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| Finanziaria 2007 |
Gli
sconti viaggiano su due e quattro ruote |
| novità |
Contributi ed esenzioni dal bollo per chi sostituisce
auto e moto inquinanti con altre a minor impatto ambientale
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Nella Finanziaria 2007 trovano spazio
alcune disposizioni sul tema della lotta all’inquinamento
e dello sviluppo della mobilità sostenibile. Obiettivo
specifico delle nuove norme è quello di favorire la diminuzione
del numero dei veicoli immatricolati come “euro 0”
e “euro 1” e incentivare l’adozione di veicoli
“euro 4” ed “euro 5”, a minor impatto
ambientale.
Ecco di seguito le novità rilevanti
in materia, contenute nell’articolo 1 della legge (dal comma
224 al comma 241):
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dal 1º gennaio
2007 al 31 dicembre 2007, se si consegnano gli autoveicoli per
il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0”
o “euro 1”, a un demolitore, accompagnati da un
certificato di rottamazione rilasciato da un centro autorizzato,
si ha diritto a un contributo, del valore massimo di 80 euro
per ciascun veicolo, che copre il costo di demolizione (comma
224). Chi effettua la rottamazione senza sostituire il veicolo
e non è intestatario di alcun automezzo registrato, può
anche richiedere per un anno il rimborso totale dell’abbonamento
al trasporto pubblico locale nel proprio comune di residenza
e domicilio (comma 225)
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se, in seguito a
demolizione, si sostituiscono autovetture e autoveicoli per
trasporto promiscuo “euro 0” e “euro 1”
con autovetture nuove “euro 4” o “euro 5”
(con emissione non superiore a 140 grammi di anidride carbonica
al chilometro), è possibile ottenere un contributo di
800 euro per l’acquisto dei suddetti veicoli e l’esenzione
dal pagamento delle tasse automobilistiche per due anni. Tale
esenzione è valida per tre anni se gli autoveicoli acquistati
hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. I limiti di cilindrata
non hanno validità per le autovetture e gli autoveicoli
acquistati da persone fisiche con nucleo familiare formato da
almeno sei componenti, che non siano intestatari di altro veicolo
(comma 226)
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è possibile
ottenere un contributo di 2.000 euro per l’acquisto di
autocarri immatricolati “euro 4” o “euro 5”
(con peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate), in sostituzione
di veicoli “euro 0” e “euro 1” della
stessa categoria, precedentemente sottoposti a demolizione (comma
227).
Le disposizioni riportate nei punti 2. e 3. sono valide per
veicoli nuovi acquistati con un contratto di vendita con decorrenza
dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2007 e immatricolati
entro il 31 marzo 2008.
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per l’acquisto
di autovetture e autocarri nuovi e omologati dal costruttore
per la circolazione con alimentazione, esclusiva o doppia, del
motore con gas metano o Gpl, o alimentazione elettrica o a idrogeno,
è previsto un contributo di 1.500 euro (incrementato
di 500 euro se il veicolo abbia anche emissioni di CO2 inferiori
a 120 grammi per km). Il beneficio (cumulabile, ricorrendone
le condizioni, con quelli esposti ai precedenti punti 2 e 3)
è sfruttabile per i veicoli con contratto di vendita
stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre
2009, e che possono essere immatricolati fino al 31 marzo 2010
(comma 228)
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a decorrere dal
1° dicembre 2006, fino al 31 dicembre 2007, è prevista
l’esenzione dalle tasse automobilistiche, per un periodo
di cinque anni, per chi acquista un motociclo di categoria “euro
3” in sostituzione di un mezzo “euro 0”, dopo
la demolizione. Anche in questo caso, per il costo di rottamazione
è previsto un contributo massimo di 80 euro. I motocicli
in questione possono essere immatricolati entro il 31 marzo
2008 (comma 236).
Il comma 231 stabilisce che il centro autorizzato per la rottamazione
o le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano
al venditore il contributo necessario per la demolizione e lo
recuperano successivamente come credito d’imposta.
Per beneficiare del contributo per la rottamazione e delle altre
agevolazioni, il venditore del veicolo deve integrare la documentazione
trasmessa al Pra (Pubblico registro automobilistico) con una
dichiarazione contenente la conformità del veicolo alle
nuove disposizioni, la targa e la copia del certificato di rottamazione
(comma 230).
Le imprese costruttrici o importatrici
del veicolo, invece, devono conservare, fino al 31 dicembre del
quinto anno successivo in cui è stata emessa la fattura
di vendita, i seguenti documenti, trasmessi a esse dal venditore:
copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della
carta di circolazione del nuovo veicolo, copia del libretto di
circolazione e del certificato di proprietà del veicolo
usato, copia della domanda di cancellazione per demolizione e
del certificato di proprietà del veicolo demolito e copia
dello stato di famiglia, se il veicolo demolito è intestato
a un familiare convivente (comma 232).
Entro 15 giorni dalla consegna del nuovo
veicolo, il venditore deve consegnare il veicolo ritirato a un
demolitore e inoltrare richiesta di cancellazione per demolizione
al Pra. I veicoli ritirati sono destinati alla demolizione e al
recupero dei materiali, e sono definitivamente sottratti alla
circolazione (comma 233).
Il comma 233 prevede anche che, entro il 31 dicembre 2007, il
Governo presenti una relazione al Parlamento contenente i dati
raccolti dal ministero dei Trasporti, necessaria per valutare
l’efficacia delle nuove disposizioni. Eventuali nuove entrate,
infatti, potranno essere utilizzate per finanziare il Fondo per
la mobilità sostenibile, istituto dall’articolo 1,
comma 1121, della legge Finanziaria, con l’obiettivo di
realizzare interventi per migliorare la qualità dell’aria
nelle aree urbane e potenziare il trasporto pubblico.
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| Fonte: FiscoOggi |
| Alessandra
Gambadoro |
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