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La dichiarazione dei redditi
dei frontalieri di San Marino

Suggerimenti pratici per adempiere correttamente all'obbligo
Aspetti particolari per quantificare l'esatto carico fiscale



Per i lavoratori frontalieri italiani (circa 5.000) che quotidianamente si recano a San Marino per svolgere la propria attività lavorativa a favore di datori di lavoro operanti in detto territorio, la dichiarazione dei redditi per il 2003 costituisce il primo appuntamento per la tassazione in Italia di tali redditi.

La circostanza, oltre a comportare un sensibile onere in quanto, per la prima volta, opera la cosiddetta "doppia tassazione" (in realtà si tratta di un'unica tassazione secondo le "regole" italiane, in quanto, come si vedrà, l'imposta assolta a San Marino viene recuperata in diminuzione dell'imposta dovuta in base al modello Unico), ha fatto proliferare una serie di dubbi interpretativi creando notevoli difficoltà sia ai contribuenti direttamente interessati sia ai consulenti impegnati in questo periodo al tradizionale appuntamento con la dichiarazione dei redditi.

Scopo delle presenti note è quello di fornire suggerimenti pratici dell'ultima ora per assolvere al meglio gli obblighi di legge consentendo, peraltro, di individuare quei particolari aspetti che permettono di quantificare correttamente l'esatto carico fiscale e che, stante l'incertezza della materia, potrebbero essere trascurati dagli operatori timorosi di avventurarsi in soluzioni non ancora sufficientemente sperimentate.

Si segnala che sul tema dei frontalieri di San Marino è intervenuta la direzione regionale dell'Emilia Romagna - ufficio Fiscalità generale, che il 18 giugno scorso ha fornito i primi chiarimenti su come determinare materialmente i redditi di questi soggetti.

Dati gli obiettivi che ci si è posti, per un'analisi dell'evoluzione normativa che ha portato alla situazione attuale, nonché per il compiuto commento in ordine a figure e concetti che in questa sede si richiameranno, si rinvia a successivi approfondimenti.

Determinazione del reddito da dichiarare
Il lavoratore residente in Italia che consegue un reddito di lavoro dipendente (o assimilato) nella Repubblica di San Marino deve, per detto reddito, assolvere le imposte in Italia. È necessario, quindi, quantificare tale reddito nel suo ammontare imponibile secondo le condizioni richieste dal legislatore italiano.

Al riguardo si segnala come il datore di lavoro sammarinese rilascia obbligatoriamente ai propri dipendenti (entro il 31 marzo di ogni anno) il modello I.G.R. "G" - Certificato del datore di lavoro al lavoratore dipendente - (in pratica è un documento equivalente al Cud - certificazione unica dipendente utilizzato in Italia) nel quale, tra gli altri, sono indicati alcuni dati necessari per l'individuazione del reddito tassabile in Italia.

Più precisamente, si tratta di "Reddito lordo", "Indennità economica", "Indennità di anzianità".
I contributi previdenziali a carico del lavoratore (aventi natura del tutto analoga a quelli trattenuti nella busta paga italiana e, pertanto, sicuramente da scomputarsi dal reddito tassabile in sede di modello Unico) non trovano alcuna indicazione in seno al certificato I.G.R. "G".

Sul punto, si sottolinea come detti contributi sono, in linea di massima, determinabili applicando, al "Reddito lordo", la percentuale dell' 1,60 per cento (fondo pensioni) e dello 0,50 per cento (cassa integrazione); è appena il caso di segnalare che al lavoratore viene operata anche un'ulteriore trattenuta pari allo 0,40 per cento, tuttavia non deducibile, trattandosi di "quota sindacale" e non di contributo assistenziale o previdenziale (peraltro quest'ultima trattenuta, in passato obbligatoria, nel corso del 2003 è stata resa facoltativa).

L'informazione in ordine ai contributi a carico dei dipendenti risulta spesso fornita dai datori di lavoro che, sensibilizzati alle esigenze dei propri collaboratori nelle vesti di contribuenti italiani, hanno provveduto a rilasciare apposita attestazione, contestualmente al certificato I.G.R."G", contenente proprio i dati contributivi.

Passando alla determinazione concreta dell'ammontare del reddito da dichiarare, si rileva come il "Reddito lordo" vada diminuito innanzi tutto dei contributi previdenziali trattenuti dal datore di lavoro nonché dell'ammontare di 8.000 euro, previsto come abbattimento temporaneo (anni 2003 e 2004) dal nostro legislatore (cfr. articolo 2, comma 11, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Detta franchigia non deve essere rapportata al periodo di lavoro svolto, sicché a un residente italiano che, ad esempio, è stato assunto in San Marino nel corso del 2003, spettano gli 8.000 euro nella loro interezza. L'ammontare così individuato è ancora un risultato parziale a cui va aggiunto quanto indicato nel certificato I.G.R. "G" come "Indennità di anzianità" trattasi, infatti, di istituto simile al trattamento di fine rapporto (Tfr) vigente in Italia.

A differenza di quest'ultimo, l'indennità di anzianità imponibile, è pagata al termine di ogni anno e, conseguentemente, perde quelle caratteristiche di erogazione in unica soluzione dopo maturazione in un arco temporale ampio che ne legittimerebbero la tassazione separata.
In altri termini, così come strutturato, detto emolumento deve essere cumulato con il "Reddito lordo". In ordine a tale soluzione si trova esplicita conferma nella già segnalata nota della direzione regionale dell'Emilia Romagna.
Si sottolinea, infine, che i contribuenti in commento beneficiano, ovviamente, della "no tax area".

Determinazione del credito d'imposta
Sempre nel modello I.G.R. sono indicati anche altri due dati: "Ritenute operate alla fonte" e "Indennità di anziantà - ritenute d'imposta", necessari per quantificare le imposte assolte in San Marino in modo definitivo.
La loro somma, infatti, genera il corrispondente credito d'imposta utilizzabile nella compilazione del modello Unico.

Compilazione modello Unico 2004
Passando alla materiale compilazione del modello Unico 2004 per i redditi 2003, la somma dei compensi così come precedentemente detti, al netto dei contributi e della franchigia di 8.000 euro, devono essere indicati nel quadro RC - redditi di lavoro dipendente e assimilati, sezione 1, lavoro dipendente e assimilati, al rigo RC 1 colonna 3 - redditi.

La somma delle ritenute, invece, deve essere indicata preliminarmente nel quadro CR - crediti d'imposta, quindi nel quadro RN e, più precisamente, al rigo N 23.

Per quanto attiene il quadro CR, nel rigo CR1, a colonna 1, deve essere inserito l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito. Nel caso di specie va dunque indicato "2003".

A colonna 2, deve essere annotato il reddito prodotto all'estero.
Le istruzioni alla dichiarazione avvertono che se il reddito è stato percepito nel 2003, deve essere riportato quanto indicato nel quadro RC.

A colonna 3, devono essere indicate le imposte pagate all'estero.

A colonna 4, deve essere riportato ancora una volta il reddito complessivo già indicato a colonna 2.

Infine, a colonna 5, il contribuente deve annotare l'imposta italiana relativa all'anno d'imposta annotata a colonna 1, per cui andrà preso dal quadro RN di quest'anno, quanto indicato a colonna 4 del rigo RN 7.

Per quel che attiene la compilazione del quadro RN in cui si determina l'Irpef dovuta, l'unica particolarità per i frontalieri è rappresentata dalla compilazione del rigo RN 23, colonna 1, dove vanno indicate le cosiddette imposte figurative.
Si tratta del credito d'imposta che deriva da redditi esteri esentati da imposte nei Paesi esteri per i quali, tuttavia, è riconosciuto il diritto al credito.
L'importo in questo caso è pari a zero in quanto non rilevante per i redditi dei frontalieri.

Adalberto Gambetti e Giampaolo Giuliani