Premessa
Il Parlamento ha approvato la legge 23 agosto 2004, n. 243 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2004, n. 222, ed entrata
in vigore a partire dal 6 ottobre 2004), nella quale fissa nuove
regole in materia pensionistica e attribuisce al Governo numerose
deleghe: una, in particolare, per il sostegno della previdenza complementare.
Entro un anno dall'entrata in vigore - dunque al massimo entro il
5 ottobre 2005 - il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi
che definiscano: 1) come i lavoratori dovranno conferire il proprio
Tfr maturando alle varie forme di previdenza complementare; 2) cosa
accadrà della loro "liquidazione" qualora non esprimano alcuna preferenza
(il cosiddetto principio del silenzio-assenso).
Entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale decreto legislativo
o, per i neo assunti successivamente all'entrata in vigore del decreto,
entro sei mesi dalla data di assunzione, ogni lavoratore dipendente
(pubblico e privato) sarà chiamato a scegliere fra tre alternative.
Vista l'importanza che la decisione ricopre per il futuro delle
persone, la stessa legge 243/2004 raccomanda al Governo di garantire
che "il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla
tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti
stimati dei fondi di previdenza complementare (...) nonché sulla
facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il
TFR".
Il lavoratore di fronte a tre alternative
A. Prima alternativa: dichiarazione esplicita
di mantenimento dell'attuale sistema
Il lavoratore prenderà carta e penna - in realtà utilizzerà un modulo
prestampato ad hoc - e dichiarerà "la volontà di non aderire
ad alcuna forma pensionistica complementare". La conseguenza
è che continuerà a funzionare tutto come oggi: anche il Tfr maturando,
oltre ovviamente a quello già maturato, si accumulerà e rivaluterà
di mese in mese, di anno in anno, e resterà presso il datore di
lavoro. Al momento del ritiro, il lavoratore riceverà il "gruzzolo"
accumulato e rivalutato (cioè la "liquidazione") tutto in un'unica
soluzione e in tempi ormai molto rapidi, comunque entro 40-60 giorni
dall'inoltro della richiesta al proprio ente di previdenza.
Vantaggi
- Rivalutazione garantita dei propri
versamenti al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di
un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa + il
75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat rispetto
al mese di dicembre dell'anno precedente (tasso d'inflazione
annuo) ai sensi dell'articolo 2120, 4°comma, del codice civile.
Nel 2004 la rivalutazione del Tfr oscilla attorno al 3,3 per
cento.
- Il titolare riscuote immediatamente
un capitale che può usare come crede per sé o per altri (figli).
- Dopo otto anni di vita lavorativa
presso lo stesso datore di lavoro si possono chiedere versamenti
anticipati fino al 70 per cento del proprio Tfr maturato. La
richiesta deve essere tuttavia giustificata (articolo 2120,
8° comma, c.c.) dalla necessità di: c.1) eventuali spese sanitarie
per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche; c.2) acquisto della prima casa di abitazione
per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Per la
verità, è prassi nel privato usare questa possibilità offerta
dalla legge come una specie di "fringe-benefit": al fine
di accontentare e fidelizzare i dipendenti migliori si suole
accordare più volte nel tempo quote di Tfr, anche prescindendo
da plausibili giustificazioni documentali.
- La percezione del Tfr è praticamente
istantanea (fatti salvi i naturali tempi tecnici di determinazione
dell'ammontare spettante): cioè dopo ogni interruzione del rapporto
di lavoro, il lavoratore subordinato percepisce entro pochi
giorni o poche settimane la "liquidazione" che ha maturato.
Svantaggi
- Il grande svantaggio del Tfr è che,
una volta a regime il sistema previdenziale pubblico calcolato
con il regime cosiddetto "contribuivo", la pensione mensile
che si percepirà sarà pari al 50-55 per cento per i livelli
più bassi o intermedi e al 35 per cento per i livelli più alti
(dirigenziali). La liquidazione - per elementari ragioni di
cautela da investire in strumenti finanziari "sicuri" e dunque
poco remunerativi - non sarà mai neanche lontanamente in grado
di colmare il differenziale con l'ultimo stipendio percepito
dal lavoratore, il che lo spingerà a una situazione di povertà
o di drastica riduzione del tenore di vita a cui era abituato.
Inoltre, nella nefasta ipotesi che si consumi in tutto o in
parte la liquidazione, non resta nulla (salvo altri cospicui
risparmi privati) per integrare la riduzione dell'assegno pensionistico
rispetto allo stipendio.
- L'istituto del Tfr non conosce le
garanzie della non cedibilità, della non sequestrabilità e della
non pignorabilità.
B.
Seconda alternativa o meccanismo della scelta multipla consequenziale:
il lavoratore dichiara che vuole destinare i nuovi accantonamenti
mensili del proprio TFR maturando alla previdenza complementare
e indica liberamente in quale tipo di investimento devono confluire
nonché le modalità gestionali a cui dovrà essere sottoposto il flusso
dei suoi conferimenti.
Il lavoratore prende carta e penna - o un modello predisposto ad
hoc - e dirà:
1) che vuole che tutto il proprio Tfr maturando mensilmente
confluisca in una delle forme possibili, cioè attualmente esistenti
sul mercato, di investimento previdenziale. Precisiamo che non è
consentito destinare solo una parte del proprio Tfr alla previdenza
complementare: il legislatore esige che il lavoratore faccia una
scelta chiara e definitiva senza tenere due piedi in una staffa.
La scelta riguarda solo la parte di Tfr maturanda, cioè ancora da
versare, salvo restando l'erogazione sottoforma della classica "liquidazione"
della parte di Tfr già maturata e accantonata presso il datore di
lavoro
2) Successivamente il lavoratore dovrà esplicitare per filo
e per segno la propria volontà; in altre parole, dovrà indicare
in quale forma di previdenza complementare dovrà essere conferito
il proprio Tfr maturando. Egli potrà scegliere di conferire il proprio
TFR fra le tre seguenti opzioni:
- in un fondo pensione chiuso (detto
anche negoziale o di categoria), se esiste già
- in un fondo pensione aperto, a contribuzione
definita
- in un Fip (Forma/Fondo individuale
di previdenza) o Pip (Piano individuale di previdenza) che altro
non sono se non delle polizze vita individuali - ramo I°
(le tradizionali polizze rivalutabili); ramo III° (unit
linked classiche, unit linked garantite, index
linked) - stipulate dal singolo lavoratore con una compagnia
assicurativa.
Le caratteristiche nonché
i costi/benefici di ognuna di queste tre forme di investimento previdenziale,
più le sottovarianti, saranno trattate successivamente.
3) Infine il lavoratore dovrà specificare, nell'ambito di
una delle tre forme di investimento sopra indicate, il tipo di gestione
che desidera: investimento obbligazionario, azionario, bilanciato,
prudente, aggressivo. Nel tempo eventualmente potrà decidere di
cambiare la linea gestionale mediante il cosiddetto switch
(passaggio da un fondo all'altro) che a volte è gratuito ma più
spesso è oneroso.
Vantaggi
- La ragion d'essere della previdenza
complementare è quella di costituire una indispensabile integrazione
all'assegno pensionistico, il quale, una volta a regime il sistema
"contributivo", raggiungerà il 50-55 per cento dell'ultimo stipendio
(livelli bassi e medi) o il 35 per cento per gli stipendi più
elevati. Ad esempio, se l'ultimo stipendio percepito ammonterà
a 1.500 euro, il primo assegno pensionistico si aggirerà tra
i 750 e gli 825 euro, con una drastica riduzione del tenore
di vita (la forbice è imputabile al maggior o minor numero di
anni di contribuzione che il lavoratore potrà vantare). Gli
esperti calcolano che ogni punto percentuale di contribuzione
dà, con un orizzonte temporale di 35-40 anni, un risultato del
2-2,5 per cento sull'ultimo stipendio. Per raggiungere l'obiettivo
ottimale di integrare del 20-25 per cento l'assegno pensionistico,
la contribuzione dovrà aggirarsi attorno al 10 per cento: il
7 per cento (precisamente il 6,91 per cento) esiste già e rappresenta
lo zoccolo duro costituito dal proprio Tfr; un 1,2 per cento
deriverà dall'obbligo contributivo supplementare del datore
di lavoro; un altro 1,2-1,5 per cento da un ulteriore versamento
mensile del lavoratore (pari a 12-15 euro ogni 1.000 netti).
Aderendo per 30 o 40 anni a una delle tre forme di previdenza
complementare, il lavoratore dipendente ha la possibilità di
crearsi una pensione bis, di scorta, aggiuntiva a quella
pubblica obbligatoria senza "svenarsi" finanziariamente, cioè
senza dover intaccare una quota rilevante del salario netto
percepito mensilmente. Nell' ipotesi infatti che il lavoratore
decidesse di tenersi il suo Tfr e, contemporaneamente, di aderire
a una delle forme di previdenza complementare, sarebbe obbligato
a drenare dal proprio stipendio netto mensile una cifra significativa
- poniamo un 10 per cento, pari a 100 euro per ogni 1.000 netti
- cifra che pochi dipendenti potrebbero permettersi a cuor leggero
per tutta la loro vita lavorativa.
- Il lavoratore che aderirà a una delle
tre forme di previdenza complementare beneficerà di un contributo
supplementare versato mensilmente dal proprio datore di lavoro
pari all'1-1,2 per cento della retribuzione lorda mensile. Se
invece il lavoratore dipendente propende per la conservazione
del Tfr secondo il sistema classico, non beneficerà mai di questo
ulteriore versamento contributivo cha la legge impone a carico
del datore di lavoro.
- Tale contributo del datore di lavoro
si dice "portabile" nel senso che se e quando un lavoratore
deciderà di spostare il suo montante contributivo da un fondo
A a un fondo B e poi ancora in un fondo C, continuerà ad avere
diritto al versamento del contributo da parte del suo datore
di lavoro anche per tutto il tempo in cui rimarrà, dapprima
nel fondo B e, successivamente, nel fondo C.
- La legge 243/2004 delega il Governo
ad ampliare ulteriormente gli incentivi fiscali al fine di rendere
più appetibile l'uso dello strumento. La disciplina attuale
- regolamentata dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47, (pubblicato nel S.O. n. 41/L alla Gazzetta Ufficiale n.
57 del 9 marzo 2000), entrata in vigore il 1° gennaio 2001,
e su cui l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con una poderosa
circolare, la n. 29/E del 20 marzo 2001 - prevede che i contributi
versati in un fondo chiuso, in un fondo aperto, in un Fip o
Pip, sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del
12 per cento e comunque non oltre i 10 milioni delle vecchie
lire (5.164,65 euro). In realtà, questa regola si applica alla
lettera solo per i lavoratori autonomi; per i lavoratori dipendenti
per i quali non è a disposizione - nel senso che non è stato
ancora istituito o se è stato istituito non è ancora operante
dopo due anni dalla costituzione - un fondo chiuso di categoria
e per i lavoratori dipendenti che non hanno neppure la possibilità
di iscriversi a un fondo aperto ad adesione collettiva in quanto
il proprio datore di lavoro non ha sottoscritto alcuna convenzione
ad hoc con qualche istituto di credito o compagnia assicurativa.
Per i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che invece
hanno la possibilità di iscriversi a un fondo chiuso o a un
fondo aperto ad adesione collettiva, esistono ulteriori forti
limitazioni per godere della deducibilità fiscale. Essi infatti
sono obbligati:
1) ad aderire solo al proprio fondo chiuso di categoria, oppure
al fondo aperto ad adesione collettiva con il quale il datore
di lavoro ha stipulato una convenzione ad hoc. I lavoratori
dipendenti che appartengono a una categoria che ha istituito
un fondo chiuso ma che per scelta volontaria decidono di non
aderirvi, così come i lavoratori dipendenti che appartengono
a una categoria che non ha istituito alcun fondo chiuso ma che
decidono di non iscriversi al fondo aperto ad adesione collettiva
sulla base di una convenzione siglata dal loro datore di lavoro
con una qualche banca o assicurazione, avranno ulteriori pesanti
limitazioni. Infatti, il lavoratore dipendente che non aderisce
al fondo chiuso o al fondo aperto ad adesione collettiva beneficia
della deduzione fiscale solo se possiede redditi diversi rispetto
a quelli da lavoro dipendente, nel qual caso avrà il beneficio
del 12 per cento ma solo fino all'importo complessivo dei soli
redditi diversi.
Esempio: reddito lavoro dipendente 25.000 euro, redditi
diversi 2.500 euro, deduzione complessiva 3.300 euro pari al
12 per cento di 27.500 euro (si badi bene, somma inferiore al
limite massimo di 5.164,65 euro), deduzione utilizzabile 2.500
euro corrispondente all'ammontare massimo dei propri redditi
diversi. Va da sé che sulla base della disciplina vigente se
il lavoratore non aderisce e non possiede altri redditi diversi
rispetto a quelli derivanti dal lavoro dipendente non potrà
beneficiare di alcuna deduzione fiscale
2) a versare a tale fondo una quota non inferiore al 50 per
cento dei contributi versati al Tfr: la deduzione spetta per
un importo complessivamente non superiore al doppio della quota
di Tfr destinata al fondo chiuso.
Esempio: se un soggetto versa al fondo a cui si iscrive
una quota di Tfr pari a 2.000 euro, avrà diritto a una deduzione
massima di 4.000 euro, fermo restando che tale cifra dovrà essere
inferiore al 12 per cento del suo reddito complessivo con il
massimo di 5.164,65 euro. Ciò significa che quel soggetto può
versare al proprio fondo di categoria e/o a un Pip privatamente
sottoscritto con una compagnia di assicurazione anche più di
2.000 euro di contribuzione volontaria, poniamo ad esempio 4.500
euro, ma solo 4.000 ne potrà dedurre dal proprio reddito complessivo
in dichiarazione, i restanti 500 no.
Riassumendo: il decreto legislativo 47/2000 prevede tre paletti
per i lavoratori dipendenti:
1) il 12 per cento del redito complessivo
2) doppio della quota del Tfr trasferito alla previdenza complementare
3) soglia massima di euro 5.164,65,
sono concorrenti e alternativi tra loro, nel senso che si applica
il più basso.
Esempio: un lavoratore ha un reddito di 80.000 euro,
il primo limite (12 per cento) è 9.600 euro. Poiché tale cifra
supera la soglia massima deducibile (5.164,65 euro) ci si deve
fermare a questo importo, ma a patto che la quota di Tfr trasferita
al fondo pensione chiuso sia almeno pari al 50 per cento di
5.164,65 euro.
La legge delega prevede tuttavia di ampliare tali limiti agevolativi
al fine di rendere più appetibile per tutti (dipendenti e autonomi)
il ricorso alla previdenza complementare. In particolare, la
delega impone ai futuri decreti attuativi di fissare nuovi e
diversi limiti in valore assoluto (oggi 5.164,65 euro) e in
valore percentuale (oggi il 12 per cento del reddito), applicando
quello più favorevole all'interessato: pertanto, una volta a
regime il nuovo sistema, i tre paletti di cui sopra si amplieranno
e si capovolgeranno consentendo al soggetto di beneficiare di
quello che lo agevolerà di più. Inoltre, allo scopo di equiparare
tutte le forme di previdenza complementare affinché ogni lavoratore
sia libero di trasferire il proprio Tfr dove meglio crede senza
alcuna limitazione e/o penalizzazione, la legge delega eliminerà
il vincolo di adesione ai soli fondi chiusi (o di categoria),
al fine di trarne i benefici fiscali, per i dipendenti che lavorano
in settori che li hanno già costituiti e che sono operanti.
- Le prestazioni erogate dalle varie
forme di previdenza complementare avranno le garanzie della
non cedibilità, non sequestrabilità e non pignorabilità: si
tratta di garanzie che non esistono per il Tfr.
- Se da un lato è vero che il rendimento
dei fondi o dei Fip è aleatorio, cioè dipende dalle capacità
della società di gestione e dall'andamento del mercato finanziario,
dall'altro è altrettanto vero che nel lungo periodo, cioè nell'arco
di 20 o 30 anni, le statistiche dimostrano come investimenti
dinamici (azionari) permettono di ottenere rendimenti presumibilmente
superiori rispetto a quelli derivanti dalla rivalutazione a
norma di legge del Tfr accantonato. Tali risultati non si determinano
in modo automatico, a prescindere dall'andamento dei mercati,
ma per conseguirli richiedono che il titolare effettui periodicamente
una adeguata "manutenzione" del proprio investimento previdenziale,
allo stesso modo del contadino che non basta che pianti una
vite per ottenere qualche anno dopo del buon vino ma deve ogni
tanto potarla, concimarla, raddrizzarla. Né sarà sufficiente
delegare la manutenzione del proprio investimento, ad esempio,
all'operatore della propria banca di fiducia, e questo per due
ragioni: 1) il Testo unico della finanza assegna alle istituzioni
finanziarie (banche/assicurazioni) un ruolo di intermediari,
cioè di meri venditori di prodotti, e non di consulenti. Pertanto,
la "consulenza" delle banche è solo "strumentale" ovvero strettamente
legata all'investimento proposto in un dato istante; 2) c'è
il turn-over degli addetti, per cui è praticamente certo che
i suggerimenti cambiano a seconda della persona che li dà, in
quanto la finanza non è una scienza esatta, inconfutabile nei
suoi postulati, ma opinabile.
- La legge 243/2004 attribuisce ai
fondi pensione la contitolarità con i propri iscritti del diritto
di contribuzione, compreso il Tfr cui è tenuto il datore di
lavoro, e li legittima a rappresentare i propri iscritti nelle
controversie aventi per oggetto i contributi omessi. In altre
parole, se i datori di lavoro non verseranno i contributi mensili
o non accantoneranno il Tfr maturato, i fondi pensione potranno
perseguirli con una capacità di tutelare i diritti violati incomparabilmente
maggiore di quanto potrebbe fare il singolo lavoratore dipendente
"truffato" dal proprio datore di lavoro "disonesto".
Svantaggi
- Il lavoratore dovrà necessariamente
acquisire una notevole cultura finanziaria o studiando a titolo
personale oppure avvalendosi di consulenti esperti ma indipendenti
(e, dunque, a pagamento "a parcella", come tutti i professionisti)
per le due ragioni indicate nel precedente punto F. Non a caso
si osservava in premessa come la legge 243/2004 imponga al Governo
di informare i lavoratori. Ma è utopistico pensare che qualcuno
riesca a rendere 13 milioni di lavoratori dipendenti di oggi,
più tutti i futuri lavoratori subordinati, degli esperti di
finanza. Aggiungiamo, a nostro avviso, che su un tema così essenziale
nessuno può pensare di ricevere passivamente tutte le informazioni
che gli servono da una lungimirante autorità o da qualche sensibile
datore di lavoro, ma dovrà sempre, necessariamente, assumere
un ruolo attivo e, dunque, studiare, ricercare, chiedere, informarsi
individualmente. Ricordiamoci che le lacune informative del
sistema saranno colmate da campagne pubblicitarie sapientemente
orchestrate delle società che vendono i fondi al fine di fare
presto "cassa", ovvero di realizzare profitti straordinari.
- Al momento del pensionamento, il
lavoratore non disporrà di alcuna somma da usare a beneficio
proprio o di altri (figli). Più precisamente, potrà ottenere
sotto forma di capitale non più di un terzo del montante maturato,
essendo destinati i restanti due terzi a trasformarsi in rendita
periodica, cioè in "mini-pensioni" che saranno corrisposte mensilmente
e che andranno a integrare il magro assegno pensionistico pubblico
obbligatorio (quello, per intendersi, garantito dall'Inps, dall'Inpdap,
dall'Inpgi, dalle Casse dei liberi professionisti). Diciamo
un terzo anche se la legge (vd. Dlgs 47/2000, articolo 6) prevede
che si possa richiedere sottoforma di capitale fino a un massimo
del 50 per cento del montante maturato, ma oltre il 33,33 per
cento è prevista una fiscalità talmente svantaggiosa da costituire
un ferreo deterrente al superamento della terza parte dell'ammontare
disponibile. La legge delega prevede però un ammorbidimento
di questa regola, sempre da realizzarsi concretamente con i
decreti attuativi prossimi futuri, per cui si potrà richiedere
davvero fino al 50 per cento del proprio montante senza penalizzazioni
o disincentivi. A essere ancora più precisi, i fondi pensione
garantiscono una rendita mensile (e, dunque, la mini-pensione
integrativa) solo se questa risulta essere superiore all'assegno
sociale Inps; viceversa ai sottoscrittori viene liquidato unicamente
il capitale accumulato.
Esempio: nel 2003 l'assegno sociale Inps è stato pari
a 4.667 euro (389,92 euro al mese): per avere una rendita lorda
annua identica occorre che un uomo di 60 anni maturi un capitale
di circa 81.500 euro, mentre la cifra sale a circa 93.600 euro
per una donna della stessa età (la differenza è imputabile alla
maggiore longevità femminile). Se quell'uomo o quella donna
accumulano solo 77.000 euro, tale cifra la otterranno per intero
tutta e subito come la cara vecchia "liquidazione" e non incasseranno
alcuna rendita vitalizia. Prima di gridare alla "fine" della
vecchia cara liquidazione, paradossalmente il problema si rovescia:
non è poi così scontato che chi aderirà a un fondo pensione
otterrà sicuramente una rendita periodica integrativa in quanto
dovrà accumulare un montante ragguardevole, specie per i lavoratori
dipendenti dei livelli retributivi medi e bassi che rappresenteranno
la stragrande maggioranza dei potenziali sottoscrittori. Anzi,
per i lavoratori "medi e bassi" ultra quarantenni, eguagliare
l'assegno sociale Inps si prospetta un'impresa ardua senza un
consistente sforzo individuale aggiuntivo.
- E' molto disincentivata la possibilità
di richiedere anticipi sulle somme di Tfr versate alle forme
di previdenza complementare: a) dal momento dell'adesione, occorre
essere iscritti al fondo da almeno 8 anni (ad esempio, un lavoratore
che si iscrive al fondo dopo 12 dall'assunzione, necessita di
altri 8 anni per poter chiedere l'anticipo dovendo complessivamente
attendere 20 anni); b) non si può ottenere oltre un terzo delle
somme versate; c) occorre giustificare documentalmente che l'anticipo
serve solo per l'acquisto prima casa o per urgenti e gravi interventi
chirurgici riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
per sé stessi o per i più stretti familiari a carico.
- Il riscatto della propria posizione
individuale è sempre possibile, ma è conveniente solo al verificarsi
di certe situazioni "tutelate" dalla legge per le quali si applica
la tassazione separata: riscatti a seguito di 1) pensionamento,
2) cessazione rapporto di lavoro per mobilità, 3) per altre
cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Al di fuori
di tali situazioni "tutelate" dalla legge, l'intero importo
riscattato viene assoggettato a tassazione ordinaria con possibile
applicazione di aliquota marginale più elevata.
- Mentre il Tfr ha un rendimento garantito,
praticamente certo (salvo fortissime oscillazioni del tasso
di inflazione annua) e abbastanza rilevante (comunque superiore
all'inflazione annua), i rendimenti dei fondi o dei Fip sono
aleatori in quanto dipendono unicamente dalle capacità della
società di gestione e dall'andamento del mercato finanziario.
- I tempi di percezione della rendita
e/o di un terzo del capitale si allungano a dismisura. Il lavoratore
potrà percepire i contributi versati al Fondo o al Fip non più
ogni volta che cessa il rapporto di lavoro, ma solo quando matura
i requisiti per il trattamento previdenziale da parte del fondo,
cioè quando raggiungerà un'età anagrafica da un minimo di 57
anni a un massimo di 65, a seconda del regime pensionistico
al quale appartiene (anzianità o vecchiaia).
C. Terza alternativa:
il lavoratore dipendente decide di non decidere, ovvero si astiene
da ogni manifestazione di volontà
Questa rappresenta l'eventualità
peggiore per gli interessi del lavoratore, il quale, in pratica,
finirebbe col delegare altri (in primis il legislatore e successivamente
le società di gestione dei fondi) a decidere permanentemente
- e pare anche irrevocabilmente - su una questione essenziale della
sua vita senza averne alcun tipo di influenza. E' una soluzione
altamente sconsigliabile. C'è il rischio concreto che per
molti anni questa opzione predefinita - in gergo tecnico detta di
default - sarà molto praticata: l'evidenza empirica dimostra
che anche nei Paesi che da decenni adottano simili sistemi gli individui
tendono a non scegliere. Inoltre, un recente rapporto dell'Ufficio
studi della Bnl dimostra come tra i lavoratori italiani serpeggia
molta difficoltà ad accettare l'idea di contribuire per qualcosa
che fino a pochi anni fa era data per scontata, nel senso che sono
da sempre abituati ad aspettarsi la pensione pubblica "sicura"
al termine della propria vita lavorativa. E, come è noto,
cambiare mentalità a un'intera collettività costituisce
sempre una sfida.
Su un piano strettamente operativo invece, questa terza opzione
rimarrà del tutto ipotetica fino a quando non interverranno
a far chiarezza i decreti legislativi attuativi di cui abbiamo detto
nell'introduzione. In questa sede si può dire che la legge
delega 243/2004 rinvia appunto ai decreti attuativi "l'individuazione
di modalità tacite di conferimento del TFR ai fondi istituiti
o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione
pubblica all'uopo istituite" oppure in base ai contratti collettivi,
cioè ai fondi chiusi (detti anche di categoria), se esistono,
o ai fondi aperti ad adesione collettiva. Non è possibile
immaginare quali saranno le intenzioni del ministero del Welfare
di qui a qualche mese, ma da un punto di vista esclusivamente logico
è ipotizzabile che i decreti attuativi che emanerà
prevedranno le seguenti soluzioni a "esclusione":
-
Dipendenti che lavorano
in settori dove già esistono i fondi di categoria: in
caso di loro "silenzio-assenso", il Tfr finirà
proprio nel contenitore che già esiste ed è attivo,
il fondo chiuso (o di categoria), ovvero un fondo aperto ad
adesione collettiva, cioè un vero e proprio fondo aperto,
ma verso il quale una (di solito piccola) azienda stipula una
convenzione di adesione per i suoi (pochi) dipendenti (esempio:
una azienda manifatturiera con 25 dipendenti si accorda con
la Banca XXX per far aderire ciascuno di essi - operai, impiegati,
manager - al fondo pensione aperto direttamente gestito dalla
stessa Banca).
-
Dipendenti che lavorano
in settori dove non esistono né i fondi di categoria
né quelli aperti ad adesione collettiva: in caso di loro
"silenzio-assenso", il Tfr finirà in fondi
di previdenza già istituiti da tempo dalle Regioni e
gestiti insieme ai sindacati confederali. Attualmente solo tre
Regioni li hanno istituiti e sono operanti: "Solidarietà
Veneto" dalla Regione Veneto (nato nel 1990, oggi conta
13.500 dipendenti iscritti), "Laborfonds" dal Trentino
Alto Adige (a oggi conta 68.225 aderenti, di cui 32.899 dipendenti
pubblici), "Fopadiva" dalla Valle d'Aosta.
-
Dipendenti che lavorano
in settori dove non esistono i fondi di categoria e che vivono
in regioni che non hanno istituto fondi regionali: in caso di
loro "silenzio-assenso" il Tfr dovrebbe automaticamente
essere indirizzato verso un fondo di previdenza che ogni Regione
dovrà rapidamente istituire sulla falsariga delle tre
che già ce l'hanno da qualche anno per lungimirante iniziativa
autonoma.
-
Qualora le regioni
non fossero in grado di costituire fondi di previdenza in tempi
molto rapidi, la legge delega prevede che in via residuale siano
costituiti, presso enti di previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap,
Enpals, Casse), forme pensionistiche alle quali destinare -
appunto "in via residuale" - le quote del Tfr non
altrimenti devolute. Ciò significa che gli enti citati
dovranno costituire presso di loro delle gestioni speciali a
cui far confluire e gestire in via separata la parte di Tfr
non altrimenti destinabile nei punti 1, 2 e 3.
Al di là
delle scelte di "merito" che i decreti faranno, saranno
inevitabili polemiche a livello politico e sindacale, perché
mentre la legge delega mette tutte le forma di previdenza su un
piano di assoluta parità, lo strumento attuativo sarà
obbligato a incardinare il Tfr di chi non sceglie verso un tipo,
e uno solo, di fondo previdenziale a scapito di tutte le altre possibili
soluzioni: il che implicherà appunto una scelta che a monte
sarà politica tout-court (alcune istituzioni risulteranno
privilegiate rispetto ad altre concorrenti) e, a scendere, anche
di politica economica in senso lato (una scelta piuttosto che un'altra
avrà l'effetto di far confluire ingenti risorse in una direzione
piuttosto che in un'altra).
Un solo esempio: la legge
dovrà necessariamente contenere i criteri per destinare da
qualche parte il Tfr di un lavoratore metalmeccanico trentino che
lavora in una piccola azienda che ha sottoscritto un accordo con
una Bcc locale per l'adesione a un fondo aperto ad adesione collettiva
da quest'ultima collocato sul mercato per conto di un grande emittente
nazionale o internazionale. Il Tfr andrà al fondo chiuso
"Cometa" che vale per tutta la categoria dei metalmeccanici
nazionali? o al fondo regionale "Laborfonds" che in Trentino
esiste ed è attivo da tempo? o al fondo aperto ad adesione
collettiva collocato dalla Banca locale e con cui il datore di lavoro
ha siglato una convenzione per far aderire i suoi dipendenti o,
in via residuale, all'Inps? Ma, se fosse così, nella sua
fisionomia nazionale o in un'eventuale sua articolazione regionale?
È scontato che qualunque scelta che il ministero farà,
sarà opinabile.
Inoltre, una volta destinato
il Tfr da qualche parte, i decreti attuativi decideranno il tipo
di gestione: obbligazionario, azionario, bilanciato, e così
via. Ma senza un'adeguata valutazione della situazione personale
del lavoratore e, nel corso del tempo, senza una minima "manutenzione"
dell'investimento previdenziale, questo potrà risultare non
appropriato alla situazione di quel particolare individuo. Ad esempio,
destinare il Tfr in un comparto obbligazionario potrebbe non essere
la soluzione migliore se il nostro metalmeccanico trentino è
giovane; al contrario, potrebbe rivelarsi un azzardo conferire il
Tfr in un comparto esclusivamente o prevalentemente azionario se
il nostro metalmeccanico è in là con gli anni o comunque
vicino alla pensione.
Come si è visto
da ques'ultimo esempio, una volta risolto il problema di dove "veicolare"
il Tfr di chi si è astenuto da ogni manifestazione di volontà,
i decreti attuativi dovranno decidere tutto ciò che ne deriva
a cascata: le modalità della gestione, l'attribuzione del
montante maturato, le componenti "accessorie" come, ad
esempio, l'opzione per la reversibilità o meno della propria
rendita, le forme di protezione che dovranno essere garantite ai
lavoratori in quanto il loro Tfr finirà comunque in un sistema
a capitalizzazione puro con assoggettamento a tutti i rischi tipici
dei mercati finanziari. A tal proposito, la delega impone al Governo
di disporre affinché "i fondi possano dotarsi di linee
di investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso
di rivalutazione del TFR".
Infine, gli eventuali fondi
residuali creati dall'Inps o dall' Inpdap dovranno garantire ai
sottoscrittori un rendimento minimo. Ciò apre un ulteriore
problema: se infatti il rendimento garantito fosse troppo alto -
diciamo, molto prossimo al rendimento medio del Tfr e, quindi, attorno
al 2,5-3 per cento all'anno - si paventa il rischio che la gestione
di tali fondi ricalchi le stesse storture dei sistemi previdenziali
pubblici obbligatori e che di qui a vent'anni tutta la collettività
sarà chiamata a "farsi carico" di coprire i buchi
di una gestione previdenziale complementare troppo generosa.
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