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| Finanziaria 2007 |
Anche
quest’anno ristrutturazioni edilizie “agevolate” |
| novità |
Per fruire dei benefici, ribadita la necessità dell’evidenziazione
in fattura del costo della manodopera
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Sono state prorogate al 31 dicembre del
2007 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, a suo tempo previste dall’articolo
1 della legge n. 449 del 1997, e via via prorogate con successive
disposizioni normative.
Il comma 387 dell’ultima legge finanziaria si articola in
due parti: la lettera a) fa riferimento alle detrazioni Irpef
del 36 per cento, e la lettera b) all’applicazione dell’Iva
agevolata del 10 per cento.
Il comma 388, invece, ripete l’obbligo, già sancito
dall’articolo 35, comma 19, del decreto legge n. 223/2006,
di evidenziare in fattura, a partire dal 4 luglio scorso, il costo
della manodopera.
Tenuto conto delle frequenti innovazioni
normative a cui è stata sottoposta la materia, si ritiene
utile riassumere le modifiche intervenute nel corso dell’ultimo
anno, considerato che le agevolazioni dovranno essere utilizzate
nella dichiarazione per l’anno 2006, da presentare nel 2007,
secondo le disposizioni in vigore nel momento del pagamento dei
lavori, ai fini della detrazione Irpef, o nel momento del pagamento
o, se antecedente quello della emissione della fattura, ai fini
dell’applicazione dell’Iva ordinaria o agevolata al
10 per cento.
Nel corso del 2006 le agevolazioni in argomento
sono state così articolate:
dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre
2006 – detrazioni Irpef del 41 per cento e Iva ordinaria
al 20 per cento
dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, ulteriormente prorogato
dalla Finanziaria al 31 dicembre 2007 – detrazioni Irpef
del 36 per cento e Iva agevolata al 10 per cento.
La circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 ha precisato che le agevolazioni
Irpef e Iva sono correlate, nel senso che alla detrazione Irpef
del 41 per cento corrisponde sempre un’Iva ordinaria del
20 per cento, così come a una Irpef del 36 per cento corrisponde
sempre un’Iva agevolata del 10 per cento. Sempre sussistendo,
naturalmente, le condizioni richieste dalle rispettive normative
e sempre con riferimento agli stessi lavori.
Pertanto, il contribuente che ha sostenuto, nell’arco del
2006, costi di ristrutturazione, potrà usufruire della
detrazione del 41 per cento, per i bonifici effettuati antecedentemente
al 1° ottobre 2006, e di quella del 36 per cento, per i pagamenti
effettuati a partire da tale data.
Le altre novità introdotte nel corso
dell’anno sono:
la riduzione, a partire dal 1° ottobre
2006, dell’importo massimo di spesa ammessa all’agevolazione.
Il limite di costo su cui calcolare la detrazione, da quella data,
è stato ridotto a complessivi 48mila euro per ogni immobile.
Fino al 30 settembre 2006, la spesa massima ammessa al beneficio
era sempre di 48mila euro, ma riferita a ciascun contribuente
ed, eventualmente, a ogni immobile. Ciò vuol dire, ad esempio,
che due coniugi, nella prossima dichiarazione dei redditi, potranno
usufruire di una detrazione su un importo di 48mila euro ciascuno,
per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006. Se essi hanno
avuto due abitazioni da ristrutturare, potranno, cioè,
effettuare il calcolo su un ammontare massimo di spesa di 96.000,00
euro ciascuno. Per i costi sostenuti a partire dal 1° ottobre
2006, come già detto, ciò non sarà più
possibile. Si rammenta, inoltre, che nel caso di prosecuzione
dei lavori iniziati in anni precedenti, il limite di 48mila euro
deve essere riferito al costo complessivo della ristrutturazione.
Pertanto, se nel 2005 sono state sostenute spese, ad esempio,
per 15mila euro, nel corso del 2006 può essere utilizzata
una capienza residua di soli 33mila euro
la necessità di indicare nella fattura (anche di acconto),
a partire dal 4 luglio 2006, il costo della manodopera. Nella
risposta del 20 dicembre 2006 a una interrogazione parlamentare,
è stato precisato che per costo della manodopera deve intendersi
il costo sia della manodopera impiegata direttamente sia di quella
eventualmente impiegata da appaltatori o subappaltatori e da questi
comunicato. La mancata osservanza di tale obbligo comporta la
decadenza dai benefici.
Le novità apportate nel corso del 2006 non hanno modificato
la disciplina generale della detrazione, prevista dall’articolo
1, legge 449/1997, e successive modificazioni, che, rammentiamo,
si applica:
-
ai costi sostenuti
dal possessore o dal detentore per interventi di manutenzione
ordinaria eseguite sulle parti comuni di fabbricati residenziali
-
ai costi sostenuti
dal possessore o dal detentore per interventi di manutenzione
straordinaria, restauri e opere di risanamento conservativo
e ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni di
edifici residenziali e sulle singole abitazioni, di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, e relative pertinenze
-
ai costi di costruzione
(come da dichiarazione rilasciata dal costruttore) di box o
posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
-
ai costi di ristrutturazione
edilizia, presuntivamente determinati nella misura del 25 per
cento del costo di acquisto dichiarato in atto, di abitazioni
facenti parte di edifici interamente ristrutturati da parte
di imprese o cooperative edilizie, direttamente o tramite subappalti
a imprese dello stesso settore. Per questa agevolazione non
è stata prevista alcuna proroga nella Finanziaria. Tuttavia,
continua ad applicarsi alle abitazioni acquistate entro il 30
giugno del 2007, per ristrutturazioni terminate entro il 31
dicembre del 2006
-
ai costi sostenuti
dal possessore o dal detentore per la messa a norma degli edifici,
per quanto riguarda gli impianti elettrici e a gas, per la eliminazione
delle barriere architettoniche, per la prevenzione di atti illeciti
da parte di terzi, per la cablatura degli edifici, per il contenimento
dell’inquinamento acustico degli edifici, per il conseguimento
di risparmi energetici, per l’adozione di misure antisismiche,
per la prevenzione di infortuni domestici e per la bonifica
dell’amianto.
Rimangono immutati gli adempimenti necessari alla fruizione
del beneficio, stabiliti dal decreto18 febbraio 1998, n. 41
e successive modifiche.
L’Iva
agevolata transitoria del 10 per cento
La lettera b) del comma 387 proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva
agevolata del 10 per cento, prevista dall’articolo 7, comma
1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Questa agevolazione
transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto
gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata. Sui beni cosiddetti significativi,
espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l’aliquota
agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo
della prestazione relativa all’intervento di recupero, al
netto del valore dei predetti beni.
L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento non si applica:
-
alle cessioni di
beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che del
committente
-
alle cessioni di
beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
-
alle prestazioni
di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera
-
alle prestazioni
di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori.
L’Iva
del 10 per cento a regime
L’agevolazione sopra indicata non esclude la possibilità
per il contribuente di ricorrere all’aliquota ordinaria
del 10 per cento prevista a regime, quindi senza termine di
scadenza, dalla voce n. 127-quaterdecies della tabella A,
parte terza, allegata al Dpr 633/72. Tuttavia, la portata
della citata norma è diversa da quella prevista per
l’Iva transitoria, e non sempre sovrapponibile a essa,
ai fini di una eventuale scelta da parte del contribuente.
L’Iva ordinaria del 10 per cento si applica agli interventi
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione,
con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti
di appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti,
con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati
alla realizzazione degli interventi stessi.
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| Fonte: FiscoOggi |
| Ercole
Bellante |
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