Risoluzione n.
160 del 23 dicembre 2004
Ricette mediche a lettura ottica,
contributo per l'acquisto del software
Istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito
d'imposta riconosciuto a farmacie pubbliche e private
L'articolo 50 del decreto legge n. 269 del 30/9/2003 (come modificato
dall'articolo 9 del decreto legge. n. 282 del 29/11/2004) stabilisce le
modalità di monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario
e di sorveglianza epidemiologica.
A tal fine, è stato predisposto il nuovo modello di ricetta medica
a lettura ottica, sul quale viene indicato un codice a barre che esprime
il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta.
Le aziende sanitarie locali e le regioni assicurano la
distribuzione dei nuovi ricettari ai medici del Ssn e comunicano immediatamente
al ministero dell'Economia e delle Finanze i dati anagrafici, il codice
fiscale e l'identificativo della struttura sanitaria di appartenenza,
nonché la data, il quantitativo e i numeri progressivi regionali
delle ricette consegnate, onde consentire un controllo sull'appropriato
utilizzo delle stesse.
All'atto della presentazione, da parte dell'assistito, di una ricetta
medica con prescrizione di farmaci, le farmacie rilevano il codice a barre
relativo al numero progressivo regionale della ricetta, i dati di ciascuna
confezione dei farmaci e i dati della tessera sanitaria (ed eventuale
esenzione ticket), mediante un sistema di lettura ottica che consente,
inoltre, una verifica della corrispondenza del codice fiscale e dei dati
riportati nella tessera sanitaria con i dati dell'assistito, indicati
nella ricetta.
Il sistema di monitoraggio, tramite la nuova tessera
sanitaria, che interessa ora le regioni Abruzzo, Umbria e Emilia Romagna,
sarà esteso nei prossimi mesi al Veneto e al Lazio, e diffuso su
tutto il territorio nazionale entro il 31 dicembre 2005, come previsto
dall'articolo 1 comma 185 della legge n. 311/2004 (Finanziaria per il
2005).
Le farmacie pubbliche e private sono obbligate, quindi, a trasmettere
telematicamente al ministero dell'Economia e delle Finanze tutti i dati
rilevati in ciascuna ricetta medica.
A tal fine, devono utilizzare, in aggiunta ai programmi informatici ordinariamente
usati, un nuovo software certificato, approvato con provvedimento del
24 giugno 2004, che stabilisce i parametri tecnici, le modalità
e i tempi di invio dei dati.
In particolare, il software garantisce la crittografia
dei dati e assicura che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito
possa essere conservato dalle farmacie, mediante sistemi informatici,
a conclusione del corretto invio telematico dei dati al ministero, nel
rispetto delle vigenti norme in materia di privacy.
Analogamente, al ministero dell'Economia e delle Finanze non è
consentito trattare i dati rilevati dalla tessera sanitaria di ciascun
assistito, ma è ammesso il solo trattamento dei dati relativi alla
spesa complessiva e ai rimborsi dovuti agli enti erogatori dei servizi
sanitari.
Per assicurare i suddetti adempimenti, secondo le prescritte
modalità, le farmacie pubbliche e private devono dotarsi necessariamente
del predetto software certificato. Pertanto, come stabilito ai commi 6
e 13-bis dell'articolo 50 del decreto legge n. 269/2003, alle farmacie
pubbliche e private è riconosciuto un contributo di 250 euro, in
forma di credito d'imposta, da utilizzare successivamente alla data in
cui il ministero comunica alla farmacia, in via telematica, la corretta
installazione e il funzionamento del software.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile
ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap.
Per la fruizione del credito d'imposta, la risoluzione
n. 160/E del 23/12/2004 ha istituito il codice tributo 6779, denominato
"Credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per
l'acquisto del software - art. 50, commi 6 e 13 bis, D.L. n. 269/2003".
Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, per il pagamento:
delle imposte sui redditi, e relative addizionali
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33
del Dpr n. 633/72
delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto
dell'imposta di cui all'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge
n. 662/1996
dei contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa
in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le
quote associative
dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro
e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti ai sensi del Testo unico approvato con Dpr n. 1124/1965.
Il codice tributo deve essere indicato nel modello F 24, nella sezione
Erario, colonna "Importi a credito", riportando quale "anno
di riferimento" l'anno in cui si effettua la compensazione.
Miriam Cosmai
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