Finanziaria 2005
Deducibili le spese per l'assistenza delle persone non autosufficienti La nuova agevolazione spetta anche per i familiari non a carico e non conviventi Il comma 349, lettera b), numero 3, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria per il 2005), in vigore dal 1° gennaio 2005, prevede una modifica e integrazione dell'articolo 12 (ex articolo 13) del Tuir, ora rubricato "Deduzioni per oneri di famiglia", aggiungendo i commi 4-bis e 4-ter che disciplinano una nuova deduzione per le spese sostenute, da soggetti non autosufficienti, per addetti alla propria assistenza personale. Tale deduzione si aggiunge, quindi, a quelle già previste per i soggetti disabili, in relazione alle spese mediche generiche e di assistenza specifica, di cui all'articolo 10 del Dpr 917/86 (vedi FISCOoggi del 12 luglio 2004). In particolare, il nuovo comma 4-bis prevede che "Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile". Il successivo comma 4-ter dispone che "Le deduzioni di cui ai commi...4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali". La circolare n. 2/E del 3 gennaio ha tempestivamente
fornito i primi chiarimenti relativi all'applicazione delle nuove disposizioni,
precisando che il diritto alla deduzione è riconosciuto ai soggetti
non autosufficienti, a causa di patologie mediche, ovvero che non siano
in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (alimentazione, igiene
personale, deambulazione, eccetera) o che necessitano di sorveglianza
continuativa. La deduzione è riconosciuta anche per le spese
sostenute dal contribuente per l'assistenza dei familiari, anche non conviventi,
di cui all'articolo 433 del codice civile: il coniuge, i figli legittimi
o legittimati o naturali o adottivi, i genitori, i generi e le nuore,
il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali,
semprechè sussistano le condizioni di non autosufficienza, precedentemente
esaminate. La deduzione in commento non esclude la possibilità di usufruire della deduzione, nel limite di 1.549,37 euro, per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, di cui all'articolo 10, comma 2, del Dpr n. 917/86. Per determinare la deduzione spettante, è necessario effettuare un calcolo simile a quello utilizzato per le deduzioni per carichi familiari: (78.000 + deduzione per assistenza personale + deduzione oneri familiari + oneri deducibili articolo 10 del Tuir - reddito complessivo) / 78.000 Se il risultato è: In tale sede, appare opportuno segnalare, per completezza, la risoluzione n. 349 dell'8 novembre 2002, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "l'assistenza data dal figlio al proprio genitore malato corrisponde alle normali esigenze di supporto materiale e morale dei componenti della famiglia, derivanti dai vincoli affettivi, ed è resa in assenza dei requisiti dell'obbligatorietà e sinallagmaticità della prestazione lavorativa propri di un rapporto di lavoro subordinato...Sulla possibilità che possa nascere un vero e proprio rapporto di lavoro - o di collaborazione familiare - tra i componenti dello stesso nucleo familiare si è già espressa la Suprema Corte, la quale ha ripetutamente affermato che sussiste una presunzione di gratuità, fino a prova contraria, delle prestazioni di opera personale rese nell'ambito familiare da persone conviventi (Cass. n. 751/1971, n. 6083/1991, n. 5803/1990, n. 818/1989, n. 1701/88, n.6867/87, n. 7185/96)...anche l'INPS si è pronunziato in tal senso, specificando, nella Circolare n. 89 del 6 maggio 1989 (richiamata altresì dalla Circolare INPS del 23 marzo 1990, n. 74), che ...le prestazioni domestiche in favore di parenti o affini di 1° grado, indipendentemente dalla convivenza, sono da considerare prestate per motivi affettivi e quindi prive di tutela previdenziale, salve eccezionali situazioni da verificare con estrema prudenza...". Miriam Cosmai |
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