITÀ
Tassa di successione (comma 77)
Franchigia di 100mila euro per i
fratelli; sulla quota eccedente tale cifra, l’aliquota è
del 6%. Franchigia di 1 milione di euro per moglie e figli con
aliquota del 4% per la parte eccedente; franchigia di 1,5 milioni
di euro per gli eredi disabili. Per eredi diversi dai parenti
l’aliquota è dell’8% senza franchigia. Per
successioni o donazioni da padre a figlio (o a parenti fino al
terzo grado) di aziende familiari, non si paga alcuna tassa a
condizione che l’erede di impegni a proseguire l’attività
per almeno 5 anni.
Imposta di scopo (comma 145)
A decorrere dal 1º gennaio
2007, i Comuni potranno istituire un’imposta di scopo destinata
alla parziale copertura (massimo 30%) delle spese per la realizzazione
di opere pubbliche, individuate con un apposito regolamento comunale.
Sono finanziabili opere per il trasporto urbano, opere viarie,
di arredo urbano, di risistemazione di parchi e giardini, parcheggi
pubblici, opere di restauro e conservazione dei beni artistici
e architettonici, opere relative a nuovi spazi per eventi e attività
culturali, allestimenti museali e biblioteche, realizzazione e
manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.