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Risoluzione n. 160 del 23 dicembre 2004

Ricette mediche a lettura ottica,
contributo per l'acquisto del software

Istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta riconosciuto a farmacie pubbliche e private



L'articolo 50 del decreto legge n. 269 del 30/9/2003 (come modificato dall'articolo 9 del decreto legge. n. 282 del 29/11/2004) stabilisce le modalità di monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e di sorveglianza epidemiologica.
A tal fine, è stato predisposto il nuovo modello di ricetta medica a lettura ottica, sul quale viene indicato un codice a barre che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta.

Le aziende sanitarie locali e le regioni assicurano la distribuzione dei nuovi ricettari ai medici del Ssn e comunicano immediatamente al ministero dell'Economia e delle Finanze i dati anagrafici, il codice fiscale e l'identificativo della struttura sanitaria di appartenenza, nonché la data, il quantitativo e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate, onde consentire un controllo sull'appropriato utilizzo delle stesse.
All'atto della presentazione, da parte dell'assistito, di una ricetta medica con prescrizione di farmaci, le farmacie rilevano il codice a barre relativo al numero progressivo regionale della ricetta, i dati di ciascuna confezione dei farmaci e i dati della tessera sanitaria (ed eventuale esenzione ticket), mediante un sistema di lettura ottica che consente, inoltre, una verifica della corrispondenza del codice fiscale e dei dati riportati nella tessera sanitaria con i dati dell'assistito, indicati nella ricetta.

Il sistema di monitoraggio, tramite la nuova tessera sanitaria, che interessa ora le regioni Abruzzo, Umbria e Emilia Romagna, sarà esteso nei prossimi mesi al Veneto e al Lazio, e diffuso su tutto il territorio nazionale entro il 31 dicembre 2005, come previsto dall'articolo 1 comma 185 della legge n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005).
Le farmacie pubbliche e private sono obbligate, quindi, a trasmettere telematicamente al ministero dell'Economia e delle Finanze tutti i dati rilevati in ciascuna ricetta medica.
A tal fine, devono utilizzare, in aggiunta ai programmi informatici ordinariamente usati, un nuovo software certificato, approvato con provvedimento del 24 giugno 2004, che stabilisce i parametri tecnici, le modalità e i tempi di invio dei dati.

In particolare, il software garantisce la crittografia dei dati e assicura che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere conservato dalle farmacie, mediante sistemi informatici, a conclusione del corretto invio telematico dei dati al ministero, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy.
Analogamente, al ministero dell'Economia e delle Finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla tessera sanitaria di ciascun assistito, ma è ammesso il solo trattamento dei dati relativi alla spesa complessiva e ai rimborsi dovuti agli enti erogatori dei servizi sanitari.

Per assicurare i suddetti adempimenti, secondo le prescritte modalità, le farmacie pubbliche e private devono dotarsi necessariamente del predetto software certificato. Pertanto, come stabilito ai commi 6 e 13-bis dell'articolo 50 del decreto legge n. 269/2003, alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto un contributo di 250 euro, in forma di credito d'imposta, da utilizzare successivamente alla data in cui il ministero comunica alla farmacia, in via telematica, la corretta installazione e il funzionamento del software.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap.

Per la fruizione del credito d'imposta, la risoluzione n. 160/E del 23/12/2004 ha istituito il codice tributo 6779, denominato "Credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto del software - art. 50, commi 6 e 13 bis, D.L. n. 269/2003".
Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, per il pagamento:

delle imposte sui redditi, e relative addizionali
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del Dpr n. 633/72
delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
dell'imposta di cui all'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge n. 662/1996
dei contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative
dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del Testo unico approvato con Dpr n. 1124/1965.
Il codice tributo deve essere indicato nel modello F 24, nella sezione Erario, colonna "Importi a credito", riportando quale "anno di riferimento" l'anno in cui si effettua la compensazione.


Miriam Cosmai