Le novità della Finanziaria 2005 e gli
Studi di settore
La disciplina degli studi di settore è
stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 62 bis del D.L. 30 agosto
1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427.
Gli studi di settore sono uno strumento in grado di determinare la capacità
di produrre ricavi o conseguire compensi delle imprese e dei lavoratori
autonomi all'interno dei singoli settori economici. Permettono di rappresentare
la situazione economica ed aziendale del contribuente e di superare la
modalità di controllo di ricavi o compensi basata esclusivamente
sulle scritture contabili.
Obiettivo degli studi di settore è l'individuazione delle variabili
che colgono al meglio la capacità di un'azienda di produrre ricavi,
da intendersi non come i ricavi effettivamente conseguiti, ma come ricavi
maggiormente probabili per l'impresa.
I contribuenti interessati dagli studi di settore sono i titolari di redditi
d'impresa e gli esercenti arti e professioni titolari di partita Iva,
indipendentemente dalla forma giuridica scelta o dal tipo di contabilità
adottata.
La L. 311/2004 - Finanziaria
2005 , pubblicata sulla G.U. n. 306 suppl. 192 del 31/12/2004 ha apportato
alcune novità agli studi di settore.
Il comma 399 della L. Finanziaria
2005 prevede che gli studi di settore devono essere revisionati, di norma,
ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore. La novità sta
nella previsione di un termine per la revisione e la manutenzione dello
studio di settore in maniera da potere sempre rappresentare la situazione
concreta dell'attività.
In una realtà in continua evoluzione anche lo studio deve essere
aggiornato parallelamente all'evolversi della situazione dell'impresa
ed essere conforme alle condizioni economiche e strutturali del settore
che rappresenta.
La legge prevede inoltre che la revisione possa essere disposta anche
prima del decorso del temine dei quattro anni.
La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio
di ciascun anno.
In deroga a quanto previsto al
comma 399, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate dovrà
completare l'attività di revisione relativa agli studi di settore
già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2004.
Si tratta delle revisioni già in atto e che riguardano circa 80
studi di settore. La raccolta dei dati attraverso questionari è
in corso è verrà ultimata entro il 15 febbraio 2005.
Il comma 401 prevede controlli
più incisivi nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano
gli studi medesimi.
L'accertamento da studi non esclude
ulteriori accertamenti anche per le medesime categorie reddituali. E'
questa un'importante modifica al sistema di accertamento, peggiorativa
per i contribuenti, prevista dai commi 407 e 408, rispettivamente per
l'Iva e le imposte dirette, che prevedono la possibilità da parte
dell'ufficio di accertare non più e soltanto le " altre categorie
reddituali" ma anche "le medesime categorie ...reddituali"...
"indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
".
Essere in linea con Gerico - GEstione dei RIcavi o COmpensi- (il prodotto
software di applicazione degli studi di settore, mediante il quale è
possibile conoscere i ricavi o i compensi presunti in base agli studi
stessi) non protegge più da futuri accertamenti , essendo diventato
l'accertamento da studi di settore, a tutti gli effetti un tipo di accertamento
parziale che non preclude agli uffici alcuna possibilità accertativa.
Il comma 409 introduce una ulteriore
novità relativamente ai contribuenti soggetti alla contabilità
ordinaria per obbligo che fino ad ora subivano l'accertamento da studi
soltanto in presenza di contabilità inattendibile. Adesso la contabilità
ordinaria per obbligo viene equiparata a quella per opzione.
Ora invece l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, modificato
dal comma in esame, prevede che: " Nei confronti degli esercenti
attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche
per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, l'accertamento
da studi trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su
tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare
dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore
risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento
agli stessi periodi di imposta.
La disposizione trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti
attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche
per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza
rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati
con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito
il parere della commissione di esperti...".
L'accertamento deve sempre essere preceduto da invito al contraddittorio.
Le novità in tema di accertamento prevista dal comma 409 hanno
effetto già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2004.
Infine il comma 411 prevede:
la rilevanza dell'adeguamento
spontaneo dei ricavi o compensi ai dati degli studi di settore, anche
ai fini Irap;
il versamento dell'Iva conseguente all'adeguamento non più entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ma a partire
dalla prossima dichiarazione Unico 2005, entro il termine per il versamento
a saldo delle imposte sui redditi, cioè, di norma, entro il 20
giugno 2005 o dal 21 giugno al 20 luglio 2005 con l'aumento dello 0,40%.
Entro lo stesso termine, i maggiori corrispettivi devono essere annotati,
in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale;
L'adeguamento per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione
per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione
del medesimo, può essere effettuato a condizione che sia versata,
entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una
maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o
compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle
scritture contabili.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è
superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture
contabili.
Fonte: Redazione SanpaoloImprese.com
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