| La dichiarazione
dei redditi dei frontalieri di San Marino Suggerimenti pratici per adempiere correttamente all'obbligo
La circostanza, oltre a comportare un sensibile onere in quanto, per la prima volta, opera la cosiddetta "doppia tassazione" (in realtà si tratta di un'unica tassazione secondo le "regole" italiane, in quanto, come si vedrà, l'imposta assolta a San Marino viene recuperata in diminuzione dell'imposta dovuta in base al modello Unico), ha fatto proliferare una serie di dubbi interpretativi creando notevoli difficoltà sia ai contribuenti direttamente interessati sia ai consulenti impegnati in questo periodo al tradizionale appuntamento con la dichiarazione dei redditi. Scopo delle presenti note è quello di fornire suggerimenti pratici dell'ultima ora per assolvere al meglio gli obblighi di legge consentendo, peraltro, di individuare quei particolari aspetti che permettono di quantificare correttamente l'esatto carico fiscale e che, stante l'incertezza della materia, potrebbero essere trascurati dagli operatori timorosi di avventurarsi in soluzioni non ancora sufficientemente sperimentate. Si segnala che sul tema dei frontalieri di San Marino è intervenuta la direzione regionale dell'Emilia Romagna - ufficio Fiscalità generale, che il 18 giugno scorso ha fornito i primi chiarimenti su come determinare materialmente i redditi di questi soggetti. Dati gli obiettivi che ci si è posti, per un'analisi dell'evoluzione normativa che ha portato alla situazione attuale, nonché per il compiuto commento in ordine a figure e concetti che in questa sede si richiameranno, si rinvia a successivi approfondimenti. Determinazione del reddito da dichiarare Al riguardo si segnala come il datore di lavoro sammarinese rilascia obbligatoriamente ai propri dipendenti (entro il 31 marzo di ogni anno) il modello I.G.R. "G" - Certificato del datore di lavoro al lavoratore dipendente - (in pratica è un documento equivalente al Cud - certificazione unica dipendente utilizzato in Italia) nel quale, tra gli altri, sono indicati alcuni dati necessari per l'individuazione del reddito tassabile in Italia. Più precisamente, si tratta di "Reddito lordo", "Indennità
economica", "Indennità di anzianità". Sul punto, si sottolinea come detti contributi sono, in linea di massima, determinabili applicando, al "Reddito lordo", la percentuale dell' 1,60 per cento (fondo pensioni) e dello 0,50 per cento (cassa integrazione); è appena il caso di segnalare che al lavoratore viene operata anche un'ulteriore trattenuta pari allo 0,40 per cento, tuttavia non deducibile, trattandosi di "quota sindacale" e non di contributo assistenziale o previdenziale (peraltro quest'ultima trattenuta, in passato obbligatoria, nel corso del 2003 è stata resa facoltativa). L'informazione in ordine ai contributi a carico dei dipendenti risulta spesso fornita dai datori di lavoro che, sensibilizzati alle esigenze dei propri collaboratori nelle vesti di contribuenti italiani, hanno provveduto a rilasciare apposita attestazione, contestualmente al certificato I.G.R."G", contenente proprio i dati contributivi. Passando alla determinazione concreta dell'ammontare del reddito da dichiarare, si rileva come il "Reddito lordo" vada diminuito innanzi tutto dei contributi previdenziali trattenuti dal datore di lavoro nonché dell'ammontare di 8.000 euro, previsto come abbattimento temporaneo (anni 2003 e 2004) dal nostro legislatore (cfr. articolo 2, comma 11, legge 27 dicembre 2002, n. 289). Detta franchigia non deve essere rapportata al periodo di lavoro svolto, sicché a un residente italiano che, ad esempio, è stato assunto in San Marino nel corso del 2003, spettano gli 8.000 euro nella loro interezza. L'ammontare così individuato è ancora un risultato parziale a cui va aggiunto quanto indicato nel certificato I.G.R. "G" come "Indennità di anzianità" trattasi, infatti, di istituto simile al trattamento di fine rapporto (Tfr) vigente in Italia. A differenza di quest'ultimo, l'indennità di anzianità
imponibile, è pagata al termine di ogni anno e, conseguentemente,
perde quelle caratteristiche di erogazione in unica soluzione dopo maturazione
in un arco temporale ampio che ne legittimerebbero la tassazione separata. Determinazione del credito d'imposta Compilazione modello Unico 2004 La somma delle ritenute, invece, deve essere indicata preliminarmente nel quadro CR - crediti d'imposta, quindi nel quadro RN e, più precisamente, al rigo N 23. Per quanto attiene il quadro CR, nel rigo CR1, a colonna 1, deve essere inserito l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito. Nel caso di specie va dunque indicato "2003". A colonna 2, deve essere annotato il reddito prodotto all'estero. A colonna 3, devono essere indicate le imposte pagate all'estero. A colonna 4, deve essere riportato ancora una volta il reddito complessivo già indicato a colonna 2. Infine, a colonna 5, il contribuente deve annotare l'imposta italiana relativa all'anno d'imposta annotata a colonna 1, per cui andrà preso dal quadro RN di quest'anno, quanto indicato a colonna 4 del rigo RN 7. Per quel che attiene la compilazione del quadro RN in cui si determina
l'Irpef dovuta, l'unica particolarità per i frontalieri è
rappresentata dalla compilazione del rigo RN 23, colonna 1, dove vanno
indicate le cosiddette imposte figurative. Adalberto Gambetti e Giampaolo Giuliani |
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