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Finanziaria 2005

Deducibili le spese per l'assistenza delle persone non autosufficienti
La nuova agevolazione spetta anche per i familiari non a carico e non conviventi


Il comma 349, lettera b), numero 3, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria per il 2005), in vigore dal 1° gennaio 2005, prevede una modifica e integrazione dell'articolo 12 (ex articolo 13) del Tuir, ora rubricato "Deduzioni per oneri di famiglia", aggiungendo i commi 4-bis e 4-ter che disciplinano una nuova deduzione per le spese sostenute, da soggetti non autosufficienti, per addetti alla propria assistenza personale.
Tale deduzione si aggiunge, quindi, a quelle già previste per i soggetti disabili, in relazione alle spese mediche generiche e di assistenza specifica, di cui all'articolo 10 del Dpr 917/86 (vedi FISCOoggi del 12 luglio 2004).

In particolare, il nuovo comma 4-bis prevede che "Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile". Il successivo comma 4-ter dispone che "Le deduzioni di cui ai commi...4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali".

La circolare n. 2/E del 3 gennaio ha tempestivamente fornito i primi chiarimenti relativi all'applicazione delle nuove disposizioni, precisando che il diritto alla deduzione è riconosciuto ai soggetti non autosufficienti, a causa di patologie mediche, ovvero che non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, deambulazione, eccetera) o che necessitano di sorveglianza continuativa.
Per usufruire delle deduzioni per addetti all'assistenza personale, lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La deduzione è riconosciuta anche per le spese sostenute dal contribuente per l'assistenza dei familiari, anche non conviventi, di cui all'articolo 433 del codice civile: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, semprechè sussistano le condizioni di non autosufficienza, precedentemente esaminate.
La disposizione non prevede che il familiare sia a carico del soggetto che sostiene le spese; pertanto, la deduzione compete anche qualora lo stesso non abbia i requisiti fiscali per essere considerato a carico del contribuente che usufruisce della deduzione, a condizione che le spese sostenute siano certificate da idonea documentazione (ad esempio, ricevuta firmata rilasciata dal soggetto che presta assistenza). Tale documentazione deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e del soggetto che presta assistenza. Qualora la spesa sia sostenuta per l'assistenza del familiare, devono essere riportati anche i dati anagrafici e il codice fiscale dello stesso.

La deduzione in commento non esclude la possibilità di usufruire della deduzione, nel limite di 1.549,37 euro, per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, di cui all'articolo 10, comma 2, del Dpr n. 917/86.

Per determinare la deduzione spettante, è necessario effettuare un calcolo simile a quello utilizzato per le deduzioni per carichi familiari:

(78.000 + deduzione per assistenza personale + deduzione oneri familiari + oneri deducibili articolo 10 del Tuir - reddito complessivo) / 78.000

Se il risultato è:
maggiore o uguale a 1, la deduzione spetta per intero
minore o pari a 0, la deduzione non compete
un valore compreso tra 0 e 1, si considerano le prime quattro cifre decimali. In tal caso, per calcolare la parte di deduzione effettivamente riconosciuta, occorre moltiplicare il valore ottenuto per la deduzione teorica spettante.
Ne consegue che l'importo di 1.820 euro deve essere considerato quale importo teorico massimo da utilizzare. Tale importo deve essere riferito al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese di assistenza per sé e per uno o più familiari, l'importo teorico massimo utilizzabile è comunque pari a 1.820 euro.
Viceversa, nel caso in cui più contribuenti abbiano sostenuto spese di assistenza per il medesimo familiare, l'importo teorico deve essere ripartito tra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
Qualora la spesa sostenuta sia inferiore a 1.820 euro, la deduzione massima teorica riconosciuta sarà pari all'importo della spesa effettivamente sostenuta.

In tale sede, appare opportuno segnalare, per completezza, la risoluzione n. 349 dell'8 novembre 2002, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "l'assistenza data dal figlio al proprio genitore malato corrisponde alle normali esigenze di supporto materiale e morale dei componenti della famiglia, derivanti dai vincoli affettivi, ed è resa in assenza dei requisiti dell'obbligatorietà e sinallagmaticità della prestazione lavorativa propri di un rapporto di lavoro subordinato...Sulla possibilità che possa nascere un vero e proprio rapporto di lavoro - o di collaborazione familiare - tra i componenti dello stesso nucleo familiare si è già espressa la Suprema Corte, la quale ha ripetutamente affermato che sussiste una presunzione di gratuità, fino a prova contraria, delle prestazioni di opera personale rese nell'ambito familiare da persone conviventi (Cass. n. 751/1971, n. 6083/1991, n. 5803/1990, n. 818/1989, n. 1701/88, n.6867/87, n. 7185/96)...anche l'INPS si è pronunziato in tal senso, specificando, nella Circolare n. 89 del 6 maggio 1989 (richiamata altresì dalla Circolare INPS del 23 marzo 1990, n. 74), che ...le prestazioni domestiche in favore di parenti o affini di 1° grado, indipendentemente dalla convivenza, sono da considerare prestate per motivi affettivi e quindi prive di tutela previdenziale, salve eccezionali situazioni da verificare con estrema prudenza...".

Miriam Cosmai