Finanziaria 2005
Rivalutazione di partecipazioni e terreni, c'è
tempo fino al 30 giugno
Il riferimento va fatto sempre ai beni posseduti alla
data del 1° luglio 2003
La Finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), all'articolo 1,
comma 376, ha prorogato al 30 giugno 2005 il termine, già scaduto
il 30 settembre 2004 (come stabilito dal decreto legge n. 355/2003), entro
il quale usufruire della possibilità di rivalutare le partecipazioni
azionarie e i terreni.
La norma consente di rideterminare il valore delle partecipazioni
in società non quotate o il valore dei terreni edificabili o con
destinazione agricola, al fine delle future valutazioni delle plusvalenze
da dichiarare quali redditi diversi a norma dell'articolo 67, comma 1,
lettere a), b), c) e c-bis) del Tuir (la rivalutazione, quindi, non è
riconosciuta nella determinazione del reddito d'impresa). In tal caso
la plusvalenza realizzata sarà determinata, ai sensi dell'articolo
68 del Tuir, sul valore rivalutato e non su quello di acquisto.
Le condizioni per potere usufruire dell'agevolazione
sono quelle dettate dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Finanziaria del 2002), normativa che ha originariamente introdotto
tale opportunità con riferimento, però, ai beni posseduti
alla data del 1° gennaio 2002.
Partecipazioni
Deve trattarsi di partecipazioni in società consistenti in titoli,
quote o diritti non quotati in borsa, posseduti alla data del 1° luglio
2003.
Le partecipazioni devono essere rivalutate sulla base di una perizia giurata
da effettuare entro il 30 giugno 2005 con le responsabilità sancite
dall'articolo 64 del codice di procedura civile. I soggetti abilitati
alla redazione della perizia devono essere iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali oppure nell'albo dei
revisori dei conti.
Il beneficio ha un costo, sotto forma di imposta sostitutiva, pari al
4 per cento del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni
qualificate, e al 2 per cento per quelle non qualificate, così
definite dall'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir.
Ai fini di valutare correttamente l'entità del beneficio fiscale
è il caso di rammentare che, ai sensi dell'articolo 68, comma 3,
del Dpr 917/86, il 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze realizzate
dalle cessioni di partecipazioni qualificate concorre alla formazione
del reddito.
L'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che
se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della
stessa società o ente nel quale la partecipazione è posseduta,
la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
Se, invece, la relazione giurata di stima è predisposta per conto
di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data
del 1° luglio 2003, la relativa spesa è portata in aumento
del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
Terreni
La rivalutazione può essere fatta tanto sui terreni a destinazione
agricola quanto su quelli edificabili posseduti alla data del 1° luglio
2003, con esclusione di quelli posseduti da imprese commerciali.
Anche in questo caso il vantaggio fiscale del contribuente è quello
di potere calcolare, in caso di cessione, la plusvalenza sulla differenza
tra il valore della cessione e quello rivalutato anziché su quello
di acquisto.
La perizia di stima deve essere redatta - con le responsabilità
sancite dall'articolo 64 del codice di procedura civile - da soggetti
iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei
dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
edili. L'ammontare dell'imposta dovuta è pari al 4 per cento del
valore periziato.
Le imposte sostitutive, tanto se relative alla rivalutazione
delle partecipazioni societarie quanto se relative alla rivalutazione
di terreni, devono essere versate entro il 30 giugno 2005. Il versamento
può essere fatto in unica soluzione o in tre rate annuali di pari
importo a partire dalla stessa data. In caso di frazionamento del versamento
sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3 per cento
da versarsi contestualmente a ogni rata.
L'utilizzo del nuovo valore ai fini della determinazione delle plusvalenze
realizzate è subordinato al pagamento dell'imposta sostitutiva
e, in caso di pagamento rateale, al versamento della prima rata.
L'esercizio della facoltà di avvalersi delle disposizioni sopra
descritte, una volta effettuato il versamento anche di una sola rata,
è irrevocabile.
Le modalità con cui pagare le imposte sostitutive
sono state indicate con la risoluzione n. 119/E del 15 settembre 2004.
I versamenti vanno effettuati con modello F24 utilizzando i codici tributo:
- "8053" per le partecipazioni societarie
- "8054" per i terreni.
Maggiori chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni in argomento
sono contenute nella circolare 27/E del 9 maggio 2003 e nella circolare
35/E del 4 agosto 2004.
Ercole Bellante
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