Diverse sono le novità
contenute nella Finanziaria per l'anno 2007 in tema di addizionali
regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Innanzitutto, il comma 142 della manovra di fine anno, modificando
l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef, prevede
una dissociazione, a far data dal 1° gennaio 2007, nelle modalità
di calcolo e prelievo delle addizionali regionale e comunale per
i lavoratori dipendenti.
Infatti, mentre per l'addizionale di
competenza delle Regioni continua ad applicarsi la modalità
del prelievo in undici, dieci o nove rate, per l'addizionale comunale,
invece, viene prevista una trattenuta sullo stipendio diluita
in nove rate, modificando, inoltre, il momento di verifica della
residenza del contribuente dipendente.
E proprio in relazione al momento in
cui deve essere verificata la residenza del lavoratore, si rileva
come, per individuare il Comune di competenza, questa vada ora
verificata, anziché al 31 dicembre dell'anno di riferimento,
al 1° primo gennaio dello stesso anno, anche in ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro.
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda il momento di verifica
della residenza per ciò che concerne l'addizionale regionale.
Questo rimane fermo, infatti, al 31 dicembre dell'anno di competenza.
Il datore di lavoro, sostituto d'imposta,
è onerato ora, dunque, di un doppio controllo sulla residenza
del dipendente: al primo gennaio, per individuare il Comune di
competenza cui va attribuita la relativa addizionale, e al 31
dicembre, per quanto concerne, invece, la Regione e la relativa
addizionale.
Circa le modalità del prelievo,
si sottolinea come nulla cambi in tema di addizionale regionale,
ove il sostituto di imposta continuerà a effettuare le
trattenute con le consuete modalità, ovvero prelevando,
nell'anno successivo a quello di riferimento, l'importo dovuto
in undici, dieci o nove rate, a seconda che il conguaglio sia
effettuato, rispettivamente, a dicembre, gennaio o febbraio.
Per quanto riguarda, invece, l'addizionale comunale, il datore
di lavoro dovrà, in base alle disposizioni introdotte con
il comma 142 della Finanziaria, trattenere una prima quota, a
titolo di acconto, pari al 30 per cento del dovuto, e una seconda
quota, a titolo di saldo, con le consuete modalità. L'importo
dell'acconto sarà trattenuto in nove rate da marzo fino
a novembre.
Ai sensi, poi, del comma 143 della Finanziaria,
a partire dal 2007, a ciascun Comune sarà attribuito un
codice tributo che dovrà essere utilizzato per effettuare
il versamento dell'addizionale. Dispone, infatti, detto comma
che "a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento
dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente
ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato
a ciascun comune". A tal fine, con decreto del ministro dell'Economia
e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge finanziaria, saranno definite
le relative modalità di attuazione.