cliccando appare la cartina
Cliccando appare la cartina
Finanziaria 2005

Rivalutazione di partecipazioni e terreni, c'è tempo fino al 30 giugno

Il riferimento va fatto sempre ai beni posseduti alla data del 1° luglio 2003



La Finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), all'articolo 1, comma 376, ha prorogato al 30 giugno 2005 il termine, già scaduto il 30 settembre 2004 (come stabilito dal decreto legge n. 355/2003), entro il quale usufruire della possibilità di rivalutare le partecipazioni azionarie e i terreni.

La norma consente di rideterminare il valore delle partecipazioni in società non quotate o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola, al fine delle future valutazioni delle plusvalenze da dichiarare quali redditi diversi a norma dell'articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis) del Tuir (la rivalutazione, quindi, non è riconosciuta nella determinazione del reddito d'impresa). In tal caso la plusvalenza realizzata sarà determinata, ai sensi dell'articolo 68 del Tuir, sul valore rivalutato e non su quello di acquisto.

Le condizioni per potere usufruire dell'agevolazione sono quelle dettate dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria del 2002), normativa che ha originariamente introdotto tale opportunità con riferimento, però, ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2002.

Partecipazioni
Deve trattarsi di partecipazioni in società consistenti in titoli, quote o diritti non quotati in borsa, posseduti alla data del 1° luglio 2003.
Le partecipazioni devono essere rivalutate sulla base di una perizia giurata da effettuare entro il 30 giugno 2005 con le responsabilità sancite dall'articolo 64 del codice di procedura civile. I soggetti abilitati alla redazione della perizia devono essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali oppure nell'albo dei revisori dei conti.
Il beneficio ha un costo, sotto forma di imposta sostitutiva, pari al 4 per cento del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni qualificate, e al 2 per cento per quelle non qualificate, così definite dall'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir.
Ai fini di valutare correttamente l'entità del beneficio fiscale è il caso di rammentare che, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del Dpr 917/86, il 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze realizzate dalle cessioni di partecipazioni qualificate concorre alla formazione del reddito.
L'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società o ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se, invece, la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° luglio 2003, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

Terreni
La rivalutazione può essere fatta tanto sui terreni a destinazione agricola quanto su quelli edificabili posseduti alla data del 1° luglio 2003, con esclusione di quelli posseduti da imprese commerciali.
Anche in questo caso il vantaggio fiscale del contribuente è quello di potere calcolare, in caso di cessione, la plusvalenza sulla differenza tra il valore della cessione e quello rivalutato anziché su quello di acquisto.
La perizia di stima deve essere redatta - con le responsabilità sancite dall'articolo 64 del codice di procedura civile - da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ammontare dell'imposta dovuta è pari al 4 per cento del valore periziato.

Le imposte sostitutive, tanto se relative alla rivalutazione delle partecipazioni societarie quanto se relative alla rivalutazione di terreni, devono essere versate entro il 30 giugno 2005. Il versamento può essere fatto in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo a partire dalla stessa data. In caso di frazionamento del versamento sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3 per cento da versarsi contestualmente a ogni rata.
L'utilizzo del nuovo valore ai fini della determinazione delle plusvalenze realizzate è subordinato al pagamento dell'imposta sostitutiva e, in caso di pagamento rateale, al versamento della prima rata.
L'esercizio della facoltà di avvalersi delle disposizioni sopra descritte, una volta effettuato il versamento anche di una sola rata, è irrevocabile.

Le modalità con cui pagare le imposte sostitutive sono state indicate con la risoluzione n. 119/E del 15 settembre 2004. I versamenti vanno effettuati con modello F24 utilizzando i codici tributo:
- "8053" per le partecipazioni societarie
- "8054" per i terreni.
Maggiori chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni in argomento sono contenute nella circolare 27/E del 9 maggio 2003 e nella circolare 35/E del 4 agosto 2004.

Ercole Bellante