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Le novità della Finanziaria 2005 e gli Studi di settore
La disciplina degli studi di settore è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427.
Gli studi di settore sono uno strumento in grado di determinare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi delle imprese e dei lavoratori autonomi all'interno dei singoli settori economici. Permettono di rappresentare la situazione economica ed aziendale del contribuente e di superare la modalità di controllo di ricavi o compensi basata esclusivamente sulle scritture contabili.
Obiettivo degli studi di settore è l'individuazione delle variabili che colgono al meglio la capacità di un'azienda di produrre ricavi, da intendersi non come i ricavi effettivamente conseguiti, ma come ricavi maggiormente probabili per l'impresa.
I contribuenti interessati dagli studi di settore sono i titolari di redditi d'impresa e gli esercenti arti e professioni titolari di partita Iva, indipendentemente dalla forma giuridica scelta o dal tipo di contabilità adottata.

La L. 311/2004 - Finanziaria 2005 , pubblicata sulla G.U. n. 306 suppl. 192 del 31/12/2004 ha apportato alcune novità agli studi di settore.

Il comma 399 della L. Finanziaria 2005 prevede che gli studi di settore devono essere revisionati, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore. La novità sta nella previsione di un termine per la revisione e la manutenzione dello studio di settore in maniera da potere sempre rappresentare la situazione concreta dell'attività.
In una realtà in continua evoluzione anche lo studio deve essere aggiornato parallelamente all'evolversi della situazione dell'impresa ed essere conforme alle condizioni economiche e strutturali del settore che rappresenta.
La legge prevede inoltre che la revisione possa essere disposta anche prima del decorso del temine dei quattro anni.
La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate dovrà completare l'attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
Si tratta delle revisioni già in atto e che riguardano circa 80 studi di settore. La raccolta dei dati attraverso questionari è in corso è verrà ultimata entro il 15 febbraio 2005.

Il comma 401 prevede controlli più incisivi nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi.

L'accertamento da studi non esclude ulteriori accertamenti anche per le medesime categorie reddituali. E' questa un'importante modifica al sistema di accertamento, peggiorativa per i contribuenti, prevista dai commi 407 e 408, rispettivamente per l'Iva e le imposte dirette, che prevedono la possibilità da parte dell'ufficio di accertare non più e soltanto le " altre categorie reddituali" ma anche "le medesime categorie ...reddituali"... "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ".
Essere in linea con Gerico - GEstione dei RIcavi o COmpensi- (il prodotto software di applicazione degli studi di settore, mediante il quale è possibile conoscere i ricavi o i compensi presunti in base agli studi stessi) non protegge più da futuri accertamenti , essendo diventato l'accertamento da studi di settore, a tutti gli effetti un tipo di accertamento parziale che non preclude agli uffici alcuna possibilità accertativa.

Il comma 409 introduce una ulteriore novità relativamente ai contribuenti soggetti alla contabilità ordinaria per obbligo che fino ad ora subivano l'accertamento da studi soltanto in presenza di contabilità inattendibile. Adesso la contabilità ordinaria per obbligo viene equiparata a quella per opzione.
Ora invece l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, modificato dal comma in esame, prevede che: " Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, l'accertamento da studi trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
La disposizione trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti...".
L'accertamento deve sempre essere preceduto da invito al contraddittorio.
Le novità in tema di accertamento prevista dal comma 409 hanno effetto già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Infine il comma 411 prevede:

la rilevanza dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o compensi ai dati degli studi di settore, anche ai fini Irap;
il versamento dell'Iva conseguente all'adeguamento non più entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ma a partire dalla prossima dichiarazione Unico 2005, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, cioè, di norma, entro il 20 giugno 2005 o dal 21 giugno al 20 luglio 2005 con l'aumento dello 0,40%.
Entro lo stesso termine, i maggiori corrispettivi devono essere annotati, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale;
L'adeguamento per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, può essere effettuato a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.




Fonte: Redazione SanpaoloImprese.com