Circolare n. 30/E del 24 giugno 2004
In arrivo le nuove comunicazioni
per la tassazione separata
Sull'eventuale imposta da pagare
non sono dovuti interessi e sanzioni
Da quattro anni ormai i contribuenti hanno preso confidenza con le comunicazioni
che l'Agenzia delle Entrate invia a coloro che presentano la dichiarazione
dei redditi, Iva o dei sostituti d'imposta.
Con queste comunicazioni il contribuente è informato della regolarità
dei calcoli, dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione e della
conferma delle somme richieste a rimborso o a credito. Nel caso in cui
invece l'Amministrazione finanziaria riscontri degli errori o dei tardivi
o omessi versamenti, la comunicazione è utile per segnalare all'interessato
le anomalie riscontrate in sede di controllo automatizzato della propria
dichiarazione.
Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità può
rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, o per i
casi semplici, telefonare al call center, e fornire elementi non considerati
dalla liquidazione centralizzata in modo che i servizi di assistenza possano
eventualmente correggere parzialmente o totalmente gli esiti irregolari,
consegnando al contribuente la ristampa di una nuova comunicazione. Colui
che, invece, riconosce fondata l'irregolarità comunicatagli, può
usufruire di uno sconto delle sanzioni (il 10 per cento invece del 30
per cento) se paga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione,
mediante il modello di versamento precompilato allegato. Solo nel caso
di mancato pagamento o di assenza di correzione dei dati sarà successivamente
notificata la cartella esattoriale che comprenderà le imposte ancora
dovute, gli interessi e la sanzione in misura intera.
Per la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata invece
non era prevista alcuna comunicazione preventiva e veniva notificata direttamente
la cartella esattoriale, in quanto sull'eventuale imposta residua non
sono dovuti interessi e sanzione.
L'Agenzia delle Entrate, per una maggiore trasparenza nei confronti del
contribuente, a partire dai redditi percepiti nell'anno d'imposta 2000
per i quali sono terminate le operazioni del controllo automatizzato(1),
ha deciso di inviare apposite comunicazioni per avvertire i contribuenti
circa le somme dovute sui redditi percepiti soggetti a tassazione separata.
A differenza delle altre comunicazioni queste non prevedono la possibilità
di pagamenti immediati, infatti le somme ancora dovute dal contribuente
saranno successivamente richieste con la tradizionale cartella di pagamento,
ciò in quanto sulle maggiori imposte derivanti dal controllo automatizzato
di questa tipologia di redditi non opera la previsione di cui all'articolo
2, comma 2 del Dlgs 462/1997 circa la riduzione delle sanzioni poiché,
come si è già detto, non sono dovuti interessi e sanzioni.
Le nuove comunicazioni contengono tutte le informazioni necessarie per
individuare i motivi che hanno generato l'imposta da iscrivere a ruolo.
Anche per queste il contribuente può rivolgersi agli uffici delle
Entrate o ai centri di assistenza telefonica per correggere situazioni
anomale. La cartella di pagamento che sarà successivamente notificata
terrà conto delle eventuali correzioni operate in sede di assistenza.
I redditi soggetti a tassazione separata si possono suddividere in quattro
tipologie a ciascuno dei quali è dedicato un apposito prospetto
allegato alla comunicazione, in cui sono illustrati i dati sui quali è
stata effettuata la liquidazione dell'imposta.
Le procedure di controllo verificano automaticamente il regime più
favorevole al contribuente tra la tassazione separata e l'imposizione
ordinaria del reddito, evidenziando il sistema adottato nel rispettivo
prospetto.
Il primo prospetto riguarda la liquidazione del trattamento di fine rapporto,
delle indennità equipollenti e delle altre indennità.
I redditi sono relativi ai Tfr e alle altre indennità erogati dai
sostituti d'imposta e indicati nei quadri SB del modello 770/2001 presentato
per l'anno 2000, ovvero per la medesima tipologia di redditi erogati da
datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti, a quelli
dichiarati dai percettori nel quadro RM, sezione IX, rigo RM17 del modello
Unico/2001 e nel quadro F del modello 730/2001.
Il secondo prospetto si riferisce agli emolumenti arretrati di lavoro
dipendente.
I redditi sono relativi agli arretrati erogati dai sostituti d'imposta
e indicati nei quadri SA del modello 770/2001 e a quelli dichiarati dai
contribuenti privi di sostituti, nel quadro RM del modello Unico/2001,
sezione IX, rigo RM19 e nel quadro F del modello 730.
Il terzo prospetto si riferisce ai redditi di lavoro autonomo e a quelli
derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggetti
a tassazione separata.
I redditi sono quelli dichiarati dai contribuenti nel quadro RM del modello
Unico/2001, sezioni I e IX, rigo RM18 e del quadro F del modello 730,
inoltre sono liquidati anche i redditi erogati dai sostituti d'imposta
ed indicati nei quadri SC del modello 770/2001.
In particolare si tratta delle indennità corrisposte per la cessazione
di:
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Rapporti di agenzia delle persone fisiche
Funzioni notarili
Attività sportiva da parte di sportivi professionisti quando il
rapporto è di lavoro autonomo.
Il quarto prospetto si riferisce agli altri redditi soggetti a tassazione
separata.
I redditi sono quelli dichiarati dai contribuenti nel quadro RM del modello
Unico/2001 e quadro F del modello 730/2001 e in particolare si tratta
dei seguenti redditi:
plusvalenze, compreso l'avviamento, realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di aziende possedute da più di 5 anni - quadro RM, sezione
II;
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria - quadro RM, sezione II;
indennità per perdita di avviamento spettanti al conduttore in
caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi
da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare - quadro RM, sezione II;
indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni
- quadro RM, sezione II;
redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni
assegnati ai soci di società di cui all'articolo 5 del Tuir nei
casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso
di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza della liquidazione
delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la
costituzione della società e la comunicazione del recesso, esclusione,
deliberazione di riduzione del capitale, morte del socio o inizio della
liquidazione è superiore a 5 anni - quadro RM, sezione II;
redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni
assegnati ai soci di società soggette a Irpeg nei casi di recesso,
riduzione del capitale e liquidazione, se il periodo di tempo intercorso
tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso,
deliberazione di riduzione del capitale o inizio della liquidazione è
superiore a 5 anni - quadro RM, sezione III;
redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti
alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f)
e g) del comma 1, articolo 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, se il periodo di
durata del contratto è superiore a 5 anni - quadro RM, sezione
II;
somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri dedotti dal reddito
complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in anni
precedenti - quadro RM, sezione IV.
Nei righi dei rispettivi prospetti sono riportate le informazioni che
consentono al contribuente e agli stessi servizi di assistenza di comprendere
gli specifici elementi che hanno portato al risultato contabile.
Infatti, in primo luogo è indicato l'ammontare lordo erogato, per
i redditi diversi dal Tfr e le altre indennità equipollenti, i
redditi del biennio precedente per effettuare il calcolo dell'aliquota
media.
Questa è calcolata sulla metà del reddito complessivo del
biennio precedente a quello di insorgenza del diritto per i redditi diversi
dagli arretrati da lavoro dipendente, mentre per questa tipologia di reddito
il biennio di riferimento è costituito dagli anni 1998 e 1999.
Se in uno dei due anni non è stato prodotto reddito imponibile,
l'aliquota media è calcolata sul reddito imponibile dell'altro
anno. In assenza di reddito in entrambi gli anni è applicata l'aliquota
Irpef corrispondente al primo scaglione di reddito relativo all'anno 2000,
(cioè il 18,50 per cento) per gli arretrati da lavoro dipendente,
l'aliquota del primo scaglione di reddito vigente nell'anno di insorgenza
del diritto alla percezione dell'emolumento per le altre tipologie di
reddito.
Dall'imposta calcolata dalla procedura automatizzata vanno poi detratti
le ritenute subite ovvero l'acconto versato direttamente dai contribuenti
privi di sostituti d'imposta, per i soli arretrati da lavoro dipendente
le detrazioni spettanti in quanto non usufruite negli anni cui si riferiscono
gli arretrati.
Il prospetto relativo al trattamento di fine rapporto, delle indennità
equipollenti e delle altre indennità è più dettagliato
considerata la modalità più articolata di tassazione di
cui all'articolo 17 del vecchio Tuir.
Analizziamo pertanto i vari righi del prospetto.
L'AMMONTARE NETTO è l'importo spettante al lavoratore eventualmente
ridotto di una quota percentuale pari al rapporto tra l'aliquota del contributo
previdenziale a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo
versato all'ente.
Il PERIODO DI COMMISURAZIONE corrisponde all'intero periodo preso a base
per la determinazione dell'aliquota, comprensivo anche del periodo convenzionale,
è espresso in anni e mesi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni
sono considerate mese intero.
Il PERIODO CONVENZIONALE è il periodo per il quale non spetta
la riduzione forfetaria annuale, sono ad esempio convenzionali i periodi
di assenza dal servizio per i quali non spetta il Tfr o quei periodi valutati
doppi, tripli in caso di lavori disagiati.
Il PERIODO e la PERCENTUALE DI TEMPO PARZIALE è il periodo per
il quale si è usufruito di part time con la relativa percentuale
di lavoro rispetto a quello ordinario, per detto periodo la riduzione
forfetaria spetta in base alla percentuale di tempo lavorato.
Le RIDUZIONI corrispondono alla deduzione forfetaria annuale di euro
309,87 (Lit. 600.000), rapportata a mesi. Per i trattamenti di fine rapporto
erogati nel 2000 ma il cui diritto di percezione è maturato in
anni precedenti la deduzione annua è di:
euro 69,72 (Lit. 135.000) se l'anno di insorgenza del diritto è
il 1974, 1975 o 1976
euro 116,20 (Lit. 225.000) se l'anno di insorgenza del diritto è
il 1977, 1978 o 1979
euro 191,09 (Lit. 370.000) se l'anno di insorgenza del diritto è
il 1980, 1981 o 1982
euro 258,23 (Lit. 500.000) se l'anno di insorgenza del diritto è
compreso tra il 1983 e il 1997
euro 309,87 (Lit. 600.000) se l'anno di insorgenza del diritto è
successivo al 1° gennaio 1998.
L'IMPONIBILE è la differenza tra l'ammontare netto e le riduzioni
spettanti e corrisponde all'importo su cui è applicata l'Imposta.
L'ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO consente l'individuazione delle aliquote
Irpef da applicare.
Il REDDITO DI RIFERIMENTO è pari al risultato della seguente operazione:
ammontare netto diviso il periodo di commisurazione moltiplicato per dodici;
se il periodo di commisurazione è inferiore all'anno corrisponde
all'ammontare netto per 12.
L'ALIQUOTA è quella media calcolata sul reddito di riferimento
in ragione delle aliquote vigenti nell'anno di insorgenza del diritto.
La TASSAZIONE APPLICATA è quella più favorevole al contribuente
tra quella separata e quella ordinaria.
L'AMMONTARE NETTO DELLE ALTRE INDENNITÀ corrisponde alle altre
indennità percepite in dipendenza della cessazione del rapporto
di lavoro. Per le indennità per esodo incentivato l'imposta applicata
è quella del Tfr corrispondente, ridotta alla metà. Per
le altre indennità non spetta alcuna riduzione.
Il TOTALE IMPONIBILE è il totale complessivo delle somme soggette
a tassazione.
L'IMPOSTA LORDA è quella derivante dall'applicazione dell'aliquota
al totale imponibile.
Le RITENUTE sono quelle subite dal contribuente da parte del sostituto
d'imposta.
L'ACCONTO VERSATO è quello del 20 per cento versato dal contribuente
in assenza di ritenute subite.
L'IMPOSTA DOVUTA è l'importo ancora dovuto dal contribuente e
corrisponde alla differenza tra l'imposta lorda e le ritenute o acconto
versato.
NOTE:
1 E' da ricordare che ai sensi dell'art. 1, c. 2 octies del DL 24-6-2003
n. 143 convertito con modificazioni dalla Legge 212 dell'1-8-2003 i termini
di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 17 del DPR 602/1973
sono prorogati al 31-12-2005 per le dichiarazioni presentate negli anni
2001 e 2002.
Isabella Gorelli e Adele Rega
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