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ASSISTENZA FISCALE


PER I LAVORATORI E I CITTADINI

TASSE LOCALI

L’Imposta unica comunale (IUC) è composta da  IMU – TASI – TARI.

Trattandosi di tre differenti imposte, ognuna ha regole di applicazione proprie e modalità di calcolo specifiche, inserite in un regolamento generale dell’ente locale.   Con questi regolamenti vengono stabiliti: le scadenze di pagamento, i minimi annuali sotto i quali l’imposta non è dovuta, i limiti entro i quali il consiglio comunale dovrà annualmente approvare le aliquote dei tributi e le eventuali detrazioni e riduzioni. Ogni anno, quindi, per ogni tributo, potremo avere differenti aliquote di imposta.

Il CAF assiste il contribuente per il calcolo delle imposte dovute la predisposizione dell’F24 per il pagamento. Le scadenze di pagamento sono il 16 giugno (acconto) e è il 16 dicembre (saldo). Il Servizio del CAF è a pagamento.

RED – CERTIFICAZIONI REDDITUALI

Tutti i pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni legate al reddito sono obbligati a presentare ogni anno il Modello RED all’INPS. Si tratta di una dichiarazione attraverso la quale l’istituto verifica se gli interessati hanno effettivamente il diritto a beneficiare delle prestazioni richieste.

Nelle dichiarazioni si devono indicare i redditi percepiti, che comprendano anche alcune voci non inerenti al modello unico o il 730 (ad esempio: i redditi da lavoro dipendente all’estero, il TFR o il TFS, le prestazioni assistenziali, i buoni lavoro, gli interessi di conti correnti e libretti, i proventi da investimenti o i redditi da lavoro)

Non tutte le situazioni vanno dichiarate tramite il modello RED. Chi non ha altri redditi oltre a quelli derivanti dalla pensione non deve preoccuparsi di compilare la dichiarazione in questione. Chi presenta già la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 o il modello unico non è tenuto a presentare il modello RED (a meno che non si possiedano redditi da lavoro subordinato o autonomo, anche occasionale o simili, pensioni o rendite estere, redditi derivanti da indennità da funzione o gettoni di presenza).

Il Servizio di elaborazione del RED da parte del CAF è gratuito.

MODELLI INPS

I cittadini che ricevono l’indennità di accompagnamento o di frequenza, o l’assegno mensile per l’invalidità o sono titolari di assegno o pensione sociale, devono ogni anno compilare i modelli INVCIV.

All’inizio di ogni anno l’INPS invia a tutti gli interessati una lettera nella quale vengono indicati i modelli da presentare tramite codici a barre. Ecco i tre modelli:

  • ICRIC (Invalidità Civile Ricovero). Per gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di frequenza. Nel modello ICRIC si dichiara la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, e se questo è avvenuto a titolo gratuito o a pagamento.
  • ICLAV (Invalidità Civile Lavoro). Per gli invalidi civili titolari di assegno mensile. Nel modello ICLAV si dichiara la permanenza o meno del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa o l’eventuale reddito prodotto negli anni interessati.
  • AccAS/PS (Accertamento Assegno Sociale / Pensione Sociale). Per i titolari di pensione sociale o assegno sociale. Nel modello AccAS/PS si dichiara la residenza stabile e continuativa in Italia. Per i soli titolari di assegno sociale sarà necessario dichiarare anche se vi è stato un periodo di ricovero in istituto o meno.

Il Servizio di elaborazione ed invio telematico da parte del CAF è gratuito.

PRESTAZIONI SOCIALI PER LE FAMIGLIE

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE

L’Assegno per il Nucleo Familiare è una prestazione erogata dall’INPS alle famiglie di lavoratori e titolari di pensione, purché rispettino requisiti reddituali e di composizione del nucleo familiare.

In caso di genitori separati/divorziati con affidamento condiviso dei figli, il diritto spetta ad entrambi ed è pertanto necessario che questi scelgano chi farà richiesta dell’Assegno. In mancanza di accordo il diritto viene riconosciuto al genitore convivente con i figli.

L’Assegno viene erogato direttamente in busta paga dal Datore di lavoro. Ogni variazione intervenuta nel reddito o nella composizione del nucleo familiare deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data in cui essa si verifica.

ASSEGNO DI MATERNITA’

L’assegno di maternità è una prestazione assistenziale rivolta alle neo mamme non lavoratrici, in presenza di determinati requisiti reddituali stabiliti attraverso la verifica del valore ISEE del nucleo familiare.

La domanda deve essere presentata esclusivamente dalla madre entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).

 

ASSEGNO AL NUCLEO 3 FIGLI MINORI

E’ una prestazione assistenziale concessa  alle famiglie che hanno almeno 3 figli minori e in presenza di determinati requisiti reddituali, stabiliti attraverso la verifica del valore ISEE del nucleo familiare.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’ assegno al nucleo familiare.

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