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Finanziaria 2005
Irap: nuove deduzioni, cala la base imponibile
Le riduzioni dell'imposta finalizzate soprattutto a rilanciare
la ricerca
e incrementare le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Rilancio della ricerca e incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato.
In queste due direzioni si muovono le nuove regole di determinazione dell'Irap
fissate dal comma 347 dell'articolo 1 della Finanziaria del 2005. E' stata
inoltre incrementata la deduzione forfetaria per imprese e professionisti
con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro.
Come è noto, le precedenti regole di determinazione
del valore della produzione netta prevedevano già specifiche riduzioni
legate al costo del lavoro, tra cui:
la deducibilità integrale per i contratti di formazione
lavoro
la deduzione delle spese degli apprendisti e dei disabili
la deducibilità per le imprese di autotrasporto di una parte delle
indennità di trasferta dei dipendenti
la deduzione di 2.000 euro per ciascun lavoratore dipendente impiegato
nell'anno (con un limite massimo di cinque) in caso di componenti positivi
non superiori nel periodo d'imposta a 400mila euro.
A tali riduzioni si aggiungono ora la deduzione del costo del personale
impiegato nella ricerca e, a determinate condizioni, quella per l'incremento
dell'occupazione aziendale.
Le novità, che avranno effetto dalle dichiarazioni del 2006 (ad
eccezione di quella per l'incremento dell'occupazione, che entrerà
in vigore solo dopo l'approvazione della Commissione europea), possono
essere così riassunte.
I nuovi benefici per l'investimento in ricerca e sviluppo
Importanti vantaggi fiscali sono stati introdotti a favore delle imprese
e dei professionisti che investiranno nel settore della ricerca e sviluppo.
Essi potranno diminuire, infatti, la base imponibile per il calcolo dell'imposta
dei costi sostenuti per il personale impiegato in tali attività.
Tra i costi ammessi in deduzione sono compresi anche le spese effettuate
per detto personale da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione
di programmi comuni di ricerca e sviluppo.
Per usufruire di tale beneficio occorre una specifica certificazione da
cui risulti che le spese sono state effettivamente sostenute per la realizzazione
dei citati programmi.
L'attestazione deve essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale
o, in mancanza, da un revisore dei conti, da un professionista iscritto
negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
dei consulenti del lavoro, o dal responsabile di un centro di assistenza
fiscale (Caf).
Le deduzioni per le assunzioni
L'altra novità introdotta dal provvedimento di fine anno riguarda
i datori di lavoro che amplieranno il loro organico mediante assunzioni
di personale con contratto a tempo indeterminato. Essi potranno abbattere
la base imponibile Irap di un importo massimo di 20mila euro l'anno per
ogni dipendente assunto e nel limite dell'incremento complessivo del costo
del personale.
I soggetti interessati al beneficio
Sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del decreto
legislativo 446/1997: si tratta di società ed enti soggetti all'Ires;
società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a
esse equiparate; persone fisiche esercenti attività commerciali;
persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti
arti e professioni; produttori agricoli titolari di reddito agrario (ad
eccezione di quelli esonerati dagli adempimenti previsti ai fini Iva);
enti pubblici e privati, società ed enti.
Le condizioni
Per usufruire della deduzione occorre che si verifichino entrambe le seguenti
condizioni:
anzitutto, deve verificarsi un incremento del numero
di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato rispetto al numero
di quelli assunti con lo stesso tipo di contratto mediamente occupati
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
L'incremento cosi determinato sarà valido però solo per
i primi tre periodi d'imposta (cioè per il triennio 2005-2007).
Per i periodi successivi al 2007, l'incremento occupazionale si calcolerà
nei limiti massimi della media dell'incremento raggiunto nel predetto
triennio.
L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali che si sono eventualmente verificate in società controllate
o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto. In caso di impresa di nuova costituzione non rilevano gli incrementi
derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo
in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione
delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nell'ipotesi,
invece, che un'impresa subentri ad altra nella gestione di un servizio
pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità
del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti
in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
Per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali, e per le società e
gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato, la base occupazionale agevolabile è
individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro
a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la
deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati
nell'esercizio di tale attività
in secondo luogo, deve effettivamente esserci un incremento del costo
del personale, costituito da salari, stipendi, oneri sociali, Tfr, trattamento
di quiescenza e da oneri di diversa gestione. Infatti, la disposizione
prevede che la deduzione è comunque riconosciuta entro i limiti
dell'incremento complessivo del costo del personale, classificabile nel
conto economico del bilancio (articolo 2425, primo comma, lettera B, numeri
9 e 14, del codice civile).
Accertata la sussistenza delle suddette condizioni, il costo sostenuto
per il nuovo personale potrà essere dedotto dalla base imponibile
Irap per un importo annuale non superiore a 20mila euro per ciascun nuovo
dipendente assunto. La deduzione raddoppia per le aree svantaggiate dei
cosiddetti obiettivi 1 e 2 della Carta comunitaria degli aiuti regionali.
Occorre ricordare, infine, che le deduzioni previste per l'incremento
del numero dei dipendenti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in cui arriverà l'autorizzazione da parte della Commissione europea.
Incremento della deduzione forfetaria
Accanto all'introduzione delle due nuove forme di deduzione prima illustrate,
la Finanziaria ha aumentato, per tutti i contribuenti con base imponibile
inferiore a 180.999,91 euro, la deduzione forfetaria prevista dall'articolo
11, comma 4-bis, del decreto legislativo 446/97.
L'incremento, che si traduce in una minore tassazione, è diverso
(va da un minimo di 125 a un massimo di 500 euro) a seconda dello scaglione
in cui rientra la base imponibile Irap. Ad esempio, per un'impresa con
base imponibile pari al limite del primo scaglione (180.759,91 euro) la
deduzione è passata da 7.500 a 8.000 euro.
All'aumentare della base imponibile diminuirà, ovviamente, il risparmio
d'imposta.
| La nuova tabella delle
deduzioni |
| Base imponibile |
Deduzione |
| non superiore a 180.759,91 |
euro 8.000 euro |
| superiore a 180.759,91 e fino a 180.839,91 |
euro 6.000 euro |
| superiore a 180.839,91 e fino a 180.919,91 |
euro 4.000 euro |
| superiore a 180.919,91 e fino a 180.999,91 |
euro 2.000 euro |
| Le precedenti deduzioni |
| Base imponibile |
Deduzione |
| non superiore a 180.759,91 |
euro 7.500 euro |
| superiore a 180.759,91 e fino a 180.834,91 |
euro 5.625 euro |
| superiore a 180.834,91 e fino a 180.909,91 |
euro 3.750 euro |
| superiore a 180.909,91 e fino a 180.984,91 |
euro 1.875 euro |
Paolo Calderone
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