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Finanziaria 2005

Irap: nuove deduzioni, cala la base imponibile

Le riduzioni dell'imposta finalizzate soprattutto a rilanciare la ricerca
e incrementare le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato



Rilancio della ricerca e incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. In queste due direzioni si muovono le nuove regole di determinazione dell'Irap fissate dal comma 347 dell'articolo 1 della Finanziaria del 2005. E' stata inoltre incrementata la deduzione forfetaria per imprese e professionisti con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro.

Come è noto, le precedenti regole di determinazione del valore della produzione netta prevedevano già specifiche riduzioni legate al costo del lavoro, tra cui:

la deducibilità integrale per i contratti di formazione lavoro
la deduzione delle spese degli apprendisti e dei disabili
la deducibilità per le imprese di autotrasporto di una parte delle indennità di trasferta dei dipendenti
la deduzione di 2.000 euro per ciascun lavoratore dipendente impiegato nell'anno (con un limite massimo di cinque) in caso di componenti positivi non superiori nel periodo d'imposta a 400mila euro.
A tali riduzioni si aggiungono ora la deduzione del costo del personale impiegato nella ricerca e, a determinate condizioni, quella per l'incremento dell'occupazione aziendale.
Le novità, che avranno effetto dalle dichiarazioni del 2006 (ad eccezione di quella per l'incremento dell'occupazione, che entrerà in vigore solo dopo l'approvazione della Commissione europea), possono essere così riassunte.

I nuovi benefici per l'investimento in ricerca e sviluppo
Importanti vantaggi fiscali sono stati introdotti a favore delle imprese e dei professionisti che investiranno nel settore della ricerca e sviluppo. Essi potranno diminuire, infatti, la base imponibile per il calcolo dell'imposta dei costi sostenuti per il personale impiegato in tali attività.
Tra i costi ammessi in deduzione sono compresi anche le spese effettuate per detto personale da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.
Per usufruire di tale beneficio occorre una specifica certificazione da cui risulti che le spese sono state effettivamente sostenute per la realizzazione dei citati programmi.
L'attestazione deve essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti, da un professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro, o dal responsabile di un centro di assistenza fiscale (Caf).

Le deduzioni per le assunzioni
L'altra novità introdotta dal provvedimento di fine anno riguarda i datori di lavoro che amplieranno il loro organico mediante assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato. Essi potranno abbattere la base imponibile Irap di un importo massimo di 20mila euro l'anno per ogni dipendente assunto e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale.

I soggetti interessati al beneficio
Sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del decreto legislativo 446/1997: si tratta di società ed enti soggetti all'Ires; società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate; persone fisiche esercenti attività commerciali; persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni; produttori agricoli titolari di reddito agrario (ad eccezione di quelli esonerati dagli adempimenti previsti ai fini Iva); enti pubblici e privati, società ed enti.

Le condizioni
Per usufruire della deduzione occorre che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

anzitutto, deve verificarsi un incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato rispetto al numero di quelli assunti con lo stesso tipo di contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
L'incremento cosi determinato sarà valido però solo per i primi tre periodi d'imposta (cioè per il triennio 2005-2007). Per i periodi successivi al 2007, l'incremento occupazionale si calcolerà nei limiti massimi della media dell'incremento raggiunto nel predetto triennio.
L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali che si sono eventualmente verificate in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. In caso di impresa di nuova costituzione non rilevano gli incrementi derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nell'ipotesi, invece, che un'impresa subentri ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
Per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e per le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, la base occupazionale agevolabile è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività
in secondo luogo, deve effettivamente esserci un incremento del costo del personale, costituito da salari, stipendi, oneri sociali, Tfr, trattamento di quiescenza e da oneri di diversa gestione. Infatti, la disposizione prevede che la deduzione è comunque riconosciuta entro i limiti dell'incremento complessivo del costo del personale, classificabile nel conto economico del bilancio (articolo 2425, primo comma, lettera B, numeri 9 e 14, del codice civile).
Accertata la sussistenza delle suddette condizioni, il costo sostenuto per il nuovo personale potrà essere dedotto dalla base imponibile Irap per un importo annuale non superiore a 20mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto. La deduzione raddoppia per le aree svantaggiate dei cosiddetti obiettivi 1 e 2 della Carta comunitaria degli aiuti regionali.
Occorre ricordare, infine, che le deduzioni previste per l'incremento del numero dei dipendenti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui arriverà l'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Incremento della deduzione forfetaria
Accanto all'introduzione delle due nuove forme di deduzione prima illustrate, la Finanziaria ha aumentato, per tutti i contribuenti con base imponibile inferiore a 180.999,91 euro, la deduzione forfetaria prevista dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 446/97.
L'incremento, che si traduce in una minore tassazione, è diverso (va da un minimo di 125 a un massimo di 500 euro) a seconda dello scaglione in cui rientra la base imponibile Irap. Ad esempio, per un'impresa con base imponibile pari al limite del primo scaglione (180.759,91 euro) la deduzione è passata da 7.500 a 8.000 euro.
All'aumentare della base imponibile diminuirà, ovviamente, il risparmio d'imposta.

La nuova tabella delle deduzioni
Base imponibile Deduzione
non superiore a 180.759,91 euro 8.000 euro
superiore a 180.759,91 e fino a 180.839,91 euro 6.000 euro
superiore a 180.839,91 e fino a 180.919,91 euro 4.000 euro
superiore a 180.919,91 e fino a 180.999,91 euro 2.000 euro

 

Le precedenti deduzioni
Base imponibile Deduzione
non superiore a 180.759,91 euro 7.500 euro
superiore a 180.759,91 e fino a 180.834,91 euro 5.625 euro
superiore a 180.834,91 e fino a 180.909,91 euro 3.750 euro
superiore a 180.909,91 e fino a 180.984,91 euro 1.875 euro

Paolo Calderone