Finanziaria 2005
Più dati per combattere l'evasione
La legge finanziaria per l'anno 2005 (legge del 30 dicembre 2004, n. 311) al fine di consentire controlli più intensi per contrastare l'evasione fiscale, ha introdotto diverse misure. Tra queste, il comma 332 ha esteso la tipologia degli atti per i quali è necessaria l'indicazione del codice fiscale. A seguito di tale innovazione, agli atti indicati dall'articolo 6 del Dpr 29 settembre1973, n. 605, (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) si aggiungono: le denunce di inizio attività
presentate allo Sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire
e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia rilasciato dai comuni, ai sensi del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Dpr 6 giugno 2001, n.
380), relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti
dei lavori La legge finanziaria ha imposto, poi, l'obbligo per banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicvm), società di gestione del risparmio (Sgr), nonché ogni altro operatore finanziario, di rilevare e di tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattiene con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria. Per i residenti all'estero è sufficiente, se persone fisiche, l'indicazione dei dati anagrafici, del sesso e del domicilio, se soggetti diversi dalle persone fisiche, l'indicazione della denominazione, la ragione sociale e la sede. Gli enti sopra indicati dovranno
comunicare, solo a richiesta degli uffici dell'Agenzia e solo tramite
l'utilizzo di strumenti informatici, dati ed elementi relativi a rapporti
intercorsi con clienti. Tale possibilità è ora prevista
dalle modifiche apportate dai commi 402 e 403 della legge finanziaria
rispettivamente agli articoli 32 del Dpr n. 600/73 e 51 del Dpr n. 633/72,
che disciplinano i poteri di accertamento degli uffici rispettivamente
ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Queste disposizioni consentiranno
di rendere più veloce l'acquisizione di elementi utili che prima
dovevano essere richiesti attraverso gli ordinari canali di corrispondenza. Altra misura antievasione prevista dalla legge finanziaria, al comma 344, è quella di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 12 della legge 18 maggio 1978, n. 191, all'Agenzia delle Entrate e solo in via telematica. La legge indicata impone a chiunque ceda la proprietà o il godimento di un fabbricato, per un periodo di tempo superiore a un mese, di dare comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dei dati riguardanti l'indirizzo dell'immobile, nonché le generalità dell'acquirente o di chi riceve la disponibilità del bene. La comunicazione va fatta su un apposito modello - da approvare con decreto interdirigenziale del ministero dell'Interno e dell'Agenzia delle Entrate - da inviare telematicamente, anche tramite gli intermediari autorizzati, ovvero avvalendosi degli uffici dell'Agenzia che informeranno dell'avvenuta ricezione. Successivamente l'Anagrafe tributaria provvederà a inoltrare i dati acquisiti al ministero dell'Interno. Lo stesso comma precisa, tuttavia, che la registrazione dell'atto di cessione del fabbricato equivale all'adempimento dell'obbligo della comunicazione. Analogo adempimento è previsto dal successivo comma 345, a carico dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare. La comunicazione è dovuta per tutte le cessioni di cui gli intermediari abbiano avuto diretta conoscenza per avervi concorso o assistito in ragione della loro attività, e, per quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. Infine, il comma 346 dispone che i contratti di locazione, o comunque relativi alla costituzione di diritti di godimento di immobili o loro porzioni, sono nulli se non registrati. Ercole Bellante |
|||||||||